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Document 31997R0997
Commission Regulation (EC) No 997/97 of 3 June 1997 amending Regulations (EC) No 1431/94, (EC) No 1474/95 and (EC) No 1251/96 laying down detailed rules for the application of certain tariff quotas for eggs and poultrymeat and prolonging the term of validity of certain licences in those sectors
Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati
Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati
GU L 144 del 4.6.1997, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. impl. da 32007R1385
Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 04/06/1997 pag. 0011 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 997/97 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 15, visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10, visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (7), in particolare l'articolo 7, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (8), considerando che sono stati concessi contingenti tariffari per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (9), del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 958/96 (10) del regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova (11), modificato dal regolamento (CE) n. 1219/96 (12), e del regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (13); che, per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti dei settori delle uova e del pollame senza l'obbligo di importare dal paese di origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico; considerando che è opportuno applicare tali disposizioni ai titoli d'importazione la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati soltanto in parte; considerando che, per consentire agli operatori di avvalersi delle nuove disposizioni previste dal presente regolamento prima della scadenza dei titoli, è opportuno prorogare la durata di determinati titoli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1431/94, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, il titolo obbliga ad importare dal paese indicato, tranne per i gruppi 3 e 5;». Articolo 2 All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1474/95, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;». Articolo 3 All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/96, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;». Articolo 4 1. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 per i gruppi 3 e 5 è prorogato fino al 31 luglio 1997. 2. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per i primi due trimestri del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1251/96 è prorogato fino al 31 luglio 1997. 3. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1474/94 è prorogato fino al 31 luglio 1997. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo in parte. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49. (5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (6) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1. (7) GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3. (8) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (9) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9. (10) GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 6. (11) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47. (12) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55. (13) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.