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Document 31999R0382
Commission Regulation (EC) No 382/1999 of 19 February 1999 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for issuing licences for the import of bananas into the Community in the second quarter of 1999 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 382/1999 della Commissione del 19 febbraio 1999 che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 382/1999 della Commissione del 19 febbraio 1999 che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 46 del 20.2.1999, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999
Regolamento (CE) n. 382/1999 della Commissione del 19 febbraio 1999 che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/1999 pag. 0033 - 0033
REGOLAMENTO (CE) N. 382/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1999 che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno; considerando che l'analisi dei dati relativi da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 1998 e in particolare alle importazioni effettive segnatamente nel corso del secondo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 1999 induce a fissare, per garantire un approvvigionamento sufficiente della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 34 % del quantitativo assegnatole; considerando che, sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 1999, per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 1999; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 404/93, è fissato, per il secondo trimestre del 1999, al 34 % dei quantitativi fissati per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, del regolamento (CE) n. 2362/98. Articolo 2 Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale e nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2362/98 è fissato, per il secondo trimestre del 1999, al 36 % del quantitativo assegnatogli in applicazione degli articoli 6, paragrafo 4, e 9, paragrafo 4, del regolamento precitato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28. (3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.