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Document 31998D0002

    98/2/CE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1997 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi

    GU L 1 del 3.1.1998, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/2(1)/oj

    31998D0002

    98/2/CE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1997 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi

    Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1998 pag. 0008 - 0008


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1997 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi (98/2/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia, in particolare l'articolo 125,

    considerando che l'articolo 125 dell'atto di adesione prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissi annualmente l'importo del contributo finanziario della Comunità alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi competenti;

    considerando che tale contributo finanziario deve essere valutato alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione della Svezia;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico (1), prevede che il contributo comunitario sia pari alle spese effettive sostenute dalle autorità svedesi per allevare, classificare e mettere in libertà la quantità di giovani salmoni necessaria a produrre una riserva di salmoni pari al contingente non reciproco assegnato alla Comunità nella zona di pesca svedese per l'anno durante il quale deve essere pagato il contributo finanziario;

    considerando che la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo finanziario comunitario presentata dalla Svezia per il 1997; che tale domanda è uguale a quella fatta per il 1994;

    considerando che per il 1997 la Commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico ha formulato raccomandazioni circa un TAC per lo stock di salmoni del Mar Baltico e il contingente da assegnarne alla Comunità;

    considerando che tale TAC fissato per il 1997 è stato ridotto; che la domanda svedese è stata conseguentemente riesaminata alla luce di tale fatto;

    considerando che l'importo del contributo finanziario della Comunità è stato calcolato applicando proporzionalmente la riduzione di cui trattasi al contingente non reciproco che la Svezia avrebbe assegnato alla Comunità se fosse stato ancora applicato l'accordo bilaterale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1997 destinato a coprire le spese volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico è fissato a 575 382 ecu.

    Articolo 2

    Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BODEN

    (1) GU L 226 del 29. 8. 1980, pag. 7.

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