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Document 31998R2144

    Regolamento (CE) n. 2144/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 884/98

    GU L 270 del 7.10.1998, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1998; abrog. impl. da 398R2759

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2144/oj

    31998R2144

    Regolamento (CE) n. 2144/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 884/98

    Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0031 - 0038


    REGOLAMENTO (CE) N. 2144/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 884/98

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

    considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), (CEE) n. 3002/95 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (6), e (CEE) n. 2182/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

    considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

    considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

    considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

    considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

    considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 884/98 (8), modificato dal regolamento (CE) n. 1825/98 (9);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

    - 90 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;

    - 34 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;

    - 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento portoghese;

    - 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

    - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

    - 500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;

    - 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;

    - 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;

    - 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

    - 380 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - 420 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - 87 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

    - 3 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

    - 6 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

    2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

    3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

    4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

    5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 2

    1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (10).

    2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

    - dell'indicazione del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 3, paragrafo 3;

    - dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;

    - dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

    3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto in mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

    4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

    Articolo 3

    1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % (11) e contenente in peso almeno il 20 % (12) di carne magra, frattaglie e grasso esclusi (13), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

    Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

    3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

    - da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure

    - da quelli specificati al paragrafo 2.

    Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

    Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

    Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

    Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

    2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

    3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

    Articolo 5

    1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 ECU/100 kg.

    2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato:

    - per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 300 ECU;

    - per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 150 ECU;

    - per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 600 ECU;

    - per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 450 ECU;

    - per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «A», a 1 600 ECU;

    - per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 750 ECU.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

    Articolo 6

    In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

    - la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:

    - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2144/98]

    - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2144/98)

    - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2144/98)

    - Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 2144/98]

    - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2144/98)

    - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2144/98]

    - Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2144/98]

    - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2144/98)

    - Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 2144/98]

    - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2144/98)

    - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2144/98).

    - la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

    Articolo 7

    Il regolamento (CE) n. 884/98 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU L 210 del 28. 7. 1997, pag. 17.

    (3) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

    (4) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

    (5) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

    (6) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

    (7) GU L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

    (8) GU L 124 del 24. 4. 1998, pag. 42.

    (9) GU L 236 del 22. 8. 1998, pag. 13.

    (10) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

    (11) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1978.

    (12) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

    (13) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    BELGIQUE/BELGIË

    Bureau d'intervention et de restitution belge

    Rue de Trèves 82

    B-1040 Bruxelles

    Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

    Trierstraat 82

    B-1040 Brussel

    Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07

    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

    Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

    Adickesallee 40

    D-60322 Frankfurt am Main

    Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

    DANMARK

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    EU-direktoratet

    Kampmannsgade 3

    DK-1780 København V

    Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

    ESPAÑA

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

    Beneficencia, 8

    E-28005 Madrid

    Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

    FRANCE

    OFIVAL

    80, avenue des Terroirs-de-France

    F-75607 Paris Cedex 12

    Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

    ITALIA

    AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

    Via Palestro 81

    I-00185 Roma

    Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

    IRELAND

    Department of Agriculture, Food and Forestry

    Agriculture House

    Kildare Street

    IRL-Dublin 2

    Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

    Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

    NEDERLAND

    Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

    p/a LASER, Zuidoost

    Slachthuisstraat 71

    Postbus 965

    6040 AZ Roermond

    Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

    ÖSTERREICH

    AMA-Agrarmarkt Austria

    Dresdner Straße 70

    A-1201 Wien

    Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

    PORTUGAL

    Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

    Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G

    P-1600 Lisboa

    Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15

    UNITED KINGDOM

    Intervention Board Executive Agency

    Kings House

    33 Kings Road

    Reading RG1 3BU

    Berkshire

    Tel. (01189) 58 36 26

    Fax (01189) 56 67 50

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