Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1488

    Regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    GU L 202 del 30.7.1997, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1488/oj

    31997R1488

    Regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0012 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 1488/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, le condizioni previste al paragrafo 1 del medesimo articolo non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione di detto regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità;

    considerando che diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per quanto concerne i prodotti che erano di uso corrente in agricoltura biologica nel proprio territorio prima del 24 giugno 1991 e non inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91; che essi hanno anche indicato che detti prodotti sono ancora autorizzati nei rispettivi territori, in agricoltura in generale; che, previo esame delle richieste degli Stati membri, è risultato opportuno includere in questa fase il prodotto «argille» come prodotto per l'ammendamento supplementare del terreno e i seguenti prodotti come prodotti fitosanitari; azadiractina, cera d'api, alcuni composti di rame, etilene, gelatina, allume di potassio, zolfo calcico, lecitina, estratto di Nicotiana tabacum, preparati a base di microorganismi, oli minerali, permanganato di potassio e sabbia di quarzo;

    considerando che in tale contesto devono essere inclusi anche taluni prodotti (composti di rifiuti domestici, fanghi industriali da raffineria di zucchero) d'uso tradizionale in Austria, in Finlandia e in Svezia;

    considerando che alcuni Stati membri hanno inoltre chiesto che taluni altri concimi, prodotti fitosanitari e altri prodotti utilizzati in agricoltura siano inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 affinché il loro uso sia autorizzato in agricoltura biologica; che, previo esame di tali richieste, è risultato che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di detto regolamento sussistono per il fosfato di diammonio e taluni piretroidi poiché tali prodotti sono accettati soltanto se utilizzati nelle trappole e, per le proteine idrolizzate, solo se utilizzate in trappole o in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti fitosanitari dell'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91;

    considerando che i composti di rifiuti domestici, i fanghi industriali da raffineria di zucchero, l'estratto da Nicotiana tabacum, i composti di rame, gli oli minerali, le trappole con metaldeide e le trappole con piretroidi devono essere inclusi per cinque anni, in attesa dei risultati di un esame ulteriore in vista di un perfezionamento dei requisiti o di u'eventuale sostituzione di questi prodotti con altre soluzioni alternative; che tale riesame deve essere avviato quanto prima sulla base di successive informazioni che dovranno essere presentate dagli Stati membri interessati a conservare l'inclusione di questi prodotti;

    considerando che per taluni concimi e per tutti i prodotti fitosanitari devono essere stabiliti condizioni di utilizzazione o requisiti di composizione restrittivi; che, in particolare per i composti di rame e per l'estratto di Nicotiana tabacum è opportuno che vengano esaminate appena possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, le ulteriori restrizioni delle condizioni d'uso per certe colture o di organismi nocivi;

    considerando che è risultato che taluni prodotti fitosanitari inclusi nell'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91 non sono utilizzati e pertanto possono essere soppressi dal suddetto allegato;

    considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto l'inserzione di certi prodotti nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 e l'inclusione di condizioni d'uso più restrittive per taluni prodotti di origine non agricola già inseriti in detto allegato; che dall'esame delle suddette domande è risultato che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 (4);

    considerando che occorre consentire una dilazione ai fini dello smaltimento delle scorte di prodotti che vengono soppressi o autorizzati soltanto a condizioni restrittive;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere modificato di conseguenza;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    I prodotti elencati nell'allegato II, parte B e nell'allegato VI, parti B e C del regolamento (CEE) n. 2092/91, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati secondo le condizioni previgenti, fino all'esaurimento delle scorte esistenti, ma comunque non oltre il 31 marzo 1998.

    I prodotti inclusi negli allegati II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 soggetti a condizioni d'uso più restrittive di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati secondo le condizioni previgenti, fino all'esaurimento delle scorte esistenti, ma comunque non oltre il 31 marzo 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

    (3) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

    (4) GU n. L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38.

    ALLEGATO

    1. L'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

    a) Il titolo è sostituito dal seguente:

    «Prodotti per la concimazione e l'ammendamento».

    b) Nell'intestazione dell'allegato è inserito, dopo il titolo, quanto segue:

    «Condizioni generali per tutti i prodotti:

    - impiego conforme alle disposizioni dell'allegato I,

    - impiego solo se in conformità delle disposizioni della legislazione in materia di concimi applicabile in ciascuno Stato membro.»

    c) Dopo il prodotto «Escrementi liquidi di animali» è inserito il seguente prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Dopo il prodotto «Torba» è inserito il seguente prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    e) In corrispondenza ai prodotti qui appresso riportati nella colonna di sinistra, è aggiunto quanto riportato qui appresso nella colonna di destra «descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso»:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    f) Il prodotto «Alghe e prodotti a base di alghe» e quanto inserito in sua corrispondenza nella colonna «Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso» sono sostituiti da quanto segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    g) Dopo il prodotto «Solfato di calcio (gesso)» è aggiunto quanto segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. All'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B. PRODOTTI FITOSANITARI

    Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

    - impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I,

    - soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente (*)].

    I. Sostanze di origine vegetale o animale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

    Condizioni generali:

    - le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;

    - le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e risposte al sicuro.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

    a) Alla parte A, il punto A.5 è sostituito dal seguente:

    «A.5 Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati.

    Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.»

    b) La parte B è così modificata:

    i) Le condizioni specifiche relative all'idrossido di sodio sono sostituite da quanto segue:

    «- produzione di zucchero,

    - produzione di olio da semi di colza (Brassica spp) per un periodo che termina il 31 marzo 2002».

    ii) Dopo il prodotto «carbonato di sodio» è inserito il seguente prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Alla parte C, punto C.2.3 è soppresso il seguente prodotto:

    «Succo di limone».

    Top