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Document 31996R2255
Council Regulation (EC) No 2255/96 of 19 November 1996 amending Regulation (EEC) No 1107/70 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway
Regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
Regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
GU L 304 del 27.11.1996, pp. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; abrog. impl. da 32007R1370
Regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1996 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2255/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 (4), in particolare l'articolo 3, punto 1, prevede che gli Stati membri possano concedere aiuti intesi a promuovere lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, nonché lo sviluppo del trasporto combinato; considerando che i costi di trasbordo costituiscono una parte molto importante dei costi totali del trasporto per via navigabile; che è essenziale, per lo sviluppo del trasporto per via navigabile, che siano effettuati investimenti rilevanti per rendere le installazioni di trasbordo e le attrezzature per i terminali fluviali più efficaci e meglio adeguate alle esigenze logistiche attuali; che, a tal fine, occorre che gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali; possano essere messi a disposizione delle imprese interessate; considerando che occorre prevedere requisiti armonizzati per la concessione dei suddetti aiuti per lo sviluppo del trasporto per via navigabile e che è opportuno valutare l'impatto di tali aiuti ad intervalli regolari; considerando che tali aiuti devono essere concessi per un periodo sufficientemente lungo affinché tali investimenti abbiano il tempo di creare una clientela fedele e di sviluppare il traffico per via navigabile; che occorre che il Consiglio deliberi sul regime da applicare in futuro, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo unico All'articolo 3, punto 1 del regolamento (CEE) n. 1107/70, è aggiunta la seguente lettera: «f) fino al 31 dicembre 1999, quando gli aiuti sono concessi a titolo temporaneo e hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo del trasporto per via navigabile. Essi devono riguardare: - investimenti nell'infrastruttura dei terminali fluviali; oppure - investimenti negli impianti fissi e mobili necessari per il trasporto da e verso la via navigabile. Gli aiuti concessi non possono superare il 50 % dell'importo totale dell'investimento. Gli aiuti sono finalizzati allo sviluppo di tonnellaggio di trasporto per via navigabile nuovi o supplementari. I beneficiari devono osservare le modalità prescritte dallo Stato membro interessato e sono responsabili della realizzazione effettiva dell'investimento. Ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali misure, in particolare precisando la destinazione degli aiuti, il loro importo ed il loro impatto sul trasporto per via navigabile. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione. Entro il 31 luglio 1999 il Consiglio, su proposta della Commissione ed alle condizioni previste dal trattato, delibera sul regime da applicarsi in futuro, ovvero, se del caso, sulle modalità di cessazione di tale regime.» Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente H. COVENEY (1) GU n. C 318 del 29. 11. 1995, pag. 12. (2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 96. (3) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996). (4) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11).