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Document 31997R1087

Regolamento (CE) n. 1087/97 del Consiglio del 9 giugno 1997 relativo all'autorizzazione all'importazione nelle isole Canarie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente

GU L 158 del 17.6.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1087/oj

31997R1087

Regolamento (CE) n. 1087/97 del Consiglio del 9 giugno 1997 relativo all'autorizzazione all'importazione nelle isole Canarie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 17/06/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1087/97 DEL CONSIGLIO del 9 giugno 1997 relativo all'autorizzazione all'importazione nelle isole Canarie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (1), il Consiglio ha la facoltà di decidere deroghe su richiesta delle autorità spagnole per quanto riguarda le disposizioni della politica commerciale comunitaria applicabili nel territorio delle isole Canarie;

considerando che la Spagna ha chiesto di beneficiare di tali deroghe alla politica commerciale ed ha chiesto inoltre l'esonero dall'applicazione delle restrizioni quantitative applicabili nel territorio comunitario alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, ai prodotti destinati ad essere consumati nelle isole Canarie;

considerando che, tenuto conto delle limitazioni specifiche proprie delle isole Canarie, del regime di libertà commerciale che in esse vigeva al momento dell'adesione della Spagna alla Comunità e del volume ridotto del commercio in questione, occorre prevedere una deroga in questo senso;

considerando che occorre stabilire disposizioni onde garantire, da un lato, che i prodotti per i quali si applica la deroga al regime delle restrizioni quantitative siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Canarie e, dall'altro, per permettere alla Commissione di essere costantemente informata del volume delle importazioni e delle rispedizioni;

considerando che, nel caso in cui i prodotti in questione siano spediti verso il resto del territorio doganale della Comunità, è necessario applicare le misure relative alle restrizioni quantitative, che a tal fine le merci devono essere accompagnate dai documenti di controllo T 5 fino all'ufficio doganale presso il quale sono immesse in consumo su presentazione della relativa documentazione, al fine di garantire il rispetto di queste misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È consentita l'importazione nelle isole Canarie, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, dei prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata nonché quelli che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2).

Articolo 2

1. Beneficiano delle misure di cui all'articolo 1 esclusivamente i prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie.

2. Le autorità spagnole competenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 1, a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie nel settore delle destinazioni particolari, previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

Articolo 3

1. Nel caso in cui i prodotti che beneficiano delle misure di cui all'articolo 1 vengano spediti verso il resto del territorio doganale della Comunità, le autorità spagnole competenti adottano le misure necessarie per riscuotere i dazi della tariffa doganale comune, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 527/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie (4). Inoltre, i prodotti in questione sono soggetti alle pertinenti misure della politica commerciale come previsto dai regolamenti indicati in appresso che sono ad essi applicabili:

- regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (5);

- regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia d'importazione (6);

- regolamento (CE) n. 519/94.

2. Qualsiasi spedizione dei prodotti in questione dovrà essere accompagnata da un esemplare di controllo T 5, redatto a norma degli articoli 472-484 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (7).

3. Il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 viene effettuato previa presentazione dell'originale o di una copia della licenza d'importazione comunitaria ad esso relativa.

4. L'esemplare di controllo T 5 rilasciato dall'ufficio di uscita deve includere i dettagli che seguono:

- alla casella n. 8 «Destinatario»: il nome del titolare della licenza d'importazione comunitaria;

- alla casella n. 104:

«Mercancías que deben someterse, para su despacho a consumo fuera de las islas Canarias, a las restricciones cuantitativas aplicables en la Comunidad

Reglamento (CE) n° . . . Derogación en las islas Canarias de las restricciones cuantitativas»

(Merci che, al momento dell'immissione al consumo all'esterno delle isole Canarie, devono essere soggette alle restrizioni quantitative applicabili nella Comunità)

(Regolamento (CE) n. . . . Deroga delle restrizioni quantitative nelle isole Canarie)

5. Il documento che accompagna le merci che circolano nell'ambito della procedura del transito comunitario interno, a norma dell'articolo 311 c) del regolamento (CEE) n. 2454/93, deve prevedere, alla casella n. 44, un riferimento all'esemplare di controllo T 5 ad esso relativo.

6. Le autorità competenti presso l'ufficio di destinazione, se del caso, imputano il quantitativo indicato nella licenza.

Articolo 4

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 soggetti a restrizioni quantitative o ad altre misure di vigilanza nel territorio comunitario, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, il volume delle importazioni che hanno beneficiato durante il mese precedente delle misure di deroga previste e, se del caso, delle spedizioni effettuate verso il resto del territorio doganale della Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96 (GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1).

(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2231/96 (GU n. L 307 del 28. 11. 1996, pag. 1).

(6) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 (GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4).

(7) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 (GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1).

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