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Document 31998D0532

98/532/CE: Decisione della Commissione dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866]

GU L 247 del 5.9.1998, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/532/oj

31998D0532

98/532/CE: Decisione della Commissione dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866]

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 05/09/1998 pag. 0009 - 0010


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1998 concernente talune misure necessarie per la realizzazione delle attività inerenti ai sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni e agli strumenti di formazione linguistica previsti dal programma Fiscalis (decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno) [notificata con il numero C(1998) 1866] (98/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni esistenti che essi ritengono necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE;

considerando che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare e ad assicurare il funzionamento dei nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni che essi ritengono necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a sviluppare, in cooperazione con la Commissione, gli strumenti comuni di formazione linguistica necessari, ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 888/98/CE;

considerando che occorre individuare quali siano i sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni nonché gli strumenti comuni di formazione linguistica, esistenti o nuovi, che si ritengono necessari;

considerando che occorre adottare i provvedimenti utili affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi che le incombono in relazione a tali sistemi e strumenti ritenuti necessari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), della decisione n. 888/98/CE;

considerando che, per garantire la predisposizione e il funzionamento concreto ed efficiente di tali sistemi e strumenti, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in relazione ai suddetti sistemi e strumenti necessari ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b);

considerando che i singoli Stati membri devono provvedere a che nessuna delle loro iniziative metta in pericolo la predisposizione e il funzionamento dei suddetti sistemi necessari o leda gli interessi della Comunità e degli altri Stati membri;

considerando che, per garantire la predisposizione e il funzionamento concreto ed efficiente di tali sistemi e strumenti, occorre coordinare le iniziative prese dalla Comunità e dagli Stati membri in adempimento degli obblighi inerenti ai suddetti sistemi e strumenti; che è opportuno che la Commissione provveda a tale coordinamento elaborando piani di gestione per l'attuazione e il funzionamento di ciascun sistema o strumento;

considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della decisione n. 888/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro

1. È garantito il funzionamento dei seguenti sistemi e infrastrutture esistenti di comunicazione e di scambio d'informazioni:

- sistema di scambio d'informazioni sull'IVA (VIES),

- rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nella misura necessaria a sostenere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2,

- sistema per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED),

- sistema di verifica del movimento delle accise,

- sistema di tabelle sulle accise,

- rete fiscale SCENT (System Customs Enforcement Network).

2. È garantito il funzionamento del seguente nuovo sistema di comunicazione e di scambio d'informazioni:

- sistema EWS (Early warning system - sistema di preallarme) per le accise.

3. Sono eseguiti studi di fattibilità e progetti pilota relativi all'istituzione dei seguenti nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni e di strumenti comuni di formazione linguistica:

- sistema di movimento e controllo delle accise,

- sistema di comunicazione per le imposte indirette,

- strumenti multilingue di sostegno e formazione.

Articolo 2

Obblighi della Comunità

1. Per l'esecuzione degli obblighi della Comunità stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), della decisione n. 888/98/CE, la Commissione stipula, a nome della Comunità, i contratti necessari per i sistemi menzionati al precedente articolo 1.

2. La Commissione coordina gli aspetti inerenti alla costituzione e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi, dell'infrastruttura e degli strumenti di cui all'articolo 1, necessari a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi. A tal fine la Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, piani di gestione per la corretta predisposizione e il successivo funzionamento di questi sistemi e strumenti.

I suddetti piani di gestione stabiliscono i compiti che la Commissione e ciascuno Stato membro debbono effettuare per l'avvio e il funzionamento dei suddetti sistemi e strumenti, fissano le scadenze per la loro esecuzione e le prove eventualmente richieste a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione di detti compiti.

Articolo 3

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono a svolgere entro le scadenze fissate i compiti per l'avvio e il funzionamento a loro assegnati nell'ambito dei piani di gestione di cui all'articolo 2. Essi informano la Commissione dello svolgimento di detti compiti e forniscono la prova richiesta della loro esecuzione.

2. Gli Stati membri si astengono dal prendere iniziative riguardanti l'attuazione o il funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 1 che possano incidere sull'interconnessione e sulla interoperabilità globale dei sistemi o sul loro funzionamento complessivo. Qualsiasi iniziativa che uno Stato membro desideri intraprendere che possa incidere sull'interconnessione e sulla interoperabilità dei sistemi o sul loro funzionamento complessivo è subordinata al previo accordo della Commissione.

3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione di ogni iniziativa da essi intrapresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 888/98/CE, ai fini di un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile dal 1° gennaio 1998.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 1.

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