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Document 31996R1260
Commission Regulation (EC) No 1260/96 of 1 July 1996 definitively fixing the amount of aid for cotton from 1 June 1995 to 31 March 1996 for the 1995/96 marketing year
Regolamento (CE) n. 1260/96 della Commissione del 1o luglio 1996 che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1o giugno 1995 al 31 marzo 1996
Regolamento (CE) n. 1260/96 della Commissione del 1o luglio 1996 che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1o giugno 1995 al 31 marzo 1996
GU L 163 del 2.7.1996, p. 12–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996
Regolamento (CE) n. 1260/96 della Commissione del 1o luglio 1996 che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1o giugno 1995 al 31 marzo 1996
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 02/07/1996 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1260/96 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1996 che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1° giugno 1995 al 31 marzo 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1), visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, considerando che gli adattamenti del regime di aiuto per il cotone a decorrere dalla campagna 1995/1996 sono stati adottati dal Consiglio alla fine di giugno 1995; che tali adattamenti comportano in particolare la fissazione della diminuzione del prezzo di obiettivo, l'applicazione di un nuovo sistema di stabilizzatori basato sui quantitativi nazionali garantiti, la valutazione della disponibilità di bilancio a seguito dell'applicazione della riduzione per il superamento dei quantitativi nazionali garantiti ai fini di una maggiorazione dell'aiuto, nonché alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato; considerando che gli importi dell'aiuto per il cotone per la campagna 1995/1996 fissati per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 5 luglio 1995 sono stati determinati provvisoriamente sulla base del prezzo d'obiettivo e delle norme applicabili al regime di aiuto relativo a detto periodo; che gli importi dell'aiuto fissati per il periodo compreso tra il 6 luglio e il 31 agosto 1995 sono stati determinati provvisoriamente sulla base di una riduzione relativa alla produzione stimata di ciascuno Stato membro in rapporto al proprio quantitativo nazionale garantito, nonché sulla base dei precedenti metodi di calcolo del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato; che a decorrere dal 1° settembre 1995 il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente in conformità a tutte le norme applicabili da tale data; considerando che il regolamento (CE) n. 1090/96 della Commissione (3) ha fissato per la campagna di commercializzazione 1995/1996 la produzione effettiva del cotone non sgranato, l'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo in ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1554/95 e la maggiorazione dell'importo dell'aiuto in conformità all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95; considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/96 (6), prevede la fissazione prima del 15 luglio dell'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale; considerando che occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 1995/1996, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato indicati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1234/95 (7), (CE) n. 1262/95 (8), (CE) n. 1296/95 (9), (CE) n. 1311/95 (10), (CE) n. 1332/95 (11), (CE) n. 1344/95 (12), (CE) n. 1409/95 (13), (CE) n. 1457/95 (14), (CE) n. 1583/95 (15), (CE) n. 1642/95 (16), (CE) n. 1679/95 (17), (CE) n. 1694/95 (18), (CE) n. 1737/95 (19), (CE) n. 1784/95 (20), (CE) n. 1899/95 (21), (CE) n. 1908/95 (22), (CE) n. 1931/95 (23), (CE) n. 2012/95 (24), (CE) n. 2020/95 (25), (CE) n. 2042/95 (26) e (CE) n. 2055/95 (27) sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato al presente regolamento, che sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti. 2. Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 2095/95 (28), (CE) n. 2157/95 (29), (CE) n. 2185/95 (30), (CE) n. 2191/95 (31), (CE) n. 2205/95 (32), (CE) n. 2227/95 (33), (CE) n. 2244/95 (34), (CE) n. 2258/95 (35), (CE) n. 2300/95 (36), (CE) n. 2368/95 (37), (CE) n. 2439/95 (38), (CE) n. 2560/95 (39), (CE) n. 2768/95 (40), (CE) n. 3038/95 (41), (CE) n. 64/96 (42), (CE) n. 115/96 (43), (CE) n. 174/96 (44), (CE) n. 318/96 (45), (CE) n. 359/96 (46), (CE) n. 370/96 (47), (CE) n. 475/96 (48) e (CE) n. 544/96 (49) figurano nell'allegato al presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45. (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48. (3) GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 7. (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (5) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (6) GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 5. (7) GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21. (8) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 31. (9) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 19. (10) GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 27. (11) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 17. (12) GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 18. (13) GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 12. (14) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 67. (15) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79. (16) GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 39. (17) GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 8. (18) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 23. (19) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 17. (20) GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 49. (21) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 13. (22) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 12. (23) GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 43. (24) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 14. (25) GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 10. (26) GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 57. (27) GU n. L 202 del 26. 8. 1995, pag. 6. (28) GU n. L 206 dell'1. 9. 1995, pag. 32. (29) GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 27. (30) GU n. L 219 del 15. 9. 1995, pag. 29. (31) GU n. L 220 del 16. 9. 1995, pag. 9. (32) GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 31. (33) GU n. L 224 del 21. 9. 1995, pag. 30. (34) GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 24. (35) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 48. (36) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 34. (37) GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 20. (38) GU n. L 250 del 18. 10. 1995, pag. 7. (39) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 11. (40) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 25. (41) GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 17. (42) GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 18. (43) GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 33. (44) GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 13. (45) GU n. L 44 del 22. 2. 1996, pag. 17. (46) GU n. L 50 del 29. 2. 1996, pag. 23. (47) GU n. L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 17. (48) GU n. L 66 del 16. 3. 1996, pag. 14. (49) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 18. ALLEGATO AIUTO PER IL COTONE NON SGRANATO >SPAZIO PER TABELLA>