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Document 31998R1688
Council Regulation (EC) No 1688/98 of 20 July 1998 amending Commission Regulation (EC) No 1749/96 concerning the geographic and population coverage of the harmonised index of consumer prices
Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
GU L 214 del 31.7.1998, p. 23–24
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No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrog. impl. da 32020R1148
Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 31/07/1998 pag. 0023 - 0024
REGOLAMENTO (CE) N. 1688/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare gli articolo 4 e 5, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, visto il parere della Banca centrale europea (2), considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997; che l'obbligo di compilare tale indice non mette in discussione il diritto degli Stati membri di pubblicare i propri indici di inflazione nazionali e non armonizzati che essi desiderino eventualmente usare per scopi di politica nazionale; considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3), definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali; considerando che il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (4), definisce il campo di applicazione dell'IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari; considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA deve essere basato sui prezzi dei beni e servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori; che le ponderazioni dell'IPCA richiedono una definizione armonizzata della loro copertura geografica e demografica; considerando che per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPICUM) e dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessario un concetto geografico armonizzato per gli IPCA; considerando che il comitato del programma statistico (CPS) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che pertanto, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione sottoporrà senza indugio al Consiglio, una proposta in merito alle misure da adottare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2, lettera a), punto 2) è sostituito dal testo seguente: «a2) Per "spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari" s'intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta: - dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza; e - in operazioni monetarie; e - sul territorio economico dello Stato membro; e - per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali; e - in uno o entrambi i periodi raffrontati. La spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari è descritta nell'allegato 1b e segue le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 contenuto nel regolamento (CE) n. 2223/96 (*). (*) GU L 310 del 13. 11. 1996, pag. 1.» 2) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli IPCA elaborati ricorrendo a ponderazioni di sottoindici che rispecchiano la spesa per consumi finali in termini monetari di un sotto insieme di famiglie, anziché di tutte le famiglie, sono considerati comparabili se tale differenza rappresenta, in pratica, meno dell'1 per 1000 della spesa totale coperta dall'IPCA. Le modifiche delle ponderazioni necessarie per garantire la comparabilità quale definita nel presente paragrafo sono effettuate entro il dicembre 1999.» 3) Nell'allegato 1b, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il settore famiglie è costituito da famiglie che comprendono tutti gli individui o i gruppi di individui (come definiti nel SEC 2.76.a e 2.76.b) a prescindere, in particolare, dal luogo di residenza, dalla loro posizione nella distribuzione del reddito e dalla loro nazionalità o status di residenza. Il settore include le persone che vivono in collettività (come definite nel SEC 2.76.b) e non include le imprese. 2. Il territorio economico è inteso secondo la definizione del SEC 2.05, con la sola differenza che vi sono incluse le zone franche extraterritoriali situate entro i confini del paese ed escluse le zone franche territoriali situate nel resto del mondo.» Articolo 2 Tenendo conto delle opinioni del comitato istituito ai sensi della decisione 89/382/CEE, Euratom (5), la Commissione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, redige una relazione e la trasmette al Consiglio. La relazione valuterà il funzionamento delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Alla luce di tale relazione, la Commissione potrà, se del caso, proporre adeguate iniziative al Consiglio ai fini della modifica del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1. (2) Parere reso il 14 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3. (4) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.