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Document 31995D0295
95/295/EC: Commission Decision of 26 July 1995 amending Decisions 92/325/EEC and 93/242/EEC as regards certain protection measures in relation to foot-and-mouth disease in certain European countries
95/295/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei
95/295/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei
GU L 182 del 2.8.1995, p. 30–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998
95/295/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0030 - 0032
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/295/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 16, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, considerando che nel maggio 1993 è insorto in Bulgaria un focolaio di afta epizootica; che come misura di lotta contro la malattia si è fatto ricorso alla vaccinazione; considerando che la decisione 95/147/CE della Commissione, del 12 aprile 1995, che modifica le decisioni 93/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (4), ha previsto una regionalizzazione della Bulgaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di taluni animali vivi e dei loro prodotti; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Bulgaria di animali domestici delle specie bovina e suina sono state stabilite dalla decisione 92/325/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 95/147/CE; considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (6), modificata da ultimo dalla decisione 95/147/CE, fissa condizioni supplementari per quanto riguarda la certificazione e la notifica preventiva delle spedizioni dal territorio o da parti del territorio di taluni paesi terzi; che tali condizioni si applicano anche alla Bulgaria; considerando che la direttiva 72/462/CEE prescrive che, dopo un focolaio di afta epizootica e la vaccinazione, un paese terzo debba risultare indenne da tale malattia per 24 mesi prima di essere riconosciuto tale; considerando che la decisione 93/242/CEE prescrive che taluni animali da produzione e da riproduzione siano sottoposti a una prova sierologica prima di essere importati nella Comunità; che l'esecuzione di tale prova deve essere sospesa qualora il paese esportatore dell'Europa orientale sia indenne da almeno due anni dall'afta epizootica e il suo stato di polizia sanitaria sia soddisfacente; considerando che è pertanto necessario modificare le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE per riconoscere a tutta la Bulgaria lo status di territorio indenne da afta epizootica; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/325/CEE è modificata nel seguente modo: negli allegati A, B, C e D, sezione V, punto 1, sono soppressi i termini « (escluso il distretto di Hasskovo) ». Articolo 2 La decisione 93/242/CEE è modificata nel seguente modo: 1) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è soppresso il secondo trattino. 2) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ». 3) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i termini « primo e secondo trattino ». 4) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ». 5) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ». 6) All'articolo 7, paragrafo 2, i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ». 7) L'allegato B è sostituito della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (4) GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 51. (5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52. (6) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36. ALLEGATO « ALLEGATO B Paesi o parti di paesi soggetti alle restrizioni di cui al capitolo II: Slovenia Repubblica ceca Repubblica slovacca Ungheria Romania Polonia Estonia Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (1) Lituania Lettonia Croazia (2) Bulgaria (1) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne. (2) Applicabile esclusivamente alle seguenti province: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb. »