Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3126

REGOLAMENTO (CE) N. 3126/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in oli vegetali, escluso l' olio di oliva, nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

GU L 330 del 21.12.1994, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3126/oj

31994R3126

REGOLAMENTO (CE) N. 3126/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in oli vegetali, escluso l' olio di oliva, nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 21/12/1994 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0100


REGOLAMENTO (CE) N. 3126/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in oli vegetali, escluso l'olio di oliva, nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3), ha fissato nell'allegato VIII, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, le quantità di oli vegetali, escluso l'olio di oliva, ammesse a beneficiare del regime di approvvigionamento sotto forma di un'esenzione dal dazio all'importazione oppure sotto forma di aiuto a favore dei prodotti provenienti dal resto della Comunità;

considerando che è opportuno fissare l'importo dei suddetti aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94, sono state stabilite nuove modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie, in particolare in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (6), e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1o dicembre 1994;

considerando che, per ragioni di chiarezza, occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2258/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/94 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per la fornitura alle isole Canarie di oli vegetali, escluso l'olio di oliva, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi 1509 e 1510), provenienti dal mercato della Comunità, è fissato a 25 ECU/t nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2258/92 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(7) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 46.

(8) GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 5.

Top