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Dokument 31995R1527
Council Regulation (EC) No 1527/95 of 29 June 1995 regulating compensation for reductions in the agricultural conversion rates of certain national currencies
Regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete
Regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete
GU L 148 del 30.6.1995, s. 1 – 2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 31/12/1998; abrogato da 398R2799
Regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1527/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la proposta della Commissione, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, considerando che esistono rischi di diminuzione sensibile del tasso di conversione agricolo per il franco belga e lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco; che per le monete in questione si sono mantenuti per vari periodi di riferimento divari monetari superiori al 5 %, che è necessario, a livello comunitario, adottare misure per evitare distorsioni d'origine monetaria nell'attuazione della politica agraria comune; considerando che, per limitare i conseguenti rischi di distorsione dei flussi commerciali, è opportuno ridurre i divari monetari in questione qualora continuino a superare il 5 % alla fine dei periodi di conferma della situazione monetaria; considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di sensibile rivalutazione il Consiglio adotta tutte le misure necessarie, le quali, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del suddetto regolamento relative agli aiuti e all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza portare tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento non possono dunque essere applicate tal quali; che tuttavia, per le perdite di reddito derivanti dalla diminuzione dei tassi di conversione agricoli in questione, è opportuno prevedere misure di compensazione che tengano conto in modo forfettario degli effetti delle svalutazioni del 1993, dell'andamento reale dei prezzi dei prodotti per i quali sono concessi pagamenti compensativi nel quadro della riforma della politica agraria comune, nonché dell'incidenza effettiva delle modifiche agromonetarie sui prezzi di mercato e sui redditi; considerando che la concessione dell'aiuto compensativo in tre periodi successivi di dodici mesi dovrebbe poter esser prorogata nella misura in cui la durata degli effetti della riduzione dei tassi di conversione agricoli nei prossimi anni lo renda necessario; considerando che la data prevista per la terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria è al più tardi il 1° gennaio 1999; che per le monete in questione è opportuno non diminuire il tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 fino alla fissazione di tassi di conversione fissi tra le monete degli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento si applica in caso di sensibile riduzione dei tassi di conversione agricoli, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tra il 23 giugno 1995 e il 1° gennaio 1996. Articolo 2 1. In caso di riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo, in tre periodi successivi di dodici mesi a decorrere dal mese che segue quello della riduzione del tasso di conversione agricolo in causa. L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo vincolato alla produzione, diverso da quella di un periodo fisso ed antecedente; l'aiuto non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso. 2. L'importo globale dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi non può superare: - 18,0 milioni di ecu per il Belgio, - 15,3 milioni di ecu per la Danimarca, - 95,4 milioni di ecu per la Germania, - 1,4 milioni di ecu per il Lussemburgo, - 38,5 milioni di ecu per i Paesi Bassi, - 16,8 milioni di ecu per l'Austria, moltiplicati per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita di 1,015 punti per il franco belga e lussemburghese, di 2,626 punti per la corona danese, se la riduzione del tasso di conversione agricolo interessato ha avuto luogo rispettivamente prima del 14 ottobre 1995 o prima del 17 agosto 1995. L'importo del secondo e del terzo periodo è ridotto, rispetto al periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo. 3. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo ammonta per gli importi che possono essere concessi, al 50 %. Con riferimento al finanziamento della politica agraria comune, questo contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'atuto. 4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare nel caso in cui lo Stato membro non partecipi al finanziamento dell'aiuto, le condizioni per le concessioni dello stesso. Articolo 3 1. Nei casi in cui all'articolo 1, i tassi di conversione agricoli applicabili alla data del 23 giugno 1995 sugli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 restano invariati fino al 1° gennaio 1999. 2. Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano alle riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Articolo 4 Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo, la Commissione esamina l'incidenza sul reddito agricolo della riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1. Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, può prorogare la possibilità di concedere l'aiuto compensativo prevista all'articolo 2 per due periodi supplementari di dodici mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nell'ultimo periodo. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).