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Document 31997R2530

    Regolamento (CE) n. 2530/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    GU L 346 del 17.12.1997, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1998; abrog. impl. da 398R0503

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2530/oj

    31997R2530

    Regolamento (CE) n. 2530/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0067 - 0069


    REGOLAMENTO (CE) N. 2530/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/97 (4);

    considerando che occorre aumentare da 8 a 10 chilogrammi il peso minimo dei suinetti ammissibili e semplificare la fissazione dell'aiuto per i suinetti utilizzando i corsi settimanali dei mercati di Lérida e di Segovia;

    considerando che è opportuno, tenuto conto del mantenimento e della durata delle restrizioni veterinarie e commerciali decise dalle autorità spagnole, aumentare il numero dei suini da ingrasso che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter proseguire l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane;

    considerando che è necessario adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria;

    considerando che l'applicazione rapida delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti contro il dilagare della peste suina classica; che è quindi giustificato rendere applicabili le disposizioni previste dall'articolo 1, punto 4, del presente regolamento a partire dal 2 dicembre 1997, in modo da evitare un'interruzione delle misure di sostegno per i suini da ingrasso il cui numero previsto attualmente è stato esaurito il 1° dicembre 1997, nonché le altre disposizioni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, paragrafo 2, i termini «8 kg» sono sostituiti dai termini «10 kg»;

    2) all'articolo 4, il testo del paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

    «4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, franco azienda, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 10 kg, ma inferiore a 16 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei "suinetti di Lérida" della categoria 15 kg, rilevato sul mercato "Mercolerida" nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.

    L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, franco azienda, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 16 kg, ma inferiore a 22 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei suinetti della categoria 20 kg "Selecta", rilevato sul mercato di Segovia nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.»;

    3) all'articolo 6 è aggiunto il testo seguente:

    «- aiuti per suinetti di cui all'articolo 4, paragrafo 4»;

    4) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

    5) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 4, sono applicabili a decorrere dal 2 dicembre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

    (4) GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 23.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 2 dicembre 1997, pag. 14002.»

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