EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0084

98/84/CE: Decisione della Commissione del 16 gennaio 1998 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che abroga la decisione 97/878/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 15 del 21.1.1998, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrogato da 398D0418

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/84(1)/oj

31998D0084

98/84/CE: Decisione della Commissione del 16 gennaio 1998 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che abroga la decisione 97/878/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0043 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1998 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che abroga la decisione 97/878/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/84/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando che, in seguito ad una violenta epidemia di colera insorta in taluni paesi africani e conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 90/675/CEE, la Commissione ha preso, di propria iniziativa, le disposizioni necessarie al fine di proteggere la salute umana;

considerando che le disposizioni in parola sottopongono a campionamento tutte le spedizioni di prodotti della pesca trasformati e congelati originari del Kenia, dell'Uganda, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi, onde accertarne la salubrità;

considerando che tale accertamento deve servire in particolare ad individuare la presenza di salmonelle e vibrioni (Vibrio cholerae e parahaemolyticus);

considerando che i tempi necessari ad effettuare le analisi microbiologiche esigono che sia vietata l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti ittici freschi originari dei suddetti paesi o da essi provenienti;

considerando che è opportuno ammettere una deroga per i prodotti ittici catturati, congelati e condizionati definitivamente in mare e sbarcati direttamente nel territorio della Comunità;

considerando che le disposizioni della presente decisione dovranno essere rivedute a breve termine in funzione dell'andamento dell'epidemia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca freschi, congelati o trasformati, originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi.

Essa non si applica ai prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati definitivamente in mare ed esportati direttamente verso il territorio della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di prodotti della pesca freschi, originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi.

Articolo 3

Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevamento, sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati, ad eccezione dei prodotti sterilizzati, originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi a un'analisi microbiologica destinata ad accertare che i prodotti in questione non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di salmonelle e, nei prodotti congelati, di Vibrio cholerae e, per i prodotti del mare, di Vibrio parahaemolyticus.

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti della pesca di cui trattasi solamente quando i risultati dei debiti controlli sono favorevoli.

Articolo 5

Se all'atto di un controllo eseguito al momento dell'introduzione, le autorità degli Stati membri constatano la presenza dell'agente del colera, ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indipendentemente dai provvedimenti da adottare con riguardo alla partita contaminata.

Articolo 6

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 7

La decisione 97/878/CE della Commissione (3) è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 gennaio 1998.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 64.

Top