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Document 31993R3338
Commission Regulation (EC) No 3338/93 of 3 December 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EC) No 3119/93 and (EEC) No 1035/77 as regards measures to encourage the processing of certain citrus fruits and the marketing of products processed from lemons
Regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione, del 3 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione, del 3 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
GU L 299 del 4.12.1993, p. 26–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1997; abrogato da 397R1169
Regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione, del 3 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/12/1993 pag. 0026 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0230
REGOLAMENTO (CE) N. 3338/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 10, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (3), in particolare l'articolo 3, considerando che occorre stabilire, tappa per tappa, gli elementi necessari per l'applicazione del regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che forniscono mandarini satsuma e del regime di compensazione finanziaria per i trasformatori di vari agrumi; considerando che per beneficiare dei regimi previsti occorre presentare una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione di tali regimi; considerando che il sistema di compensazioni finanziarie o di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori d'agrumi è basato su contratti conclusi tra i produttori o le associazioni di produttori ed i trasformatori; che occorre specificare gli elementi che debbono figurare in tali contratti; considerando che, per garantire l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione di mandarini, clementine e mandarini satsuma, il contratto di trasformazione deve essere concluso entro una data determinata; che, vista la durata della campagna, per le arance ed i limoni debbono essere conclusi rispettivamente due o quattro contratti di trasformazione entro determinate date; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, le parti contraenti devono poter aumentare mediante una o più clausole aggiuntive, a seconda dei casi ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti; considerando che, visto lo stretto legame esistente tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito, occorre che tale materia prima risponda a determinati requisiti minimi di qualità; considerando che nelle domande di compensazione finanziaria o di aiuto debbono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la veridicità; considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di compensazione finanziaria o di aiuto, sulle imprese di trasformazione e le organizzazioni di produttori di agrumi deve gravare l'obbligo di tenere aggiornata un'adeguata documentazione; che, per prevenire irregolarità nell'applicazione del regime, l'impresa di trasformazione e l'organizzazione di produttori d'agrumi debbono essere soggette a tutte le misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie, nonché a determinate conseguenze finanziarie in caso d'inosservanza della normativa, in particolare qualora si tratti di false dichiarazioni; considerando che i produttori individuali possono ottenere una parte dell'aiuto per la sola campagna 1993/1994; che occorre pertanto prevedere, per quanto li concerne, una deroga per tale campagna; considerando che, vista l'entità e l'importanza delle modificazioni del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/93 (5), è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituirlo con il presente regolamento; considerando che la campagna di commercializzazione degli agrumi inizia il 1o ottobre; che è dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data stabilita per il regolamento (CE) n. 3119/93; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Campo d'applicazione Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori di agrumi e del regime di compensazione finanziaria intesi a promuovere la trasformazione delle arance dolci, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma, da un lato, e dei limoni, dall'altro, previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 3119/93 e dal regolamento (CEE) n. 1035/77. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento: - « impresa di trasformazione » è un'impresa che gestisce a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini, delle clementine o dei limoni, o per la trasformazione in segmenti dei mandarini satsuma; - « produttore » è qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita la coltivazione nella sua azienda della materia prima destinata alla trasformazione; - « organizzazioni di produttori d'agrumi » sono le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (1), in appresso denominate organizzazioni di produttori. TITOLO II Informazioni comunicate dalle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione Articolo 3 1. Le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione che intendono beneficiare del regime di aiuto o di compensazione finanziaria ne informano le autorità competenti dello Stato membro nel quale avrà luogo la trasformazione entro quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna nel corso della quale verrà chiesto l'aiuto o la compensazione finanziaria e forniscono, in tale occasione, tutte le informazioni richieste dallo Stato membro, necessarie per la gestione e il controllo adeguato del regime interessato. Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni: a) vengano fatte soltanto dalle organizzazioni di produttori o dalle imprese di trasformazione che desiderano beneficiare per la prima volta del regime previsto, qualora le informazioni relative agli altri siano già disponibili; b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o a un periodo illimitato. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati a giudizio dell'autorità competente, gli Stati membri possono accettare le comunicazioni pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, a condizione che non ne derivino conseguenze sfavorevoli per il regime di concessione dell'aiuto o della compensazione finanziaria. Articolo 4 1. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori o le imprese di trasformazione comunicano alle autorità competenti la settimana in cui iniziano le consegne o la trasformazione. Tale informazione deve pervenire alle autorità competenti non oltre cinque giorni lavorativa prima dell'inizio delle consegne o della trasformazione. