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Document 31995R1372

Regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

GU L 133 del 17.6.1995, p. 26-35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 25/04/2004; abrogato da 32004R0633

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1372/oj

31995R1372

Regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 pag. 0026 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 1372/95 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dall'atto di adesine dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini di un giorno; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4);

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro del regime stesso; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni; che è necessario prevedere condizioni particolari per i titoli relativi ad esportazioni verso alcuni mercati tradizionali, in modo da limitare le domande di carattere speculativo che possono mettere in pericolo le produzioni specializzate destinate a tali mercati durante un certo periodo transitorio;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che è opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione; che tuttavia questi titoli beneficiano della restituzione soltanto in conformità delle misure eventualmente adottate dalla Commissione per il periodo di cui trattasi;

considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per evitare l'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round, è opportuno consentire la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'esportazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili a decorrere da tale data;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round; che non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3501/93 (2), e del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 (4), sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione (5) recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova; che è quindi necessario abrogare i regolamenti suddetti a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1995, ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del secondo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1372/95,

- Forordning (EF) nr. 1372/95,

- Verordnung (EG) Nr. 1372/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1372/95,

- Regulation (EC) No 1372/95,

- Règlement (CE) n° 1372/95,

- Regolamento (CE) n. 1372/95,

- Verordening (EG) nr. 1372/95,

- Regulamento (CE) nº 1372/95,

- Asetus (EY) N :o 1372/95,

- Foerordning (EG) nr 1372/95.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al mercoledì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

Per quanto riguarda le esportazioni a destinazione dei paesi elencati nell'allegato IV, fino al 30 giugno 1996 possono richiedere titoli d'esportazione soltanto le persone fisiche o giuridiche in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che hanno esportato almeno 1 000 t di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 20, 1602 31 e 1602 39 in ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno di presentazione delle domande di titoli.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio ma non prima del lunedì successivo al deposito del titolo d'esportazione.

Articolo 4

1. Se la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1 verte su un quantitativo pari o inferiore a 25 t e sempre che l'operatore ne faccia contemporaneamente richiesta, l'autorità competente rilascia immediatamente il titolo richiesto iscrivendo, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

- Certificado de exportación sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1372/95,

- Eksportlicens udstedt med forbehold af saerforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1372/95,

- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Massnahmen gemaess Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1372/95,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ aaêaessaeaaôáé ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôùí aaéaeéêþí ìÝôñùí óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1372/95,

- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1372/95,

- Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1372/95,

- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1372/95,

- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1372/95,

- Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o nº 4 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1372/95,

- Vientitodistus myoennetty, jollei asetuksen (EY) N :o 1372/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistae muuta johdu,

- Exportlicens utfaerdad med foerbehaall foer saerskilda aatgaerder med stoed av artikel 3.4 i foerordning (EG) nr 1372/95.

2. A partire dal lunedì successivo alla settimana durante la quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta dell'operatore interessato, modifica il titolo rilasciato in base alle misure specifiche adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 per la settimana di cui trattasi. A tale scopo essa depenna la dicitura di cui al paragrafo 1 e iscrive, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

a) se non sono state prese misure specifiche o se è stata fissata una percentuale unica di assegnazione:

- Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18,

- Eksportlicens med forudfastsaettelse af eksportrestitution for en maengde paa [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anfoerte produkter,

- Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von [ . . . ] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ ðaañéëáìâUEíaaé ôïí ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ìssá ðïóueôçôá [ . . . ] ôueíùí ðñïúueíôùí ðïõ aaìoeássíïíôáé óôá ôaaôñáãùíssaeéá 17 êáé 18,

- Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [ . . . ] tonnes of the products shown in sections 17 and 18,

- Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18,

- Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18,

- Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor [ . . . ] ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18,

- Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18,

- Vientitodistus, johon sisaeltyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita,

- Exportlicens med foerutfaststaellelse av exportbidrag foer en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som naemns i faelt 17 och 18.

b) se le domande di titoli sono state respinte:

- Certificado de exportación sin derecho a restitución,

- Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution,

- Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò aeéêássùìá ãéá ïðïéáaeÞðïôaa aaðéóôñïoeÞ,

- Export licence without entitlement to any refund,

- Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution,

- Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione,

- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft,

- Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição,

- Vientitodistus ei oikeuta tukeen,

- Exportlicens som inte ger raett till exportbidrag.

3. Le esportazioni effettuate con un titolo rilasciato a norma del presente articolo beneficiano di restituzioni soltanto in conformità alla dicitura iscritta ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado),

- Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den maengde, licensen vedroerer),

- Erstattung gueltig fuer [ . . . ] Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde),

- AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá [ . . . ] ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé Ýêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue),

- Refund valid for [ . . . ] tonnes (quantity for which the licence is issued),

- Restitution valable pour [ . . . ] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

- Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato),

- Restitutie geldig voor [ . . . ] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

- Restituição válida para [ . . . ] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado),

- Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty),

- Ger raett till exportbidrag foer [ . . . ] ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats).

Articolo 7

1. Ogni mercoledì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al mercoledì della settimana in corso;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il lunedì precedente;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nel corso della settimana precedente.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

- il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

- la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

- il tasso della restituzione applicabile;

- l'importo totale in ecu della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1° luglio 1995 possono essere presentate dal 19 giugno 1995.

Articolo 9

1. Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11 e 0105 19, gli operatori dichiarano all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi un giorno lavorativo dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a poteriori per i pulcini esportati. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura « a posteriori » e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data di espletamento delle stesse.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione.

3. Ogni lunedì, prima delle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione il numero dei titoli di esportazioni a posteriori richiesti nella settimana precedente o l'assenza di tali domande. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato III e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportaione « a posteriori » sono rilasciati il lunedì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

5. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 10

I regolamenti (CEE) n. 572/73 e (CEE) n. 3652/81 sono abrogati.

Il regolamento (CEE) n. 3652/81 resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma del suddetto regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 a decorrere dal 19 giugno 1995.

Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/D/3 - Settore del pollame Domanda di titoli d'esportazione - Pollame Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì . . . al mercoledì . . .

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (32-2) 296 62 79 oppure 296 12 27 - Parte A - Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Destinazione Tasso della restituzione (ecu/100 kg) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria - Parte B - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il lunedì - Parte C - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente - Parte D - Comunicazione mensile Categoria Quantitativi non utilizzati >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/D/3 - Settore delle pollame Domanda di titoli d'esportazione a posteriori (pulcini) Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì . . . al venerdì . . .

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (32-2) 296 62 79 oppure 296 12 27 Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Destinazione Tasso della restituzione (ecu/100 pezzi) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

Angola Egitto Arabia Saudita Kuwait Bahrein Qatar Oman Emirati Arabi Uniti Giordania Repubblica dello Yemen Libano Siria

Sus