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Document 31997R1933

Regolamento (CE) n. 1933/97 della Commissione del 3 ottobre 1997 recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

GU L 272 del 4.10.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1933/oj

31997R1933

Regolamento (CE) n. 1933/97 della Commissione del 3 ottobre 1997 recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 04/10/1997 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1933/97 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1997 recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/97 (4);

considerando che l'aiuto di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 413/97 deve essere convertito utilizzando il tasso di conversione agricolo; che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), il fatto generatore di detto tasso è il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione; che, per l'aiuto di cui trattasi, occorre precisare che il fatto generatore interviene all'inizio di ciascun mese per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, poiché le autorità dei Paesi Bassi hanno disposto il mantenimento delle restrizioni veterinarie e commerciali, è opportuno aumentare il numero dei lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, per poter proseguire nelle prossime settimane l'applicazione delle misure eccezionali;

considerando che, a seguito del manifestarsi di nuovi casi di peste suina classica nei Paesi Bassi, le autorità olandesi hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza; che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere le zone di protezione e di sorveglianza intorno a Oirlo e Toldijke I; che occorre tener conto di tali modifiche e sostituire l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che un'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato rappresenta uno dei mezzi più adeguati per contrastare la diffusione della peste suina classica; che è pertanto giustificata l'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 18 settembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 4 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'aiuto interviene all'inizio di ciascun mese per il quale l'aiuto stesso è concesso.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 18 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

(4) GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 1.

(5) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 febbraio 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

1. Le zone di protezione e sorveglianza nelle seguenti regioni:

- Venhorst,

- Best,

- Nederweert,

- Soerendonk,

- Diessen,

- Dalfsen I,

- Schoondijke.

2. La zona di divieto del trasporto di suini, quale definita dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubblicato nello «Staatscourant» del 15 aprile 1997, pag. 12.»

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