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Document 31997D0124

    97/124/CECA: Decisione della Commissione del 30 luglio 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Germania a Werkstoff- Union GmbH, Lippendorf (Sassonia) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 48 del 19.2.1997, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/124/oj

    31997D0124

    97/124/CECA: Decisione della Commissione del 30 luglio 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Germania a Werkstoff- Union GmbH, Lippendorf (Sassonia) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0031 - 0034


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Germania a Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Sassonia) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/124/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

    vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in particolare gli articoli 1, 5 e 6,

    dopo aver invitato gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione,

    considerando quanto segue:

    I

    Il 17 gennaio 1995, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (1) (in appresso denominata «codice degli aiuti a favore della siderurgia») in relazione ad una sovvenzione agli investimenti di 46 milioni di DEM, sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, garanzie pari al 62 % su un importo di 178,3 milioni di DEM e del 62 % su un importo di 7 milioni di DEM destinati agli investimenti, del 65 % su un importo di 25 milioni di DEM e 65 % su 20 milioni di DEM di spese per materiale operativo. Tali aiuti sono stati accordati a fronte di costi di investimento del valore di 285 milioni di DEM.

    La Commissione ha comunicato al governo tedesco la summenzionata decisione con lettera del 2 febbraio 1995, successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2).

    Con lettera datata 14 marzo 1995 la Germania ha fatto presente quanto segue:

    - Werkstoff-Union GmbH è tecnicamente e commercialmente orientata alla produzione di prodotti di metalli non ferrosi, ossia di nichel, leghe di nichel e leghe speciali, ma non all'attività di produzione siderurgica CECA;

    - nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998, è prevedibile che il volume di produzione di acciai speciali CECA debba diminuire e che rappresenterà, dopo cinque anni, meno dell'1 % del fatturato e del 5 % del quantitativo totale prodotto, vale a dire circa 2 000 t;

    - i beni strumentali, in particolare per la fusione, sono destinati alla produzione di prodotti non ferrosi della migliore qualità, il cui ricavo raggiunge i 20 000 DEM per tonnellata;

    - un forno ad arco sotto vuoto, un forno sotto vuoto a camere multiple e due impianti di rifusione per elettroscorie con una capacità di ricarica da 1,2 a 7 t non sono adatti ad una produzione redditizia di acciai speciali;

    - gli impianti destinati alla formatura mediante presse idrauliche e laminatoi, alle operazioni di bonifica, decalaminatura e politura rispondono alle esigenze dei produttori altamente specializzati di metalli non ferrosi.

    Soltanto una volta convintosi che gli investimenti erano destinati ad un impianto per la produzione di metalli non ferrosi di elevata qualità, il Land della Sassonia ha autorizzato gli aiuti ed è per tale motivo che la Germania non ha nemmeno notificato tali investimenti a norma del codice degli aiuti alla siderurgia.

    L'impresa giustifica con le seguenti argomentazioni la necessità di produrre acciaio di qualità a titolo provvisorio e in quantitativi proporzionali:

    - essa non dispone di esperienza nel settore della produzione di metalli non ferrosi e necessita pertanto un periodo di avviamento;

    - anche gli impianti tecnici hanno bisogno di un periodo di rodaggio;

    - la fabbrica ed i suoi prodotti devono essere sottoposti a certificazione.

    In considerazione del fatto che l'impresa intende produrre prodotti non ferrosi di altissima qualità per il mercato internazionale, la Germania ritiene che gli aiuti non rientrino nel campo di applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia. La produzione di modeste quantità di acciaio speciale CECA nel corso dei primi quattro anni di attività non è sufficiente per concludere che Werkstoff-Union sia una impresa siderurgica e che sia soggetta all'applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia.

