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Document 31994R2687
Council Regulation (EC) No 2687/94 of 31 October 1994 on Community financial contributions to the International Fund for Ireland
Regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda
Regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda
GU L 286 del 5.11.1994, pp. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 05/11/1994 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0182
REGOLAMENTO (CE) N. 2687/94 DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1994 riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la dichiarazione congiunta del Taoiseach Albert Reynolds e del Primo ministro John Major, in data 14 dicembre 1993, fornisce il contesto per il processo di pacificazione in questa parte dell'Unione europea; considerando che nei suoi documenti del 16 dicembre 1993 e del 31 agosto 1994 la Commissione ha espresso l'auspicio di fornire un sostegno concreto a tale processo e che, nel suo documento del 21 settembre 1994, ha proposto un aumento del contributo della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda; considerando che, nel suo documento del 20 dicembre 1993, il Consiglio ha dichiarato che la fine del sanguinoso conflitto nell'Irlanda del Nord recherebbe molti vantaggi economici e sociali alla regione, agli Stati membri interessati e all'Unione europea nel suo complesso e che, nel suo documento del 4 ottobre 1994, il Consiglio si è compiaciuto dei progressi realizzati ed ha riaffermato la necessità di assicurare che il processo di pace diventi irreversibile; considerando che all'articolo 10, lettera a) dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985 è stabilito che i due governi cooperino per promuovere lo sviluppo economico e sociale di quelle zone, site in entrambe le parti dell'Irlanda, che hanno sofferto maggiormente in conseguenza dell'instabilità degli ultimi anni e considerino la possibilità di ottenere il sostegno internazionale a tale scopo; considerando che, per contribuire all'opera di cui all'articolo 10, lettera a) dell'Accordo anglo-irlandese, è stato costituito il Fondo internazionale per l'Irlanda avente lo scopo di promuovere il progresso economico e sociale e d'incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra repubblicani e unionisti in tutta l'Irlanda; considerando che nel 1988 i governi del Regno Unito e dell'Irlanda hanno chiesto alla Comunità di erogare contributi al Fondo internazionale per l'Irlanda; considerando che nel bilancio comunitario sono stati destinati dal 1989, ogni anno, 15 milioni di ecu a sostegno di progetti del Fondo internazionale per l'Irlanda che hanno un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate; considerando che i programmi del Fondo internazionale per l'Irlanda favoriscono la cooperazione tra le due collettività da entrambe le parti della frontiera, promuovendo così il dialogo e la riconciliazione tra repubblicani e unionisti; considerando che dalla sua costituzione il Fondo internazionale per l'Irlanda ha sostenuto circa 3 000 progetti; considerando che il Fondo internazionale per l'Irlanda stimola gli abitanti delle zone più depresse a partecipare e ad assumersi responsabilità ai fini del risanamento economico di queste; considerando che il Fondo internazionale per l'Irlanda costituisce un esempio di riuscita collaborazione anglo-irlandese per la promozione dei progressi economici e sociali e la riconciliazione tra le due collettività e da entrambe le parti della frontiera; considerando che è opportuno prevedere un quadro normativo per il proseguimento del sostegno comunitario al Fondo internazionale per l'Irlanda; considerando che tale sostegno dovrebbe concretarsi in contributi finanziari per un periodo triennale, suscettibili di riesame a tempo debito; considerando che l'importo del contributo della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda che si ritiene necessario ammonta, per ciascuno degli esercizi 1995, 1996 e 1997 di 20 milioni di ECU espressi in prezzi correnti; considerando che tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e tra i loro popoli; considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 sarà erogato un contributo annuo al Fondo internazionale per l'Irlanda, in appresso denominato il Fondo. L'importo di questo contributo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale. Articolo 2 Il Fondo si avvale prioritariamente di tale contributo a favore di progetti riguardanti ambedue le collettività o le zone da entrambe le parti della frontiera, in conformità all'accordo che istituisce il Fondo internazionale per l'Irlanda. Il contributo è utilizzato in modo tale da esercitare un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate, e non quindi come sostituto di altre spese pubbliche e private. Un rappresentante della Commissione è autorizzato a continuare ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo. Articolo 3 La Commissione amministra il contributo di cui all'articolo 1. La Commissione presenta annualmente all'autorità di bilancio una relazione che comprende tra l'altro: - una rassegna delle attività del Fondo, - l'elenco dei progetti che hanno beneficiato di un contributo, - una valutazione del tipo e dell'impatto degli interventi, in relazione innanzi tutto agli obiettivi del Fondo e ai criteri fissati all'articolo 2, primo e secondo comma; - un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei controlli dal rappresentante della Commissione o dai suoi delegati. Articolo 4 Il contributo annuo è erogato in due rate, secondo le seguenti disposizioni: - un acconto dell'80 % sarà versato dopo che il presidente del consiglio di gestione del Fondo avrà firmato l'impegno standard della Commissione relativo alle erogazioni e si sarà impegnato ad utilizzare il contributo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2 e per quanto riguarda i contributi dal 1996 al 1997, dopo che la Commissione avrà ricevuto dal beneficiario e avrà approvato la relazione annua di attività e i conti verificati relativi all'esame precedente; - il saldo del 20 % sarà versato dopo che la Commissione avrà ricevuto dal beneficiario e avrà approvato la relazione annua di attività e i conti annuali verificati. Articolo 5 Entro la fine del 1996 la Commissione redige un rapporto di valutazione per il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla necessità di proseguire i contributi dopo il 1997. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995, con validità sino al 31 dicembre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 89 del 26. 3. 1994, pag. 6. (2) Parere espresso il 27 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994).