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Document 31998D0532
98/532/EC: Commission Decision of 8 July 1998 concerning certain measures necessary for carrying out activities related to communication and information exchange systems and to linguistic training tools under the Fiscalis programme (European Parliament and Council Decision No 888/98/EC establishing a programme of Community action to improve the functioning of the indirect taxation systems of the internal market) [notified under document number C(1998) 1866]
98/532/CE: Decisione della Commissione dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866]
98/532/CE: Decisione della Commissione dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866]
GU L 247 del 5.9.1998, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
98/532/CE: Decisione della Commissione dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866]
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 05/09/1998 pag. 0009 - 0010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866] (98/532/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (1), in particolare l'articolo 10, considerando che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni esistenti che essi ritengono necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE; considerando che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare e ad assicurare il funzionamento dei nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni che essi ritengono necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE; considerando che gli Stati membri sono tenuti a sviluppare, in cooperazione con la Commissione, gli strumenti comuni di formazione linguistica necessari, ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 888/98/CE; considerando che occorre individuare quali siano i sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni nonché gli strumenti comuni di formazione linguistica, esistenti o nuovi, che si ritengono necessari; considerando che occorre adottare i provvedimenti utili affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi che le incombono in relazione a tali sistemi e strumenti ritenuti necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), della decisione n. 888/98/CE; considerando che, per garantire la predisposizione e il funzionamento concreto ed efficiente di tali sistemi e strumenti, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in relazione ai suddetti sistemi e strumenti necessari ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b); considerando che i singoli Stati membri devono provvedere a che nessuna delle loro iniziative metta in pericolo la predisposizione e il funzionamento dei suddetti sistemi necessari o leda gli interessi della Comunità e degli altri Stati membri; considerando che, per garantire la predisposizione e il funzionamento concreto ed efficiente di tali sistemi e strumenti, occorre coordinare le iniziative prese dalla Comunità e dagli Stati membri in adempimento degli obblighi inerenti ai suddetti sistemi e strumenti; che è opportuno che la Commissione provveda a tale coordinamento elaborando piani di gestione per l'attuazione e il funzionamento di ciascun sistema o strumento; considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della decisione n. 888/98/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Programma di lavoro 1. È garantito il funzionamento dei seguenti sistemi e infrastrutture esistenti di comunicazione e di scambio d'informazioni: - sistema di scambio d'informazioni sull'IVA (VIES), - rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nella misura necessaria a sostenere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2, - sistema per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED), - sistema di verifica del movimento delle accise, - sistema di tabelle sulle accise, - rete fiscale SCENT (System Customs Enforcement Network). 2. È garantito il funzionamento del seguente nuovo sistema di comunicazione e di scambio d'informazioni: - sistema EWS (Early warning system - sistema di preallarme) per le accise. 3. Sono eseguiti studi di fattibilità e progetti pilota relativi all'istituzione dei seguenti nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni e di strumenti comuni di formazione linguistica: - sistema di movimento e controllo delle accise, - sistema di comunicazione per le imposte indirette, - strumenti multilingue di sostegno e formazione. Articolo 2 Obblighi della Comunità 1. Per l'esecuzione degli obblighi della Comunità stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), della decisione n. 888/98/CE, la Commissione stipula, a nome della Comunità, i contratti necessari per i sistemi menzionati al precedente articolo 1. 2. La Commissione coordina gli aspetti inerenti alla costituzione e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi, dell'infrastruttura e degli strumenti di cui all'articolo 1, necessari a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi. A tal fine la Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, piani di gestione per la corretta predisposizione e il successivo funzionamento di questi sistemi e strumenti. I suddetti piani di gestione stabiliscono i compiti che la Commissione e ciascuno Stato membro debbono effettuare per l'avvio e il funzionamento dei suddetti sistemi e strumenti, fissano le scadenze per la loro esecuzione e le prove eventualmente richieste a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione di detti compiti. Articolo 3 Obblighi degli Stati membri 1. Gli Stati membri provvedono a svolgere entro le scadenze fissate i compiti per l'avvio e il funzionamento a loro assegnati nell'ambito dei piani di gestione di cui all'articolo 2. Essi informano la Commissione dello svolgimento di detti compiti e forniscono la prova richiesta della loro esecuzione. 2. Gli Stati membri si astengono dal prendere iniziative riguardanti l'attuazione o il funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 1 che possano incidere sull'interconnessione e sulla interoperabilità globale dei sistemi o sul loro funzionamento complessivo. Qualsiasi iniziativa che uno Stato membro desideri intraprendere che possa incidere sull'interconnessione e sulla interoperabilità dei sistemi o sul loro funzionamento complessivo è subordinata al previo accordo della Commissione. 3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione di ogni iniziativa da essi intrapresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 888/98/CE, ai fini di un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione. Articolo 4 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile dal 1° gennaio 1998. Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 1.