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Document 31995D0295

95/295/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei

GU L 182 del 2.8.1995, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/295/oj

31995D0295

95/295/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0030 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che modifica le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in taluni paesi europei (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 16,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando che nel maggio 1993 è insorto in Bulgaria un focolaio di afta epizootica; che come misura di lotta contro la malattia si è fatto ricorso alla vaccinazione;

considerando che la decisione 95/147/CE della Commissione, del 12 aprile 1995, che modifica le decisioni 93/325/CEE e 93/242/CEE in ordine a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (4), ha previsto una regionalizzazione della Bulgaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di taluni animali vivi e dei loro prodotti;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Bulgaria di animali domestici delle specie bovina e suina sono state stabilite dalla decisione 92/325/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 95/147/CE;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (6), modificata da ultimo dalla decisione 95/147/CE, fissa condizioni supplementari per quanto riguarda la certificazione e la notifica preventiva delle spedizioni dal territorio o da parti del territorio di taluni paesi terzi; che tali condizioni si applicano anche alla Bulgaria;

considerando che la direttiva 72/462/CEE prescrive che, dopo un focolaio di afta epizootica e la vaccinazione, un paese terzo debba risultare indenne da tale malattia per 24 mesi prima di essere riconosciuto tale;

considerando che la decisione 93/242/CEE prescrive che taluni animali da produzione e da riproduzione siano sottoposti a una prova sierologica prima di essere importati nella Comunità; che l'esecuzione di tale prova deve essere sospesa qualora il paese esportatore dell'Europa orientale sia indenne da almeno due anni dall'afta epizootica e il suo stato di polizia sanitaria sia soddisfacente;

considerando che è pertanto necessario modificare le decisioni 92/325/CEE e 93/242/CEE per riconoscere a tutta la Bulgaria lo status di territorio indenne da afta epizootica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/325/CEE è modificata nel seguente modo:

negli allegati A, B, C e D, sezione V, punto 1, sono soppressi i termini « (escluso il distretto di Hasskovo) ».

Articolo 2

La decisione 93/242/CEE è modificata nel seguente modo:

1) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è soppresso il secondo trattino.

2) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ».

3) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i termini « primo e secondo trattino ».

4) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ».

5) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ».

6) All'articolo 7, paragrafo 2, i termini « 95/147/CE » sono sostituiti dai termini « 95/295/CE ».

7) L'allegato B è sostituito della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 51.

(5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.

(6) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

ALLEGATO

« ALLEGATO B

Paesi o parti di paesi soggetti alle restrizioni di cui al capitolo II:

Slovenia

Repubblica ceca

Repubblica slovacca

Ungheria

Romania

Polonia

Estonia

Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (1)

Lituania

Lettonia

Croazia (2)

Bulgaria

(1) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.

(2) Applicabile esclusivamente alle seguenti province: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb. »

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