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Document 31997F0661
97/661/JHA: Common Position of 6 October 1997 defined by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on negotiations in the Council of Europe and the OECD relating to corruption
97/661/GAI: Posizione comune del 6 ottobre 1997 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE relativi alla lotta contro la corruzione
97/661/GAI: Posizione comune del 6 ottobre 1997 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE relativi alla lotta contro la corruzione
GU L 279 del 13.10.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
97/661/GAI: Posizione comune del 6 ottobre 1997 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE relativi alla lotta contro la corruzione
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 13/10/1997 pag. 0001 - 0002
POSIZIONE COMUNE del 6 ottobre 1997 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE relativi alla lotta contro la corruzione (97/661/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo K.5, considerando che gli Stati membri giudicano la lotta contro la corruzione a livello internazionale una questione di interesse comune; tenuto conto del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1), adottato dal Consiglio il 27 settembre 1996; tenuto conto della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997 (2); tenuto conto della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica dell'Unione contro la corruzione, del 21 maggio 1997; considerando che nel novembre 1996 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato un programma d'azione contro la corruzione che contempla fra le iniziative prioritarie l'elaborazione di una convenzione penale relativa alla corruzione; considerando che il 26 maggio 1997 il Consiglio ministeriale dell'OCSE ha adottato una raccomandazione relativa alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e ha deciso di avviare negoziati in merito ad una convenzione internazionale volta a incriminare la corruzione di funzionari pubblici stranieri, che potrebbe essere aperta alla firma alla fine del 1997; tenendo conto dei negoziati in corso in sede di Consiglio d'Europa e di OCSE e nella consapevolezza dell'esigenza di garantirne la compatibilità con i lavori condotti in sede di Unione europea; desiderando tutelare gli interessi dell'Unione e evitare sovrapposizioni inopportune o incompatibilità tra i due strumenti internazionali elaborati in sede di Consiglio d'Europa e di OCSE; considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam ha approvato il piano d'azione elaborato dal Gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata, in cui si raccomanda un piano globale di lotta contro la corruzione, HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 1. Gli Stati membri daranno il loro sostegno all'elaborazione di strumenti internazionali appropriati al fine di incriminare la corruzione di funzionari stranieri e funzionari di organizzazioni internazionali. Fatte salve le questioni concernenti la competenza, tale incriminazione dovrebbe riguardare la corruzione con riferimento ad ogni Stato o organizzazione internazionale. 2. Gli Stati membri provvederanno - se necessario negoziando l'inserimento di una clausola specifica a tale scopo - affinché le disposizioni degli strumenti elaborati in sede di Consiglio d'Europea e di OCSE siano compatibili con gli strumenti elaborati tra loro, in particolare in materia di assistenza giudiziaria, estradizione, lotta contro la corruzione e protezione degli interessi finanziari della Comunità. 3. Gli Stati membri promuoveranno la coerenza tra i lavori in corso presso il Consiglio d'Europa e l'OCSE in materia di corruzione al fine di evitare che le disposizioni dei vari progetti di convenzioni siano incompatibili e che i lavori svolti in seno a una delle due organizzazioni compromettano o si sovrappongano inutilmente a quelli svolti nell'ambito dell'altra. 4. Nel contesto dei negoziati, in sede di Consiglio d'Europa e di OCSE, relativi alla lotta contro la corruzione gli Stati membri coordineranno per quanto possibile, su iniziativa della presidenza, le loro posizioni e si adopereranno per trovare punti di convergenza su tutte le questioni che hanno una notevole incidenza sugli interessi dell'Unione europea. La Commissione sarà pienamente associata a tali lavori. Articolo 2 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2. (2) GU C 195 del 25. 6. 1997, pag. 1.