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Document 31995D0311

95/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perð

GU L 186 del 5.8.1995, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/311/oj

31995D0311

95/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perð

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0078 - 0080


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1995 che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti del Perù per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 95/173/CE della Commissione (2); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente del Perù trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità del Perù hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 10 stabilimenti e 1 nave officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 95/173/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 41.

(3) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

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ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

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