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Document 31997R0997

Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati

GU L 144 del 4.6.1997, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. impl. da 32007R1385

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/997/oj

31997R0997

Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 04/06/1997 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 997/97 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1997 che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (7), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (8),

considerando che sono stati concessi contingenti tariffari per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (9), del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 958/96 (10) del regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova (11), modificato dal regolamento (CE) n. 1219/96 (12), e del regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (13); che, per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti dei settori delle uova e del pollame senza l'obbligo di importare dal paese di origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico;

considerando che è opportuno applicare tali disposizioni ai titoli d'importazione la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati soltanto in parte;

considerando che, per consentire agli operatori di avvalersi delle nuove disposizioni previste dal presente regolamento prima della scadenza dei titoli, è opportuno prorogare la durata di determinati titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1431/94, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, il titolo obbliga ad importare dal paese indicato, tranne per i gruppi 3 e 5;».

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1474/95, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 3

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/96, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 4

1. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 per i gruppi 3 e 5 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

2. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per i primi due trimestri del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1251/96 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

3. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1474/94 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo in parte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(6) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.

(8) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(9) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

(10) GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 6.

(11) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

(12) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

(13) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

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