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Document 31994R3259
Council Regulation (EC) No 3259/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2930/86 defining the characteristics of fishing vessels
Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci
Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci
GU L 339 del 29.12.1994, p. 11–13
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No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrog. impl. da 32017R1130
Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 7 pag. 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 3259/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci nel quadro della politica comune della pesca, la quale richiede delle definizioni uniformi delle caratteristiche delle navi; che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (3), è stato adottato a tale scopo; considerando che l'azione comunitaria in tal campo dovrebbe fondarsi, ogniqualvolta ciò sia possibile, sulle raccomandazioni già adottate dalle organizzazioni internazionali competenti; considerando che la grande differenza di stazza riscontrabile tra pescherecchi di forma e dimensioni comparabili ha mostrato la necessità di un sistema standardizzato internazionale di misurazione della stazza; che, a tal fine, il 23 giugno 1969 è stata firmata a Londra, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, la convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi; considerando che tale convenzione definisce la stazza lorda di una nave come una funzione del volume totale di tutti gli spazi interni di questa; che i metodi di misurazione della stazza lorda sono esposti nell'allegato I della convenzione; considerando che, a decorrere dal 18 luglio 1994, detta convenzione si applica a tutte le navi, pescherecci compresi, di lunghezza pari o superiore a 24 m - salvo quelli espressamente esentati - che effettuano viaggi internazionali; che la convenzione non si applica, fra l'altro, alle navi di lunghezza inferiore a 24 m; considerando che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ha esteso le disposizioni dell'allegato I della suddetta convenzione all'insieme dei pescherecci comunitari; considerando che gli Stati membri hanno incontrato qualche difficoltà ad applicare integralmente le disposizioni in materia di stazza del regolamento (CEE) n. 2930/86, segnatamente quelle relative ai piccoli pescherecci; che, per quanto riguarda questi ultimi, la metodologia esposta nell'allegato I della convenzione di cui sopra appare, talvolta, inadeguata; considerando che è opportuno avere disposizioni flessibili per i pescherecci esistenti, in particolare per i pescherecci inferiori ai 15 metri, in modo da poter determinare la stazza « per stima »; considerando che, per i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m, si rende perciò opportuna una definizione più semplice della stazza lorda; considerando che le navi di lunghezza pari o superiore a 15 m dovrebbero essere misurate conformemente a tale convenzione, dato il maggior volume delle loro sovrastrutture; considerando che la misurazione delle navi secondo la metodologia prevista dalla convenzione del 1969 comporta esigenze tecniche che rendono necessario differire il termine del 18 luglio 1994, entro il quale occorre ricalcolare le dimensioni dei pescherecci in servizio aventi una lunghezza pari o superiore a 15 m e inferiore a 24 m, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2930/86 è modificato come segue: 1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi, in appresso denominata la "convenzione del 1969" ». 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. a) Per stazza di un peschereccio si intende la stazza lorda quale definita nell'allegato I della convenzione del 1969. b) La stazza lorda di tutti i nuovi pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m e la cui costruzione sia iniziata il 18 luglio 1994 o dopo tale data dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969. c) La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto inferiore a 15 m, di nuova costruzione o già in servizio, dev'essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato del presente regolamento. d) La stazza lorda di tutti i pescherecci in servizio aventi una lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 m dev'essere ricalcolata, conformemente all'allegato I della convenzione del 1969, entro il 18 luglio 1994. Per le navi di questa categoria che non effettuano viaggi internazionali ai sensi della convenzione del 1969 e cui non si applicano pertanto le disposizioni di detta convenzione, tale termine è differito al 31 dicembre 1994. e) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la stazza lorda dei pescherecci in servizio aventi una lunghezza fuoritutto superiore a 15 m ma inferiore a 24 m tra le perpendicolari può essere stimata secondo la metodologia esposta nell'allegato del presente regolamento, ogni qualvolta la Commissione ritenga che i valori così ottenuti siano sufficientemente precisi. Nei casi sotto indicati, tuttavia, gli Stati membri misureranno la stazza dei pescherecci appartenenti a questa categoria conformemente all'allegato I della convenzione del 1969: - su richiesta del proprietario del peschereccio, - qualora il proprietario chieda di beneficiare per il suo peschereccio di un regime di sovvenzionamento finanziato con fondi comunitari, se questi dipendono dalla stazza del peschereccio. Gli aiuti comunitari concessi a norma del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei loro prodotti (4)(), saranno tuttavia attuati conformemente alle disposizioni vigenti di detto regolamento. Fino al 1o gennaio 2004 può essere mantenuto, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto relativi agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 3699/93, il riferimento all'unità di misura della stazza espressa in tsl, purché i dati relativi a tale unità di misura siano stati comunicati alla Commissione, entro il 18 luglio 1994, nel quadro delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (5)(); - qualora il proprietario intraprenda miglioramenti o trasformazioni che le autorità competenti dello Stato membro interessato considerino tali da modificare in misura sostanziale la stazza lorda del peschereccio. Gli Stati membri assicurano che le dimensioni di tutti gli altri pescherecci appartenenti a questa categoria saranno ricalcolate entro il 1o gennaio 2004 in conformità dell'allegato I della convenzione del 1969. » 3) È aggiunto l'allegato accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio 1995, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, riguardante l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2930/86 che si applica a decorrere dal 18 luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER (1) GU n. C 323 del 21. 11. 1994. (2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1. (4)() GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1. (5)() GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5. ALLEGATO « ALLEGATO Pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri La stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula: GT = K1· V dove: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V e V rappresenta il volume, ottenuto come segue: V = a1 (Loa· B1· T1) dove: Loa = lunghezza fuoritutto [articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2930/86] B1 = larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969 T1 = altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969 a1 = funzione di Loa = funzione di Loa Pescherecci già in servizio di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri La stazza lorda dei pescherecci già in servizio la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è così definita: GT = K1· V dove: V rappresenta il volume, ottenuto come segue: V = a2 (Loa· B1· T1) dove B1 = larghezza in metri T1 = altezza in metri a2 = funzione di Loa Pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m e di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 m La stazza lorda dei pescherecci la cui lunghezza fuoritutto è pari o superiore a 15 metri e la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 24 metri è così definita: GT = K1· V dove: V rappresenta il volume chiuso totale, secondo la definizione della convenzione del 1969. Per i pescherecii in servizio, V può essere provvisoriamente stimato utilizzando la formula V = a3 (Loa· B1· T1) dove: a3 = funzione di Loa, B1, T1 e anno di costruzione. Le funzione a1, a2, e a3 saranno determinate in base ad un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse saranno specificate, unitamente alle definizioni delle dimensione B1 e T1, e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Comissione. »