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Document 31994R1606
Commission Regulation (EC) No 1606/94 of 1 July 1994 amending Regulation (EC) No 335/94 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Community and the Republic of Bulgaria and Romania
Regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1ºluglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1ºluglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
GU L 168 del 2.7.1994, p. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. impl. da 396R1218
Regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1ºluglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 02/07/1994 pag. 0013 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0220
REGOLAMENTO (CE) N. 1606/94 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9, considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (5), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi; considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (6), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi; considerando che la Comunità ha concluso anche protocolli addizionali con la Bulgaria e la Romania; che tali protocolli prevedono l'entrata in vigore anticipata delle concessioni previste dagli accordi suddetti a partire dal 1o luglio 1994; che è pertanto necessario adattare i volumi e le riduzioni dei prelievi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dalla medesima data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato. Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi interinali, per beneficiare del regime considerato, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR. 1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. Articolo 2 1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Le domande di titolo d'importazione non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande stesse. Questa informazione deve venir comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali. 3. Se i quantitativi cui si riferiscono le domande dei titoli d'importazione sono superiori a quelli del contingente annuo, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo d'importazione può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione. 4. Ferma restando l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. 5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio. Articolo 3 In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio. Articolo 4 In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ». Articolo 5 Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto; b) nella casella 20, una delle seguenti diciture: Reglamento (EG) no 1606/94; Forordning (EF) nr. 1606/94; Verordnung (EG) Nr. 1606/94; Kanonismos (EK) arith. 1606/94; Regulation (EC) No 1606/94; Règlement (CE) no 1606/94; Regolamento (CE) n. 1606/94; Verordening (EG) nr. 1606/94; Regulamento (CE) nº 1606/94. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile: Exacción reguladora reducida un 60 %; Nedsaettelse af importafgiften med 60 %; Ermaessigung der Abschoepfung um 60 %; Meiomeni eisfora kata 60 %; Levy reduction 60 %; Prélèvement réduit de 60 %; Prelievo ridotto del 60 %; Met 60 % verlaagde heffing; Direito nivelador reduzido de 60 %. Articolo 6 In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16. (2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17. (3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (4) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2. (6) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2. ALLEGATO I. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA "(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (%)> ID="3">60> ID="4">60> ID="5">60"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Grano tenero> ID="3">1 900> ID="4">2 050> ID="5">2 200"> ID="1">1008 20 00> ID="2">Miglio> ID="3">1 200> ID="4">1 300> ID="5">1 400"> II. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA "(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (%)> ID="3">60> ID="4">60> ID="5">60"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Grano tenero (1)> ID="3">17 020> ID="4">18 330> ID="5">19 640"" > (1) Qualora, nel corso di un anno determinato, la Romania beneficiasse di un'assistenza alimentare comunitaria concessa sotto forma di frumento, il contingente relativo a tale prodotto verrebbe ridotto della quantità delle esportazioni oggetto di tale assistenza.