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Document 31996R1221

Regolamento (CE) n. 1221/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

GU L 161 del 29.6.1996, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1221/oj

31996R1221

Regolamento (CE) n. 1221/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0059 - 0061


REGOLAMENTO (CE) N. 1221/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 prevede di prorogare al secondo semestre 1996 i contingenti tariffari di carni bovine a dazio ridotto previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione relative a tali quantità;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in questione preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, eventualmente in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (6); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 possono essere importate nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95:

a) le seguenti quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202:

- 3 550 t di carni originarie della Polonia,

- 3 575 t di carni originarie dell'Ungheria,

- 1 335 t di carni originarie della Repubblica ceca,

- 665 t di carni originarie della Slovacchia,

- 90 t di carni originarie della Bulgaria,

- 675 t di carni originarie della Romania;

b) 220 t di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, lettera a), il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Per i prodotti trasformati di cui al paragrafo 1, lettera b), il dazio doganale ad valorem è fissato al 13 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascun gruppo di prodotti di cui al articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1221/96

- Forordning (EF) nr. 1221/96

- Verordnung (EG) Nr. 1221/96

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1221/96

- Regulation (EC) No 1221/96

- Règlement (CE) n° 1221/96

- Regolamento (CE) n. 1221/96

- Verordening (EG) nr. 1221/96

- Regulamento (CE) nº 1221/96

- Asetus (EY) N:o 1221/96

- Förordning (EG) nr 1221/96.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC che si riferiscono ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate dal 5 al 12 luglio 1996.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettere a) e b), tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso del prodotto.

4. Il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1996.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(6) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1221/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

>FINE DI UN GRAFICO>

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