Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0954

    Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione del 6 maggio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 133 del 7.5.1998, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrog. impl. da 32008R1204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/954/oj

    31998R0954

    Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione del 6 maggio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 133 del 07/05/1998 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 954/98 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità;

    considerando che alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specificità tradizionale garantita»;

    considerando che in seguito alla pubblicazione delle denominazioni indicate nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) è pervenuta alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, in seguito ritirata;

    considerando che tali denominazioni possono quindi essere iscritte nell'albo delle attestazioni di specificità e beneficiare pertanto della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite;

    considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato con le denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che vengono iscritte nell'«Albo delle attestazioni di specificità» previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    (2) GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5-16.

    (3) GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 8.

    ALLEGATO

    - «Kriek», «Kriek-Lambic», «Framboise-Lambic», «Fruit-Lambic» / «Kriek», «Kriekenlambiek», «Frambozenlambiek», «Vruchtenlambiek» (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92) (1);

    - «Lambic», «Gueuze-Lambic», / «Geuze» / «Lambiek», «Geuze-Lambiek», «Geuze» (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92) (2).

    (1) Gli estremi del disciplinare sono pubblicati nella GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5-16.

    Top