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Document 31995R1565

    Regolamento (CE) n. 1565/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 2248/94 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

    GU L 150 del 1.7.1995, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1565/oj

    31995R1565

    Regolamento (CE) n. 1565/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 2248/94 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 01/07/1995 pag. 0023 - 0023


    REGOLAMENTO (CE) N. 1565/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 2248/94 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/95 (3), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, con regolamento (CE) n. 2248/94 (4), la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi;

    considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il codice NC 7312 10 91 è sostituito, in conformità del regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (5), dal codice NC 7312 10 82 e il codice NC 7312 10 95 è sostituito dai codici NC 7312 10 84, 7312 10 86 e 7312 10 88;

    considerando che occorre pertanto modificare i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti oggetto di vigilanza comunitaria a posteriori a norma del regolamento (CE) n. 2248/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2248/94, il riferimento ai codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99 è sostituito dal riferimento ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore ed è applicabile dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

    Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

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