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Document 31995D0319

95/319/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro

GU L 188 del 9.8.1995, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/319/oj

31995D0319

95/319/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 09/08/1995 pag. 0011 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1995 che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (95/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che un « gruppo degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro » agisce in modo informale dal 1982;

considerando che la comunicazione della Commissione (1) concernente il suo programma in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro prevede l'ufficializzazione delle riunioni periodiche di questo gruppo;

considerando che le conclusioni del Consiglio del 21 dicembre 1992 concernenti un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale (2), invitano gli Stati membri e la Commissone a incoraggiare e favorire una stretta collaborazione fra i membri di questo gruppo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

considerando che la comunicazione della Commissione (3) in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro prevede di ufficializzare il comitato « alti responsabili dell'ispettorato del lavoro »;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della collaborazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno (4), definisce una strategia di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri nonché fra gli Stati membri e la Commissione, basata sugli obblighi di reciproca assistenza e trasparenza e sui principi di proporzionalità e di confidenzialità;

considerando che questa strategia dovrebbe essere adottata anche per l'attuazione e il contratto dell'esecuzione della normativa sociale comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare come stabilito nel Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea (paragrafo 10B) e nel programma d'azione sociale a medio termine;

considerando che l'idividuazione, l'analisi e la risoluzione dei problemi pratici connessi con la realizzazione e il controllo dell'esecuzione del diritto comunitario derivato in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, sono di competenza principalmente dei servizi nazionali dell'ispettorato del lavoro e necessitano una stretta collaborazione fra questi servizi e i servizi della Commissione;

considerando che il « comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro », costituisce, per la sua già lunga esperienza, una struttura adeguata per controllare, sulla base di una stretta collaborazione fra i suoi membri e la Commissione, l'esecuzione effettiva ed equipollente del diritto comunitario derivato sulla salute e sicurezza sul lavoro e per analizzare rigorosamente le questioni pratiche sollevate dal controllo dell'applicazione della legislazione in materia;

considerando che la presente decisione non confligge con gli obblighi degli Stati membri, derivanti dalla convenzione OIL dell'11 luglio 1947 (n. 81),

DECIDE:

Articolo 1

1. La Commissione è assistita da un « comitato degli alti responsabiliti dell'ispettorato del lavoro » qui di seguito denominato il « comitato ».

2. Il comitato è composto da rappresentanti degli uffici dell'ispettorato del lavoro degli Stati membri.

Articolo 2

1. Il comitato rende pareri alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e su propria iniziativa, in merito a tutti i problemi relativi all'applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Data la diversità di competenze degli uffici nazionali d'ispezione del lavoro, che possono andare oltre il settore della salute e sicurezza sul lavoro, il comitato, su richiesta della Commissione, o su propria iniziativa emette il suo parere anche su argomenti che riguardano altri settori della legislazione sociale comunitaria aventi un impatto sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

3. Il comitato propone alla Commissione qualsiasi iniziativa ritenuta adeguata e destinata a favorire l'applicazione effettiva ed equipollente del diritto comunitario sulla salute e sicurezza sul lavoro, soprattuto grazie ad una collaborazione più stretta fra i sistemi nazionali d'ispezione del lavoro.

Articolo 3

Il comitato assiste alla Commissione, operando per realizzare i seguenti obiettivi:

1) definizione di principi comuni della funzione di ispettorato del lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e realizzazione di metodi di valutazione dei sistemi nazionali d'ispezione, in rapporto a questi principi;

2) promozione di una migliore conoscenza e comprensione reciproca dei vari sistemi e pratiche nazionali d'ispezione del lavoro, dei metodi e strumenti giuridici d'intervento;

3) sviluppo di scambi di esperienze fra gli uffici nazionali d'ispettorato del lavoro in materia di controllo dell'applicazione del diritto comunitario derivato sulla salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di garantirne una coerente applicazione in seno della Comunità;

4) promozione degli scambi d'ispettori del lavoro tra le amministrazioni nazionali ed elaborazione di programmi di formazione a questi destinati;

5) elaborazione e pubblicazione di documenti destinati a facilitare l'attività degli ispettori del lavoro;

6) sviluppo di un sistema valido ed efficiente di scambio rapido di informazioni fra ispettorati del lavoro su qualsiasi tema sollevato dal controllo dell'esecuzione della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

7) sviluppo di una cooperazione attiva con gli ispettorati del lavoro dei paesi terzi per promuovere l'attività della Comunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e contribuire alla risoluzione di eventuali problemi transfrontalieri;

8) studio dell'eventuale impatto di altre politiche comunitarie sulle attività degli ispettorati del lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulle condizioni di lavoro.

Articolo 4

Il comitato elabora un programma triennale in cui le singole attività da intraprendre sono specificate ogni anno, dopo aver valutato le attività svolte nell'anno precedente.

Articolo 5

1. Il comitato è composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro.

2. I membri del comitato sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

3. Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

4. Il mandato dei membri scade prima del triennio, per dimissioni, decesso, oppure qualora lo Stato membro interessato cominichi alla Commissione la cessazione del mandato.

5. Le funzioni esercitate non costituiscono oggetto di remunerazione.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, titolo notiziale.

Articolo 7

1. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il presidente è assistito da due vicepresidenti scelti fra i membri provenienti da due Stati membri che assumono la presidenza del Consiglio nell'anno considerato.

3. Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato unitamente ai servizi della Commissione i quali assicurano la segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro previsti dall'articolo 9.

Articolo 8

1. D'accordo con il rappresentante della Commissione, il comitato può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

2. La partecipazione degli esperti è limitata alle discussioni concernenti la questione riguardo alla quale sono stati invitati.

Articolo 9

1. D'accordo con il rapresentante della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato e sono costituiti da membri del medesimo e/o esperti a seconda delle necessità. I gruppi di lavoro sono tenuti a riferire alla riunione plenaria del comitato.

Articolo 10

1. Il comitato e l'ufficio di presidenza si riuniscono dietro convocazione del presidente del comitato, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di un terzo dei membri. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

2. Rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

1. Quando la Commissione sollecita il parere del Comitato, può assegnare un termine entro il quale il parere dovrà essere emesso.

2. Le discussioni del comitato non sono seguite da votazioni.

3. Le conclusioni del comitato vengono formulate per iscritto. In caso di divergenze di opinione tra il membri del comitato, viene presentata alla Commissione una dichiarazione scritta sulle opinioni espresse.

Articolo 12

1. Il comitato presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività, in particolare su ogni problema connesso con l'applicazione o il controllo dell'applicazione del diritto comunitario derivato sulla e la sicurezza sul lavoro.

2. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 13

Salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, quando la Commissione o un membro del Comitato chieda di conservare il carattere confidenziale dell'informazione fornita o del parere richiesto.

In questo caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1995.

Per la Commissione Pádraig FLYNN Membro della Commissione

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