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Document 31999R1570
Council Regulation (EC) No 1570/1999 of 12 July 1999 on the allocation of fishing possibilities for certain fish stocks and amending Regulation (EC) No 48/1999 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1999 and certain conditions under which they may be fished
Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale
Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale
GU L 187 del 20.7.1999, p. 5–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0005 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 1570/1999 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) che il regolamento (CE) n. 48/1999(2) stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale; (2) per evitare una pesca eccessiva, è opportuno stabilire nuovi TAC per il 1999 limitando le catture degli stock di spinarolo e di gamberello nel Mare del Nord; occorre ripartire tra gli Stati membri i contingenti di questi TAC disponibili per la Comunità; (3) per evitare un sovrasfruttamento, la pesca comunitaria del melù nelle zone Vb (zona CE), VI e VII, e VIIIabd deve essere ripartita tra gli Stati membri in modo da consentire un monitoraggio adeguato; (4) le ripartizioni suddette devono essere effettuate in base all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3760/92; (5) probabilmente gran parte delle catture autorizzate nel 1999 di tutte le specie summenzionate sarà già stata effettuata al momento dell'adozione del presente regolamento; è quindi opportuno escludere tali catture dall'applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3); (6) nell'ambito delle consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia sui reciproci diritti di pesca nel 1999, la parte della Comunità per quanto riguarda le catture dello spratto nel Mar Baltico è stata modificata; (7) occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 48/1999 è modificato come segue: 1) nell'allegato I: a) le tabelle "Melù - zona Vb (acque comunitarie), VI, VII", "Melù - zona VIIIabd" e "Spratto - zona IIIbcd (acque comunitarie)" sono sostituite dalle corrispondenti tabelle dell'allegato I del presente regolamento: b) la tabella "Melù - zona VIIIe" è soppressa; c) sono inserite le tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo; 2) nell'allegato III: a) la zona "VIIIabd" concernente il melù è sostituita da "VIIIabde", b) sono soppresse le voci concernenti il melù nella zona VIIIe; c) sono inserite le voci di cui all'allegato III del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo. Articolo 2 L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio non si applica agli sbarchi di: a) Spinarolo del Mare del Nord (acque della Comunità); b) Gambero boreale del Mare del Nord (acque della Comunità); c) Melù nelle divisioni CIEM Vb (acque della Comunità), VI, VII, XII e XIV; d) Melù nella divisione CIEM VIIIabde. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. NIINISTÖ (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo al regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1. (3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA>