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Document 31997R2345

Regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio del 24 novembre 1997 relativo ad una riduzione dell'aliquota applicabile alle importazioni di taluni bovini vivi nel quadro del contingente tariffario OMC

GU L 326 del 28.11.1997, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2345/oj

31997R2345

Regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio del 24 novembre 1997 relativo ad una riduzione dell'aliquota applicabile alle importazioni di taluni bovini vivi nel quadro del contingente tariffario OMC

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 28/11/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2345/97 DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 relativo ad una riduzione dell'aliquota applicabile alle importazioni di taluni bovini vivi nel quadro del contingente tariffario OMC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ad aprire un contingente tariffario annuale di 169 000 bovini vivi; che l'aliquota tariffaria applicabile alle importazioni nel quadro di tale contingente è composta da un dazio ad valorem del 16 % e da un importo specifico di 582 ECU/tonnellata;

considerando che sia il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), sia il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro di negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2) prevedono la possibilità di ridurre l'importo specifico applicabile alle importazioni nel quadro del contingente tariffario di 169 000 bovini vivi a 399 ECU/tonnellata per animali originari dei paesi associati dell'Europa centrale; che la riduzione viene applicata, per i suddetti paesi, dal 1° luglio 1995;

considerando che un trattamento analogo è accordato alle importazioni in provenienza dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania dal 1° luglio 1996, a norma del regolamento (CE) n. 1926/96 (3);

considerando che, in base agli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dell'OMC, ogni riduzione dell'aliquota tariffaria che viene o che verrà applicata alle importazioni dai paesi associati dell'Europa centrale e dalle Repubbliche baltiche dev'essere accordata anche alle importazioni da tutti gli altri paesi; che pertanto è opportuno prendere provvedimenti affinché la suddetta riduzione sia estesa alle importazioni di bovini vivi in provenienza da tutti i paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni riduzione del dazio all'importazione applicabile nel quadro del contingente tariffario comunitario di 169 000 bovini vivi per animali originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria, nonché dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, è estesa a tutte le importazioni effettuate nel quadro di tale contingente tariffario, a prescindere dall'origine degli animali.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle importazioni per le quali una licenza è stata rilasciata durante il periodo 1° luglio 1995 - 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

(1) GU L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

(2) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1).

(3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50).

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