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Document 31997D0426

97/426/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 183 del 11.7.1997, p. 21–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/426/oj

31997D0426

97/426/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 11/07/1997 pag. 0021 - 0037


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2) in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Australia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Australia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Australia il «Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione dell'AQIS alla Commissione; che l'AQIS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'AQIS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Australia» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQIS, nonché il sigillo ufficiale della NFPIS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° settembre 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari dell'Australia destinati alla Comunità europea

Numero di riferimento:

Paese speditore: Australia

Autorità competente: «Department of Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: - della pesca o dell'acquacoltura (1)

- specie (nome scientifico):

- stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dall'AQIS per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da: (Luogo di spedizione)

a: (Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

7. inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 97/427/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Australia.

- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e della decisione 97/427/CE.

Fatto a ,

(Luogo) il (Data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro ufficiale (1)

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Navi officina

>SPAZIO PER TABELLA>

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