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Document 31996D0249

96/249/CE: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72

GU L 83 del 2.4.1996, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2000; sostituito da 300D0582

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/249/oj

31996D0249

96/249/CE: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 02/04/1996 pag. 0019 - 0019


DECISIONE N. 161 del 15 febbraio 1996 relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

visto l'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando che l'iniziativa per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 spetta all'istituzione competente;

considerando che questa procedura costituisce una semplificazione amministrativa e favorisce un rimborso rapido a favore dell'assicurato;

considerando che è necessario aumentare le possibilità di ricorrere a questa procedura estendendo il limite generale della sua applicazione prevista nella decisione n. 149 del 26 giugno 1992 e di sostituire quindi questa decisione;

deliberando nelle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Quanto disposto dall'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 è applicabile soltanto se l'importo globale della spesa sostenuta durante il soggiorno temporaneo è inferiore o pari a un importo fissato da ogni Stato membro entro un limite generale di 500 ECU.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, l'importo delle spese sostenute è convertito al tasso applicabile nel mese durante il quale è stato effettuato il rimborso.

3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 149, si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Presidente della Commissione amministrativa

Giuseppe MICCIO

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