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Document 31995D0311
95/311/EC: Commission Decision of 24 July 1995 amending Decision 95/173/EC laying down specific conditions for importing fishery and aquaculture products from Peru
95/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perð
95/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perð
GU L 186 del 5.8.1995, p. 78–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
95/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perð
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0078 - 0080
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1995 che modifica la decisione 95/173/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/311/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti del Perù per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 95/173/CE della Commissione (2); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente del Perù trasmetta un nuovo elenco; considerando che le competenti autorità del Perù hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 10 stabilimenti e 1 nave officina; considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (3), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato B della decisione 95/173/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 41. (3) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70. ALLEGATO « ALLEGATO B ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>