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Document 31996F0610

96/610/GAI: Azione comune del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo

GU L 273 del 25.10.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; abrogato da 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/610/oj

31996F0610

96/610/GAI: Azione comune del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 25/10/1996 pag. 0001 - 0002


AZIONE COMUNE del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (96/610/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno Unito,

rammentando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 9) del trattato, la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo è considerata una questione d'interesse comune per gli Stati membri,

considerando che nella dichiarazione sul terrorismo, adottata in data 15 e 16 dicembre 1995, il Consiglio europeo afferma che, al fine di prevenire e combattere efficacemente le azioni terroristiche, è necessario realizzare un coordinamento in profondità tra gli Stati membri;

considerando che il Consiglio ritiene che, nonostante la cooperazione ampia ed efficace già in atto fra tutti i servizi degli Stati membri responsabili della lotta contro il terrorismo, resta opportuno cercare di potenziarla;

considerando che, in risposta alle diverse minacce terroristiche incombenti sugli Stati membri, i servizi antiterrorismo nazionali hanno sviluppato competenze, capacità e conoscenze specialistiche in settori diversi, che dovrebbero in linea di massima essere disponibili per tutti i servizi pertinenti di tutti gli altri Stati membri su richiesta, se e quando ne ravvisano la necessità;

considerando che l'istituzione ed il costante aggiornamento di un repertorio dei suddetti settori di specializzazione permetterebbe ai servizi di tutti gli Stati membri di disporre più capillarmente e tempestivamente delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche, potenziando così la capacità degli Stati membri di contrasto del terrorismo;

considerando che il repertorio previsto nella presente azione comune non intende sostituire o pregiudicare eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti in materia di cooperazione nel settore dell'antiterrorismo, né vuol essere un veicolo per lo scambio di intelligence operativa e non necessita dell'istituzione di nuove strutture nell'ambito del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Il Consiglio incarica, per una fase di avvio di un anno, il Regno Unito di compilare e nel contempo tenere aggiornato e divulgare il repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo (in appresso «repertorio»). In seguito lo Stato membro che esercita la Presidenza si fa carico di tale compito.

2. Lo Stato membro designato incarica un dato ufficio di compilare, tenere aggiornato e divulgare il repertorio (in appresso «responsabile del repertorio»).

Articolo 2

1. Gli Stati membri trasmettono i dati da inserire nel repertorio al responsabile dello stesso.

2. Il responsabile del repertorio compila quest'ultimo in base ai contributi degli Stati membri.

3. Per i loro contributi al repertorio gli Stati membri tengono pienamente conto della classificazione di sicurezza e riservatezza stabilita da ciascuno Stato membro.

4. Il responsabile del repertorio provvede in seguito ad inserirvi con precisione le eventuali modifiche ed aggiunte comunicate dagli Stati membri in contributi successivi e a segnalare le modifiche e aggiunte all'attenzione degli Stati membri.

5. Il responsabile del repertorio tiene statistiche sull'uso del repertorio e presenta semestralmente una relazione al Consiglio sull'efficienza del sistema.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro contribuisce al repertorio indicando le competenze, capacità o/e conoscenze specialistiche che ha accumulato nella lotta antiterrorismo e che reputa utile mettere a disposizione di tutti gli Stati membri.

2. I contributi degli Stati membri, che potrebbero opportunamente seguire lo schema di moduli da concordarsi nell'ambito del Consiglio, forniscono almeno una descrizione sufficientemente dettagliata di ciascun settore di competenza, capacità o conoscenza specialistica, onde permettere ai servizi pertinenti degli Stati membri di decidere a ragion veduta se essa possa risultare utile ai fini dei loro compiti di contrasto del terrorismo. I contributi specificano inoltre come contattare, direttamente e rapidamente, il servizio dotato delle competenze, capacità o conoscenze specialistiche in questione, o un punto di contatto centrale nello Stato membro.

3. Gli Stati membri sono responsabili di aggiornare, se necessario, i riferimenti a tali punti di contatto.

4. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento chiedere l'inserimento di nuove voci nel repertorio o la cancellazione di dati dallo stesso.

5. Il repertorio non contiene dati personali, ad eccezione dei nominativi e dei riferimenti per permettere i contatti necessari al funzionamento del sistema.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro detiene una copia del repertorio. Spetta al servizio pertinente di uno Stato membro, che desidera avvalersi di particolari competenze menzionate nel repertorio, rivolgersi al punto di contatto appropriato dello Stato membro che ha inserito i dati corrispondenti. Anche la questione di un eventuale rimborso è risolta a livello bilaterale.

2. Lo Stato membro che ha inserito nel repertorio una menzione relativa ad un settore di competenza, capacità o conoscenza specialistica può, in determinati casi, rifiutarne l'accesso, quando le circostanze lo impongano.

3. Gli Stati membri convengono di comunicare al responsabile del repertorio, in caso di contatti attraverso quest'ultimo, i dettagli fondamentali, che il Consiglio converrà, onde consentire una valutazione efficace dell'utilità del repertorio.

Articolo 5

Le decisioni adottate dal Consiglio, o nel suo ambito, su questioni contemplate negli articoli 1, 3 e 4 sono prese all'unanimità.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore alla data di pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HOWLIN

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