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Document 31997D0740

97/740/CE: Decisione della Commissione del 14 ottobre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 299 del 4.11.1997, p. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/740/oj

31997D0740

97/740/CE: Decisione della Commissione del 14 ottobre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/11/1997 pag. 0042 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti, l'esistenza di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che pertanto è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usata nei mandati e nelle specifiche tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre specificare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), della medesima, e che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, dell'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestato in base ad una procedura secondo la quale il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specificazioni tecniche.

Articolo 2

La conformità dei prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Murature e prodotti correlati

- Elementi di muratura appartenenti alla categoria II, da utilizzare per pareti esterne, colonne e tramezzi.

- Elementi di muratura speciali appartenenti alla categoria II con materiale incorporato per l'isolamento termico da utilizzare per pareti e tramezzi e non inclusi nell'allegato II.

- Malte per murature fabbricate industrialmente su misura da utilizzare per pareti, colonne e tramezzi.

- Malte da rinzaffo da utilizzare per pareti esterne, colonne, tramezzi e rifiniture di soffitti.

- Staffe, supporti per strutture secondarie sospese, mensole, angolari di supporto, rinforzi per giunti orizzontali e architravi da incorporare a pareti di muratura, colonne e tramezzi.

ALLEGATO II

Murature e prodotti correlati

- Elementi di muratura appartenenti alla categoria I da utilizzare per pareti, colonne e tramezzi.

- Elementi di muratura speciali appartenenti alle categorie I e II che incorporano materiale per l'isolamento termico quando i materiali in esse incorporati delle euroclassi A, B o C per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di cambiamenti nel corso del processo produttivo (in genere si tratta di materiali prodotti con materiali combustibili) oppure è stata modificata mediante l'incorporazione di determinati agenti ignifughi, da utilizzare in pareti e partizioni interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco, ma solo quando l'esposizione al fuoco di tali materiali avviene nelle loro condizioni finali di utilizzazione.

- Malte per murature progettate industrialmente da utilizzare per pareti, colonne e tramezzi.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI MURATURE E PRODOTTI CORRELATI (1/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI MURATURE E PRODOTTI CORRELATI (2/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI MURATURE E PRODOTTI CORRELATI (3/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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