    La Commissione ha ricevuto da terzi interessati le seguenti comunicazioni:

    - in data 27 novembre 1995, una lettera inviata da una impresa siderurgica in cui si afferma che Werkstoff-Union GmbH fabbrica prodotti siderurgici CECA ed i suoi stabilimenti sono tecnicamente predisposti a tal fine. Inoltre gli aiuti avrebbero dovuto essere notificati prima del 30 giugno 1994, contrariamente a quanto è avvenuto. Infine gli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia sono ammissibili soltanto per l'ammodernamento di imprese già esistenti e non per la costituzione di nuove imprese;

    - nella stessa data del 27 novembre 1995 è pervenuta una lettera di un'altra impresa siderurgica che sostiene che Werkstoff-Union produce essenzialmente prodotti siderurgici CECA (acciaio inossidabile ed acciaio speciale) ed il mercato di tali prodotti nella Comunità è inferiore a 300 000 t l'anno. La capacità di Werkstoff-Union GmbH sarebbe sufficiente a coprire dal 17 al 20 % della domanda comunitaria, il che ne farebbe il primo produttore della Comunità. Inoltre la notificazione non è stata effettuata prima del 30 giugno 1994 e gli aiuti regionali all'investimento possono essere dichiarati compatibili soltanto prima del 31 dicembre 1994;

    - con lettera del 9 novembre 1995, una associazione di produttori di acciaio ha fatto presente che gli aiuti non sono compatibili con l'articolo 4, lettera c) del trattato CECA e che Werkstoff-Union si trova in concorrenza con alcuni membri dell'associazione;

    - un produttore di leghe di nichel sostiene, in una lettera del 22 novembre 1995, che la capacità che si sta costituendo presso Werkstoff-Union sarebbe sufficiente a dominare la produzione di barre di lega di nichel sul mercato europeo e che in tale settore relativamente modesto (5 000-10 000 t all'anno) si registrerebbe già una sovraccapacità produttiva;

    - in data 24 novembre 1995 è pervenuta una lettera di un'altra associazione di produttori di acciaio che affermano che, stando ad informazioni in loro possesso, Werkstoff-Union avrebbe l'intenzione di produrre e vendere semilavorati e barre di acciaio inossidabile ed acciaio in lega, vale a dire prodotti CECA. Inoltre l'articolo 5, terzo trattino del codice degli aiuti alla siderurgia è inteso a facilitare la ristrutturazione dell'industria dell'acciaio nei nuovi Länder, ma non a sostenere la costruzione di nuovi impianti produttivi. Gli aiuti già versati dovrebbero essere rimborsati e per quanto riguarda le garanzie, esse sono da considerare tutte come aiuti di Stato;

    - una lettera datata 28 novembre 1995 di una Rappresentanza permanente di uno Stato membro presso l'Unione europea, che ritiene che Werkstoff-Union GmbH produca prodotti CECA e che gli aiuti abbiano contribuito a creare nuova capacità produttiva;

    - una lettera del 30 novembre 1995 nella quale una impresa siderurgica sostiene che Werkstoff-Union GmbH potrebbe raggiungere una quota di mercato del 10 % nei prodotti in nichel e che per far ciò avrebbe bisogno di una capacità di 3 300 t all'anno. Atteso che la capacità del forno elettrico ad arco raggiunge le 48 000 t all'anno, permarrebbe ancora una capacità annuale di 44 700 t per la produzione di prodotti CECA;

    - una lettera di un concorrente è pervenuta soltanto in data 5 dicembre 1995, ossia dopo il termine fissato.

    Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettera del 15 gennaio 1996 alla quale non è stata tuttavia data alcuna risposta ufficiale. Con lettere del 9 e 29 febbraio e 30 marzo 1996, la Germania ha chiesto una proroga del termine di risposta a tali osservazioni adducendo come giustificazione l'occupazione dei locali di Werkstoff-Union GmbH da parte dei dipendenti. Con fax datato 19 giugno 1996 la Commissione ha invitato la Germania a far conoscere la propria posizione entro cinque giorni lavorativi ed ha comunicato che avrebbe adottato una decisione definitiva anche in mancanza di tale risposta.

    Con lettera del 16 luglio 1996, registrata il 17 luglio 1996, la Germania ha informato la Commissione che Werkstoff-Union GmbH aveva depositato, il 5 marzo 1996, una richiesta di apertura del processo di esecuzione universale e che lo stesso giorno la Pretura (Amtsgericht) di Lipsia aveva ordinato il sequestro. Informava altresì la Commissione che Werkstoff-Union aveva sospeso la produzione in data 5 marzo 1996.

