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Document 31998R2390

Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90

GU L 297 del 6.11.1998, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogato da 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2390/oj

31998R2390

Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 06/11/1998 pag. 0007 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2390/98 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando che, in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1706/98, alcuni prodotti figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (3), sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e che gli altri prodotti figuranti nello stesso allegato A e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (5), sono importati nella Comunità con il beneficio di una riduzione dei dazi doganali se originari degli Stati ACP;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime devono limitarsi, per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, da un lato, a imporre l'obbligo di importare dallo Stato ACP indicato nel titolo di importazione il prodotto con esenzione o riduzione del dazio doganale e, dall'altro, ad istituire un regime di comunicazioni periodiche;

considerando che, in virtù dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1706/98, i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), non sono soggetti alla riscossione di un dazio doganale in caso di importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltremare, limitatamente ad un contingente annuo di 2 000 tonnellate; che le modalità di applicazione di tale regime devono riguardare la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, garantire l'importazione diretta nei dipartimenti d'oltremare, nonché il rispetto del quantitativo massimo fissato; che nell'intento di conseguire l'obiettivo del provvedimento e di garantire la gestione ed il controllo del contingente tariffario occorre limitare rigorosamente l'impiego dei titoli ai fini dell'immissione in libera pratica in tali dipartimenti;

considerando che tali modalità sono, secondo i casi, complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (7), o alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 (9);

considerando che, per meglio controllare l'utilizzazione effettiva dei titoli, è opportuno rendere applicabile la disposizione del regolamento (CEE) n. 3719/88 relativa alla presentazione anticipata delle prove di immissione in libera pratica;

considerando che occorre tener presente che il rimborso parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 è attuato in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (11), e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (13);

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità d'applicazione del regime di importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/97 (15);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative al regime di importazione:

- dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP, nella Comunità (titolo I),

- dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP e dei PTOM, nei dipartimenti francesi d'oltremare (titolo II).

TITOLO I

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, nella domanda di titolo e nel titolo di importazione è indicato, nella casella 8, il paese ACP di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. Nel titolo d'importazione è riportata, nella casella 24, una delle seguenti indicazioni:

- Producto ACP:

- exención del derecho de aduana

- apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1706/98

- AVS-produkt:

- toldfritagelse

- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1

- Erzeugnis AKP:

- Zollfrei

- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15, Absatz 1

- Ðñïúüí ÁÊÅ:

- ÁðáëëáãÞ áðü äáóìïýò

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1706/98, Üñèñï 15 ðáñÜãñáöïò 1

- ACP product:

- exemption from customs duty

- Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)

- produit ACP:

- exemption du droit de douane

- Règlement (CE) n° 1706/98, article 15 paragraphe 1

- prodotto ACP:

- esenzione dal dazio doganale

- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1

- Product ACS:

- vrijgesteld van douanerecht

- Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1

- produto ACP:

- isenção do direito aduaneiro

- Regulamento (CE) nº 1706/98, nº 1 do artigo 15º

- AKT-maista:

- Tullivapaa

- asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta

- AVS-produkt:

- Tullfri

- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati chiesti, per le quattro settimane precedenti, titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati ACP, ripartendo i dati secondo il codice della nomenclatura combinata e secondo il paese di origine.

TITOLO II

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1706/98, per l'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

1) la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a 500 tonnellate per ogni interessato che agisce per proprio conto;

2) nella domanda di titolo e nel titolo di importazione è indicato, nella casella 8, lo Stato ACP o il paese o territorio d'oltremare di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese o territorio;

3) il titolo di importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP/PTU:

- exención del derecho de aduana

- apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 1706/98

- exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

- AVS/OLT-produkt:

- toldfritagelse

- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5

- gælder udelukkende for overgang til fri omsætning I de oversøiske departementer

- Erzeugnis AKP/ÜLG:

- Zollfrei

- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27, Absatz 5

- gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

- Ðñïúüí ÁÊÅ/Õ×Å:

- ÁðáëëáãÞ áðü äáóìïýò

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1706/98, Üñèñï 27 ðáñÜãñáöïò 5

- Éó÷ýåé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ìßá èÝóç óå åëåýèåñç êõêëïöïñßá óôá Õðåñðüíôéá Äéáìåñßóìáôá

- ACP/OCT product:

- exemption from customs duty

- Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)

- valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

- produit ACP/PTOM:

- exemption du droit de douane

- Règlement (CE) n° 1706/98, article 27 paragraphe 5

- exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

- prodotto ACP/PTOM:

- esenzione dal dazio doganale

- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5

- valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

- Product ACS/LGO:

- vrijgesteld van douanerecht

- Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5

- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

- produto ACP/PTU:

- isenção do direito aduaneiro

- Regulamento (CE) nº 1706/98, nº 5 do artigo 27º

- válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

- AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

- Tullivapaa

- asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta

- voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

- AVS/ULT-produkt:

- Tullfri

- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5

- Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning I de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Articolo 5

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, oppure del primo giorno lavorativo successivo, qualora il lunedì sia festivo.

2. Entro le ore 13 del giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, gli Stati membri comunicano per telex o fax alla Commissione l'origine del prodotto, il quantitativo oggetto della domanda e il nome del richiedente.

3. Entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica per telex o fax agli Stati membri in che misura le richieste di titoli sono state accolte.

4. I titoli sono rilasciati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle domande comunicate conformemente al paragrafo 2.

5. I titoli rilasciati sono validi solamente per l'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio sino alla fine del secondo mese successivo a tale data. La validità non può tuttavia estendersi oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del titolo.

Articolo 6

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione; a tal fine nella casella 19 del titolo stesso è iscritta la cifra 0.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa al titolo di importazione è pari a 0,5 ECU/tonnellata.

2. Qualora, a causa dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello richiesto, viene svincolata la parte della cauzione corrispondente alla differenza tra i due quantitativi.

3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

(2) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(3) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(4) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(5) GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

(6) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

(8) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(9) GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

(10) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(11) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(12) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(13) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

(14) GU L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

(15) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 43.

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