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Document 31996D0223

    96/223/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e taluni paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili

    GU L 81 del 30.3.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/223(1)/oj

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    31996D0223

    96/223/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e taluni paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 30/03/1996 pag. 0001 - 0002


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 relativa all'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e taluni paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili (96/223/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, accordi bilaterali in forma di scambio di lettere per modificare gli accordi bilaterali, le intese e i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con alcuni paesi terzi in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, conformemente agli articoli 75, 100 e 127 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati su cui si basa l'Unione allegato al trattato di adesione del 1994;

    considerando che detti accordi bilaterali dovrebbero essere applicati su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1995, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte dei paesi partner,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli accordi bilaterali in forma di scambio di lettere che modificano gli accordi bilaterali, le intese e i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con alcuni paesi terzi in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in essere tra la Comunità europea, da una parte, e i rispettivi paesi terzi, dall'altra, ed elencati in allegato alla presente decisione, si applicano su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1995 in attesa della loro conclusione formale e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte dei paesi partner.

    Articolo 2

    I testi degli accordi siglati sono allegati alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI

    ALBANIA

    ARMENIA

    AZERBAIGIAN

    GEORGIA

    KAZAKISTAN

    LETTONIA

    MOLDAVIA

    FEDERAZIONE RUSSA

    SLOVENIA

    TAILANDIA

    UZBEKISTAN

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