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Document 31996D0081

96/81/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE per quanto riguarda le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 19 del 25.1.1996, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/81(1)/oj

31996D0081

96/81/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE per quanto riguarda le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0053 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE per quanto riguarda le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera b), punto ii), l'articolo 16 e l'articolo 19, punto ii),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando che in conformità al parere del comitato scientifico veterinario la decisione 95/329/CE della Commissione (3) ha stabilito le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale equina;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea di cavalli registrati e le importazioni di equidi registrati e di equidi per la riproduzione e la produzione sono fissate rispettivamente nelle decisioni della Commissione 92/260/CEE (4) e 93/197/CEE (5), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 95/323/CE (6), e per le importazioni di equidi da macello nella decisione 93/196/CEE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 95/322/CE (8);

considerando che la decisione 94/467/CE della Commissione (9) stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE;

considerando che le decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In ciascuno dei certificati sanitari A, B, C, D e E dell'allegato II della decisione 92/260/CEE il testo della lettera e), punto v) del capitolo « III. Informazioni sanitarie » è sostituito dal testo seguente:

« v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3);

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova (4) di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

oppure

l'animale ha reagito negativamente ad una prova (4) di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

oppure

- l'animale è stato vaccinato il . . . (5), contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati (3), e la vaccinazione è stata ripetuta (4) ad intervalli regolari.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione. »

Articolo 2

La decisione 93/196/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo della lettera e), punto v) nel capitolo « III. Informazioni sanitarie » dell'allegato I è soppresso.

2) Il testo della lettera e), punto v) nel capitolo « III. Informazioni sanitarie » dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

« v) qualora la partita di equidi di cui sopra comprenda un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (4);

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova (4) di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su campioni di sangue prelevati il . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

oppure

- l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (4);

oppure

- l'animale è stato vaccinato il . . . (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati (4), e la vaccinazione è stata ripetuta (4) ad intervalli regolari.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: - Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

- Precisare eventualmente il programma di vaccinazione individuale per gli animali identificati.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione. »

Articolo 3

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente:

1) In ciascuno dei certificati sanitari A, B, C, D e E dell'allegato II il testo della lettera e), punto v) del capitolo « III. Informazioni sanitarie » è sostituito dal testo seguente:

« v) qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (*);

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il . . . (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (

);

oppure

- l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il . . . (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (

);

oppure

- l'animale è stato vaccinato il . . . (4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (

).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: - Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione. »

2) Nei certificati sanitari A e B il segno di richiamo « (

) » deve essere sostituito da « (2) » e nei certificati C, D e E da « (3) ».

Articolo 4

Nell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/467/CE le parole « In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III del certificato sanitario . . . » sono sostituite dalle parole « In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v) del certificato sanitario . . . ».

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(3) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 36.

(4) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(5) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(6) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

(7) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

(8) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 9.

(9) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 28.

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