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Document 31995L0057

Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

GU L 291 del 6.12.1995, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2011; abrogato da 32011R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/57/oj

31995L0057

Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0032 - 0039


DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 giugno 1991 (1) e del 18 gennaio 1994 (2) rilevano la necessità che la Comunità svolga un ruolo attivo nello sviluppo di statistiche del turismo;

considerando che il Comitato economico e sociale (3) ha approvato l'elaborazione di una direttiva mirante a canalizzare le attività attualmente svolte in modo frammentario a livello nazionale;

considerando che in applicazione della decisione 90/665/CEE del Consiglio (4) è stato definito un quadro metodologico comunitario per l'elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo;

considerando che i risultati del programma biennale (1991-1992) per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo in base alla decisione 90/665/CEE mettono in luce l'esigenza degli utenti del settore pubblico e privato di disporre in tempi brevi di statistiche attendibili e comparabili sulla domanda e sull'offerta turistica a livello comunitario;

considerando che lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo è stato riconosciuto prioritario dalla decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (5);

considerando che il ruolo riconosciuto del turismo come strumento di sviluppo e di integrazione socioeconomica può essere meglio garantito tramite la conoscenza delle opportune statistiche di base, soprattutto a livello regionale;

considerando che, al fine di valutare la competitività dell'industria del turismo nella Comunità, è necessario disporre di maggiori conoscenze sul volume dei movimenti turistici, le caratteristiche dei viaggi, il profilo del turista e le spese turistiche;

considerando che è necessario disporre di dati mensili che consentano di valutare gli influssi stagionali della domanda sulla ricettività turistica e di aiutare le autorità e gli operatori economici a sviluppare in modo più adeguato strategie e politiche atte a favorire una più ampia distribuzione stagionale delle vacanze e a promuovere le attività turistiche;

considerando che ogni ulteriore attività comunitaria in questo settore deve continuare ad essere basata su un'impostazione pragmatica, coerente con il principio di sussidiarietà;

considerando che occorre garantire le necessarie sinergie tra i programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale e comunitario, al fine di ridurre l'onere della raccolta dei dati;

considerando che è opportuno tener conto dei lavori metodologici svolti in cooperazione con altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT), e delle raccomandazioni adottate dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 1993, al fine di garantire una migliore comparabilità delle statistiche del turismo a livello mondiale;

considerando che l'osservazione attendibile ed efficace della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nel settore del turismo può essere nettamente migliorata con l'istituzione di un quadro comunitario adeguato e riconosciuto;

considerando che la messa in opera di tale sistema può generare economie di scala, producendo nel contempo informazioni utili per tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate;

considerando che uno strumento comunitario agevola di per sé la diffusione di statistiche comparabili sul turismo;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (6), prevede la realizzazione di un sistema di informazione statistica sulla domanda e l'offerta nel settore turistico;

considerando che una direttiva del Consiglio può fornire un quadro comune atto a massimizzare i vantaggi delle diverse azioni svolte a livello nazionale;

considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri, e che è pertanto necessario definire di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopi

Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema di informazioni statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.

Articolo 2

Settori della raccolta di informazioni

Ai fini della presente direttiva, la raccolta dei dati ha per oggetto:

a) la capacità degli alloggi turistici collettivi.

I tipi di alloggi collettivi interessati sono:

1. alberghi e strutture assimilate 2. altri tipi di alloggi collettivi di cui:

2.1. campeggi turistici 2.2. alloggi per vacanze 2.3. altri alloggi collettivi;

b) gli arrivi e le partenze negli alloggi collettivi turistici.

La raccolta dei dati riguarda il turismo interno, che comprende i movimenti che si compiono all'interno di un paese e quelli provenienti dall'esterno: il « turismo all'interno di un paese » è quello dei residenti di quel paese che viaggiano solo entro i suoi confini; il « turismo dall'esterno » riguarda i non residenti che viaggiano entro il paese considerato;

c) la domanda turistica.

La raccolta dei dati riguarda il turismo nazionale, ossia gli spostamenti turistici dei residenti all'interno di un dato paese e il turismo verso l'estero; per « turismo verso l'estero » si intendono gli spostamenti dei residenti verso un altro paese. I dati sulla domanda turistica riguardano i soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportino almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1. L'elenco delle caratteristiche dei dati da raccogliere, con l'indicazione della loro periodicità e della ripartizione territoriale, figura nell'allegato.

2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

Esattezza dei dati statistici

1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

Articolo 5

Raccolta dei dati statistici

1. Gli Stati membri possono, all'occorrenza, basare la raccolta dei dati statistici di cui all'articolo 3 su dati, fonti e sistemi esistenti.

2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1997.

Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 3, conformemente con i requisiti di esattezza di cui all'articolo 4 e con le norme particolareggiate adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati a norma dell'articolo 6, ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, in base al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti da segreto (1), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato.

2. La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione; i risultati annuali riveduti vanno trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente; i risultati mensili e trimestrali vanno trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente.

3. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 12 può fissare, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esaustività dei dati statistici. Gli Stati membri informano altresì la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

La modalità di diffusione dei dati da parte della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante un periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i dati trimestrali.

2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, può accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.

Articolo 11

Comitato

Riguardo alle procedure di attuazione della presente direttiva, ed eventuali misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare per quanto concerne:

- le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (articolo 3), purché tali adeguamenti non rendano più oneroso il sistema di raccolta,

- i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (articolo 4),

- l'elaborazione dei dati (articolo 6), le procedure di trasmissione dei dati (articolo 7) e la diffusione dei risultati (articolo 9),

- le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo transitorio (articolo 10),

la Commissione è assistita a norma delle disposizioni di cui all'articolo 12 del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (2), in prosieguo denominato « il comitato ».

Articolo 12

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

Gli Stati membri prendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 novembre 1996.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Disposizione finale

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente C. WESTENDORP y CABEZA

ALLEGATO

DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO

NB: La ripartizione geografica a livello mondiale relativa ai dati B.1.3, C.1.1.2 e C.1.1.4 figura alla fine del presente allegato.

A. Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale A.1. Dati da trasmettere annualmente >SPAZIO PER TABELLA>

B. Arrivi e partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso B.1. Dati da trasmettere annualmente >SPAZIO PER TABELLA>

B.2. Dati da trasmettere mensilmente >SPAZIO PER TABELLA>

C. Domanda turistica: movimenti turistici all'interno di un paese e verso l'estero (escursioni in giornata escluse) C.1. Dati da trasmettere a livello nazionale >SPAZIO PER TABELLA>

RIPARTIZIONE IN ZONE GEOGRAFICHE

TOTALE MONDO TOTALE SEE TOTALE UNIONE EUROPEA (15) Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Austria Paesi Bassi Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito TOTALE ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) Islanda Norvegia Svizzera (e Liechtenstein) TOTALE ALTRI PAESI EUROPEI (paesi EFTA esclusi) di cui:

Turchia Polonia Repubblica ceca Repubblica slovacca Ungheria TOTALE AFRICA AMERICA DEL NORD:

Stati Uniti Canada TOTALE AMERICA DEL SUD E CENTRALE TOTALE ASIA di cui:

Giappone TOTALE AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI di cui:

Australia Nuova Zelanda NON SPECIFICATI

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