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Document 31993R3465

    REGOLAMENTO (CE) N. 3465/93 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)

    GU L 317 del 18.12.1993, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3465/oj

    31993R3465

    REGOLAMENTO (CE) N. 3465/93 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 18/12/1993 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 3465/93 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3913/92 (1), il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, in particolare i « boysenberries » (n. d'ordine 09.2729), il polivinilpirrolidone (n. d'ordine 09.2731), il 3-fenossibenzaldeide (n. d'ordine 09.2843) e ferro-niobio (n. d'ordine 09.2855);

    considerando che i dati economici attualmente disponibili consentono di concludere che per i suddetti prodotti il fabbisogno di importazione della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore rispetto al volume stabilito dal regolamento sopracitato; che pertanto occorre aumentare i volumi dei presenti contingenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3913/92 la tabella è sostituita, per i numeri d'ordine 09.2729, 09.2731, 09.2843 e 09.2855 dalla tabella seguente:

    "" ID="1">« 09.2729> ID="2">ex 0811 90 99> ID="3">"Boysenberries" congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)> ID="4">1 500> ID="5">12> ID="6">31. 12. 1993"> ID="1">09.2731> ID="2">ex 3905 90 00> ID="3">Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solvibilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale a 1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica (a)> ID="4">130> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1993"> ID="1">09.2843> ID="2">ex 2912 49 00> ID="3">3-Fenossibenzaldeide> ID="4">320> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1993"> ID="1">09.2855> ID="2">7202 93 00> ID="3">Ferro-niobio> ID="4">4 300> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1993 »">

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. WATHELET

    (1) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 8.

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