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Document 31996R1252

    Regolamento (CE) n. 1252/96 della Commissione del 28 giugno 1996 recante misure conservative nel settore dello zucchero

    GU L 161 del 29.6.1996, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1252/oj

    31996R1252

    Regolamento (CE) n. 1252/96 della Commissione del 28 giugno 1996 recante misure conservative nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0142 - 0143


    REGOLAMENTO (CE) N. 1252/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 recante misure conservative nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione (2),

    considerando che la campagna di commercializzazione per i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero inizia il 1° luglio; che il Consiglio, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, non ha a tutt'oggi fissato i prezzi applicabili per tali prodotti, né l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve pertanto adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento della politica agricola comune nel settore dello zucchero; che queste misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano eventuali decisioni che il Consiglio dovesse successivamente adottare per la campagna 1996/1997;

    considerando che, a titolo di tali misure conservative, è opportuno soprattutto garantire la continuità del regime dei prezzi e fissare importi corrispondenti ai livelli di prezzo applicati durante la campagna 1995/1996; che, tuttavia, per quanto riguarda il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio occorre tener conto dell'attuale ribasso dei tassi d'interesse,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1° luglio 1996, per l'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati i seguenti importi:

    1) Per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità: 63,19 ECU/100 kg.

    2) Per il prezzo d'intervento derivato allo zucchero bianco nelle zone deficitarie della Comunità:

    a) in tutte le zone del Regno Unito: 64,65 ECU/100 kg;

    b) in tutte le zone dell'Irlanda: 64,65 ECU/100 kg;

    c) in tutte le zone del Portogallo: 64,65 ECU/100 kg;

    d) in tutte le zone della Finlandia: 64,65 ECU/100 kg;

    e) in tutte le zone della Spagna: 64,88 ECU/100 kg;

    f) in tutte le zone dell'Italia: 65,53 ECU/100 kg.

    3) Per il prezzo d'intervento dello zucchero greggio: 52,37 ECU/100 kg.

    Articolo 2

    1. A decorrere dal 1° luglio 1996 l'importo applicabile nella Comunità:

    a) per il prezzo di base della barbabietola è di 47,67 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta;

    b) per il prezzo minimo della barbabietola A è di 46,72 ECU/t;

    c) per il prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, è di 32,42 ECU/t.

    2. I prezzi della barbabietola si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per le barbabietole di qualità sana, leale e mercantile, aventi un tenore di zucchero del 16 % al momento del ricevimento.

    Articolo 3

    Per il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996 è fissato a 0,41 ECU/100 kg di zucchero bianco.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

    Esso si applica fino alla campagna 1996/1997, fatte salve eventuali decisioni adottate successivamente dal Consiglio per la stessa campagna di commercializzazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

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