    Per informazione della Commissione, la Germania ha allegato al telefax inviato il 16 luglio 1996 un documento di Werkstoff-Union GmbH che spiega la posizione della società, e contiene, tra le altre informazioni, la notizia dell'apertura del processo di esecuzione universale in data 1° maggio 1996.

    La Germania non ha potuto o non ha voluto trasmettere tale documento alla Commissione presentandolo come illustrativo della propria posizione. Ha inviato la lettera dell'impresa unicamente a titolo informativo, senza far propria la posizione ivi espressa né implicitamente né esplicitamente. Per tale motivo non si può considerare che il documento rifletta la posizione della Germania nell'ambito del procedimento.

    La decisione di aprire il procedimento è stata comunicata allo Stato membro interessato. Il beneficiario dell'aiuto, nella fattispecie Werkstoff-Union GmbH, costituisce un terzo interessato che può presentare le proprie osservazioni entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Come già indicato in precedenza, la decisione di aprire il procedimento è stata pubblicata in data 27 novembre 1995. Il documento di Werkstoff-Union GmbH è giunto alla Commissione soltanto il 17 luglio 1996, ossia con grande ritardo. Conseguentemente, non si può tener conto del documento trasmesso da Werkstoff-Union GmbH alla Commissione.

    II

    Gli investimenti di Werkstoff-Union GmbH hanno dato vita a capacità di produzione di prodotti CECA, tra cui impianti di fusione dell'acciaio, di colata continua di prodotti semifiniti e di laminazione di barre.

    Oltre al fatto che Werkstoff-Union GmbH dispone di capacità per la fabbricazione di prodotti CECA grazie ad investimenti che hanno beneficiato dell'aiuto di Stato, dalla lettera trasmessa dalla Germania in data 14 marzo 1995 si evince che, nel periodo dal 1995 al 1998, Werkstoff-Union GmbH dovrebbe produrre acciaio speciale CECA in piccoli quantitativi. La Commissione non condivide l'opinione della Germania per quanto attiene al volume di tale produzione. Con lettera del 14 dicembre 1994, la Germania ha comunicato alla Commissione i volumi di produzione fissati dall'impresa per gli anni dal 1995 al 1999. Secondo tale programma l'impresa produrrebbe i seguenti quantitativi di acciaio speciale: 12 000 t nel 1995; 20 000 t nel 1996; 19 000 t nel 1997; 14 000 t nel 1998 e 2 000 nel 1999. Non è stato possibile quantificare con esattezza l'eventuale quota di acciaio speciale fuori CECA. Tenuto conto di tali cifre e del fatto che la produzione dell'acciaio speciale fuori CECA resta solo una mera eventualità, la Commissione considera che il volume prevedibile della produzione di acciaio CECA sia rilevante.

    Nell'opuscolo di presentazione, Werkstoff-Union GmbH cita, tra gli altri suoi prodotti, billette, blumi e bramme ottenute per colata continua, barre da 40 a 140 mm e lamiere, vale a dire prodotti che vengono citati nell'allegato I del trattato CECA.

    Werkstoff-Union GmbH notifica trimestralmente la propria produzione siderurgica CECA alla Commissione e versa un contributo ai sensi dell'articolo 49 del trattato CECA.

    Se ne deve dedurre che Werkstoff-Union GmbH è un'impresa CECA ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA e che l'aiuto accordato dalla Germania rientra nel divieto generale di concessione di aiuti di cui all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

    Il codice degli aiuti a favore della siderurgia prevede che taluni aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune dell'acciaio. Gli articoli 2, 3 e 4 del codice degli aiuti alla siderurgia non si possono applicare nel presente caso poiché gli aiuti in questione non sono destinati né alla ricerca ed allo sviluppo, né alla protezione dell'ambiente, né alla chiusura.

    L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia dispone che gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali possano essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994, a condizione che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio dei nuovi Länder e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio.

