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Document 31994R2715

    Regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

    GU L 288 del 9.11.1994, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogato e sostituito da 396R0658

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2715/oj

    31994R2715

    Regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

    Gazzetta ufficiale n. L 288 del 09/11/1994 pag. 0011 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0199
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0199


    REGOLAMENTO (CE) N. 2715/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1994 che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/94 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto il regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i piani di regionalizzazione possono differenziare tra superfici irrigate e non irrigate;

    considerando che, per evitare l'incremento delle superfici irrigate, è stata prevista l'istituzione di una superficie massima, fissata per regione di produzione, ammissibile al pagamento compensativo sulla base della resa ottenuta nelle superfici irrigate; che occorre precisare le modalità della determinazione di tali superfici, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto di irrigazione;

    considerando altresì che è opportuno disporre che in caso di superamento simultaneo in una data regione della superficie di base e del massimale fissato per le superfici irrigate, venga applicato soltanto l'adeguamento che comporti la maggiore riduzione dei pagamenti compensativi;

    considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1765/92 stato modificato dal regolamento (CE) n. 231/94, per quanto riguarda le superfici irrigate in tempi molto recenti, non è stato possibile adottarne le modalità di applicazione prima che i coltivatori procedessero alle semine per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che l'applicazione di tutte le norme e sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 1765/92 sarebbe pertanto inopportuna per la campagna 1994/1995; che sono quindi necessarie misure specifiche per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1113/93 della Commissione (4) al nuovo regime;

    considerando che il presente regolamento sostituisce le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1113/93 che ha introdotto norme specifiche temporanee in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui; che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

    considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e le campagne successive, i pagamenti compensativi sulla base della resa « irrigua » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

    Articolo 2

    I massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Qualora vengano simultaneamente superati il massimale indicato nell'allegato del presente regolamento e la superficie di base di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applica soltanto la riduzione più elevata delle due riduzioni previste rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    Il primo comma lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    Articolo 4

    Per i semi oleosi, gli Stati membri devono applicare in ogni regione lo stesso metodo per le colture irrigue e per quelle non irrigue nel calcolare l'importo di riferimento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può essere considerata irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

    - l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento compensativo calcolato sulla base di rese irrigue;

    - il materiale di irrigazione di cui deve disporre il coltivatore; tale materiale deve essere commisurato alle superfici da irrigare e consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

    - il periodo di irrigazione che va preso in considerazione.

    2. Nella domanda di aiuto « per superficie », i produttori indicano separatamente le superfici irrigate e quelle non irrigate. Gli Stati membri verificano se le domande presentate ai fini di un pagamento « irriguo » rispondono alle norme di cui al paragrafo 1. Se tali norme non sono rispettate, si applicano le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (5) in ragione della superficie di cui trattasi.

    Articolo 6

    Nelle regioni in cui si applicano le disposizioni del presente regolamento:

    a) per determinare la condizione di « piccolo produttore » ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda per superficie del produttore stesso e si tiene conto sia delle rese irrigue, sia di quelle non irrigue;

    b) i pagamenti compensativi accordati per i seminativi nel quadro del regime generale e del regime semplificato vengono effettuati in base alla resa irrigua per le superfici corrispondenti ed in base alla resa non irrigua per le altre superfici;

    c) i pagamenti compensativi accordati per le superfici ritirate dalla produzione sono effettuati:

    - per la campagna 1994/1995, in base alla resa media fissata per la regione;

    - per la campagna 1995/1996 e le campagne successive, in base alla resa delle colture non irrigue della regione.

    Articolo 7

    Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i pagamenti compensativi sulla base della resa « irrigua » vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 8 del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 - salvo quelle del quinto comma - del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano alla campagna 1994/1995.

    Il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applica alla campagna di commercializzazione 1994/1995 nel caso in cui l'eventuale incremento della resa media sia dovuto all'inclusione di nuove superfici irrigate nel massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma dello stesso regolamento.

    Articolo 8

    1. Qualora le superfici per le quali è richiesto un pagamento compensativo in base a una resa specifica irrigua superino il massimale fissato nell'allegato, i pagamenti compensativi calcolati al tasso previsto per la resa irrigua vengono proporzionalmente ridotti per la regione di cui trattasi.

    2. Qualora risultino contemporaneamente superati sia il massimale fissato nell'allegato del presente regolamento, sia la superficie di base definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, non si applicano entrambe le riduzioni previste, ma soltanto quella più elevata.

    Articolo 9

    Il regolamento (CEE) n. 1113/93 è abrogato.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 14.

    (3) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2.

    (4) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 14.

    (5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

    ALLEGATO

    GRECIA

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    FRANCIA

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