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Document 31999D0313

    1999/313/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

    GU L 120 del 8.5.1999, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004R0882

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/313/oj

    31999D0313

    1999/313/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 08/05/1999 pag. 0040 - 0041


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 1999

    relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

    (1999/313/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visti i pareri del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    (1) considerando che la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(4), stabilisce, in particolare nell'allegato, i requisiti concernenti le contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi vivi;

    (2) considerando che, in base al punto 8 del capitolo V dell'allegato di detta direttiva, se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non sono state fissate norme virologiche, il controllo sanitario è basato sul conteggio dei batteri fecali;

    (3) considerando che il progresso scientifico dimostra la scarsa efficacia dei batteri fecali come indicatori della presenza di virus nei molluschi bivalvi; che ai fini della tutela della salute pubblica è quindi necessario basare il controllo sanitario su altri indicatori;

    (4) considerando che lo sviluppo di nuove tecniche d'analisi dei virus e di efficaci indicatori della contaminazione dei molluschi bivalvi richiede uno sforzo di coordinamento dei laboratori nazionali organizzati in una rete;

    (5) considerando che allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo relativo alla ricerca di virus nonché la definizione di norme in materia di contaminazione virologica e batteriologica, e al fine di mettere a punto metodi di routine e tecniche sicure per l'individuazione dei virus e dei batteri è opportuno che ciascuno Stato membro designi un laboratorio nazionale di riferimento incaricato di coordinare nel suo territorio lo svolgimento delle analisi richieste;

    (6) considerando che, al fine di garantire un regime uniforme nella Comunità, occorre designare il laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato di coordinare i controlli sulle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi effettuati da ciascun laboratorio nazionale di riferimento; che è opportuno stabilire i compiti e le condizioni di attività del laboratorio comunitario di riferimento; che i responsabili di questo laboratorio devono impegnarsi a svolgere i compiti stabiliti nella presente decisione secondo le modalità in essa previste;

    (7) considerando che questo laboratorio di riferimento comunitario può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(5),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ciascuno Stato membro designa una laboratorio nazionale di riferimento addetto al controllo delle contaminazioni batteriorologiche e virali dei molluschi bivalvi. Esso ne informa la Commissione, che pubblica l'elenco di questi laboratori nazionali di riferimento e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 2

    1. Ciascun laboratorio nazionale di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

    a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nello Stato membro,

    b) assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi,

    c) organizzare periodicamente prove comparative tra i diversi laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi,

    d) garantire la diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 3 presso le autorità competenti e i laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi.

    2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento designato di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    Il laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth nel Regno Unito è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

    Articolo 4

    Il laboratorio comunitario di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

    a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi d'analisi e sulle prove comparative,

    b) coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), organizzando in particolare prove comparative,

    c) coordinare la ricerca su nuovi metodi d'analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti in questo settore,

    d) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento,

    e) collaborare con i laboratori incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nei paesi terzi,

    f) fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, specialmente in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri,

    g) coadiuvare i laboratori nazionali di riferimento per i residui nell'attuazione di un adeguato sistema di garanzia della qualità basato sui principi delle buone prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45 000.

    Articolo 5

    Il laboratorio comunitario di riferimento deve funzionare in base alle seguenti condizioni:

    a) deve disporre di personale qualificato con sufficienti conoscenze delle tecniche applicate nelle analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi,

    b) deve disporre di attrezzature e di materiali necessari per svolgere i compiti di cui all'articolo 4,

    c) deve disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa,

    d) deve fare rispettare al suo personale il carattere riservato di taluni elementi, risultati o comunicazioni,

    e) deve osservare i principi delle buone prassi di laboratorio riconosciute a livello internazionale,

    f) deve disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento conservate dall'ufficio comunitario di riferimento e di un elenco aggiornato dei produttori e venditori di tali sostanze.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. MÜLLER

    (1) GU C 267 del 3.9.1997, pag. 15.

    (2) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 79 e parere del 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 355 del 21.11.1997, pag. 63.

    (4) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

    (5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

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