    L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia deve essere considerato in combinazione con la sezione II del preambolo. Conformemente al quarto comma della menzionata sezione II, gli aiuti regionali hanno carattere di deroga e sarebbe ingiustificato mantenerli oltre il periodo utile per consentire l'ammodernamento delle imprese siderurgiche interessate che è stato valutato in tre anni. L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia ha dunque validità limitata nel tempo poiché l'obiettivo perseguito, vale a dire l'ammodernamento degli impianti esistenti, deve essere raggiunto entro un termine stabilito. Appare quindi evidente che gli aiuti agli investimenti ai sensi dell'articolo 5 devono essere aiuti destinati all'ammodernamento di impianti siderurgici esistenti e non alla creazione di nuove capacità produttive CECA.

    Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, gli aiuti regionali agli investimenti destinati alle imprese siderurgiche in Germania non possono più essere dichiarati compatibili con il mercato comune dell'acciaio dopo il 31 dicembre 1994, indipendentemente dal fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere eventualmente autorizzato in caso di notificazione nel termine previsto.

    L'aiuto all'investimento è stato accordato sotto forma di sovvenzione all'investimento per un importo di 46 milioni di DEM, di sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, di garanzie pari al 62 % di un importo di 178,3 milioni di DEM e pari al 62 % di un importo di 7 milioni di DEM. Sia la sovvenzione all'investimento sia lo sgravio fiscale costituiscono aiuti di Stato poiché presuppongono l'erogazione di risorse statali al beneficiario e l'impegno dello Stato a non riscuotere imposte per un importo pari allo sgravio accordato. Le garanzie contengono degli elementi di aiuto di Stato. La Commissione ha informato gli Stati membri, con lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989, che considera che tutte le garanzie concesse dallo Stato, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Non sussiste alcuna ragione per allontanarsi da tale interpretazione nell'applicazione del trattato CECA e del relativo diritto derivato. La Germania non ha potuto dimostrare che tali garanzie non contengono aiuti di Stato o che potevano beneficiare di una esenzione a norma del codice degli aiuti alla siderurgia.

    Atteso che l'investimento è destinato a creare nuove capacità e non a modernizzare un impianto esistente, tali aiuti non sono esentati, in virtù dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, dall'applicazione dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Anche se in sé gli aiuti avessero potuto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione non li potrebbe dichiarare compatibili con il mercato comune in quanto, conformemente agli articoli 1 e 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, la compatibilità viene esclusa successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

    Gli aiuti all'investimento sono pertanto colpiti dal divieto dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

    Le garanzie pari al 65 % su un importo di 25 milioni di DEM e pari al 65 % su un importo di 20 milioni di DEM per materiale operativo contengono aiuti di Stato. La Germania non ha addotto alcuna argomentazione che permettesse di giungere ad una diversa conclusione. Tale aiuto ricade nel divieto dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, poiché il codice degli aiuti alla siderurgia non prevede aiuti di Stato destinati al materiale operativo.

    III

    L'aiuto di Stato sopra descritto è stato accordato senza la necessaria preventiva approvazione della Commissione e deve quindi essere considerato illegale. Esso è incompatibile con il corretto funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia, e vietato a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Deve conseguentemente essere rimborsato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La sovvenzione per gli investimenti di 46 milioni di DEM, gli sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, le garanzie pari al 62 % su un importo di 178,3 milioni di DEM e del 62 % su un importo di 7 milioni di DEM, del 65 % su 25 milioni di DEM e 65 % su 20 milioni di DEM, accordati dal Land Sassonia a favore dell'impresa siderurgica Werkstoff-Union GmbH rappresentano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e vietato a norma del trattato CECA e della decisione n. 3855/91/CECA.

    Articolo 2

    La Germania esige la restituzione degli aiuti dall'impresa beneficiaria. La restituzione avviene secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione tedesca, e comprende gli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti, al tasso normalmente applicato ai fini dell'esame dei regimi di aiuti regionali.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Hans VAN DEN BROEK

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

    (2) GU n. C 283 del 27. 10. 1995, pag. 5.

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