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Document 31999L0056

    Direttiva 1999/56/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 146 del 11.6.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/56/oj

    31999L0056

    Direttiva 1999/56/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 11/06/1999 pag. 0031 - 0032


    DIRETTIVA 1999/56/CE DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 1999

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali e ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

    vista la direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 5,

    (1) considerando che, per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità d'installazione delle luci di segnalazione;

    (2) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva 78/933/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:

    - rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

    - rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,

    se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:

    - cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, modificata dalla presente direttiva,

    - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succesivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

    (2) GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

    (3) GU L 325 del 20.11.1978, pag. 16.

    ALLEGATO

    Gli allegati della direttiva 78/933/CEE sono così modificati:

    1) L'allegato I è così modificato:

    a) Al punto 3.13: - il riferimento al giallo selettivo è soppresso ovunque;

    - al nono trattino, dopo la parola "bianco", il resto della frase è soppresso;

    - l'ultimo comma è soppresso.

    b) Il punto 4.2.4.2.2 è sostituito dal seguente: "4.2.4.2.2 Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 3000 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se il collegamento elettrico è concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente".

    c) Al punto 4.7.1, la parola "facoltativa" è sostituita dalla parola "obbligatoria".

    d) Al punto 4.9.4.2, i termini "2100 mm" sono sostituiti dai termini "2300 mm".

    2) Allegato II:

    a) Sotto il titolo, il testo "Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h", è sostituito dal seguente: "Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote".

    b) Alla fine della nota 1 sono soppressi i termini "con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h".

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