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati a giudizio dell'autorità competente, gli Stati membri possono accettare comunicazioni pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1; in tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto o compensazione finanziaria per i quantitativi già consegnati o trasformati, o in corso di consegna o di trasformazione, per i quali secondo le autorità competenti non sia possibile un adeguato controllo sui requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto o della compensazione finanziaria. TITOLO III Contratti di trasformazione Articolo 5 1. I contratti di cui agli articoli 2 e 6 del regolamento (CE) n. 3119/93 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77, in appresso denominati « contratti di trasformazione », sono conclusi per iscritto, da un lato, dai produttori o dalla loro associazione o unione legalmente riconosciuta nella Comunità e, dall'altro, dalle imprese di trasformazione o dalla loro associazione o unione legalmente riconosciuta, oppure da queste ultime e dalle organizzazioni di produttori. Il contratto di trasformazione può assumere la forma di un impegno di conferimento tra, da un lato, uno o più produttori o un'organizzazione di produttori e, dall'altro, la loro associazione o unione riconosciuta o un'organizzazione di produttori che agisce come impresa di trasformazione. 2. Nel contratto di trasformazione sono indicati: a) il nome e l'indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta o dell'organizzazione di produttori; b) il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasformazione o della relativa associazione o unione di trasformatori riconosciuta o dell'organizzazione di produttori che agisce come impresa di trasformazione; c) i quantitativi di materie prime considerati; d) il calendario delle consegne all'impresa di trasformazione; e) il corrispettivo dovuto alla controparte per le materie prime, esclusi in particolare i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, da indicare separatamente. 3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di trasformazione, segnatamente per quanto riguarda i termini, le condizioni di pagamento del prezzo minimo e le penali dovute dai contraenti in caso d'inadempimento del contratto. Articolo 6 Qualora la produzione e la trasformazione vengano effettuate dalla stessa persona fisica o giuridica, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, si considera concluso quando è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni: - l'estensione totale della superficie su cui viene coltivata la materia prima; - la stima del raccolto totale; - il quantitativo destinato alla trasformazione; - il calendario delle consegne alla trasformazione. Articolo 7 1. I contratti di trasformazione sono conclusi: - anteriormente al 15 febbraio per le arance da consegnare all'industria di trasformazione entro il 30 aprile; anteriormente al 30 aprile per le arance da consegnare prima della fine della campagna di commercializzazione; - anteriormente al 15 novembre per i mandarini satsuma; - anteriormente al 1o dicembre per le clementine; - anteriormente al 15 gennaio per i mandarini; - anteriormente al 20 maggio, al 20 agosto, al 20 novembre e al 20 febbraio per i limoni da consegnare all'industria rispettivamente nei periodi seguenti: - dal 1o giugno al 31 agosto, - dal 1o settembre al 30 novembre, - dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, - dal 1o marzo al 31 maggio. Per quanto concerne i mandarini, le clementine, i mandarini satsuma e le arance, uno Stato membro può tuttavia essere autorizzato, in circostanze eccezionali e su sua richiesta, a differire tale data secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Per la campagna 1993/1994, i termini per la conclusione dei contratti relativi a mandarini satsuma e clementine sono fissati al 15 dicembre 1993. 2. I contraenti possono decidere, mediante clausole aggiuntive scritte, di aumentare i quantitativi contrattuali inizialmente previsti. Tali clausole aggiuntive debbono essere stipulate entro: a) il 15 marzo o il 31 maggio per le arance, a seconda che tali prodotti debbano essere consegnati all'industria di trasformazione rispettivamente nel corso del primo periodo o dal secondo periodo indicati al paragrafo 1, primo trattino; b) il 1o gennaio per i mandarini satsuma; c) il 15 gennaio per le clementine; d) il 28 o il 29 febbraio per i mandarini; e) il 15 luglio, il 15 ottobre, il 15 gennaio e il 15 aprile per i limoni, a seconda del periodo interessato, conformemente al paragrafo 1, quinto trattino. Complessivamente le clausole aggiuntive possono tuttavia riguardare: - nel caso delle arance, il 40 % massimo dei quantitativi contrattuali inizialmente previsti, - per i mandarini, le clementini e i mandarini satsuma, il 40 % massimo dei quantitativi contrattuali inizialmente previsti, - per i limoni, il 40 % massimo dei quantitativi contrattuali inizialmente previsti. 3. Qualora il prezzo minimo da pagare al produttore o all'organizzazione di produttori per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno ventun giorni prima di ciascuna delle date indicate al paragrafo 1, il termine per la conclusione dei relativi contratti è, in deroga al disposto del suddetto paragrafo, il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del prezzo in oggetto. 4. Il pagamento della materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori da parte dell'impresa di trasformazione può essere effettuato solamente mediante bonifico bancario o versamento postale. Articolo 8 1. L'impresa di trasformazione o la relativa associazione od unione trasmette una copia di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e, se del caso, all'organismo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione. Le copie debbono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi successivi alla stipulazione del contratto o, eventualmente, alla stipulazione delle clausole aggiuntive. 2. Le organizzazioni di produttori che consegnano mandarini satsuma all'industria di trasformazione trasmettono una copia di ciascun contratto di trasformazione nonché delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte tali materie prime entro dieci giorni lavorativi successivi alla stipulazione dei contratti o, eventualmente, delle clausole aggiuntive. 3. In casi eccezionali debitamente motivati a giudizio delle autorità competenti, gli Stati membri possono accettare contratti di trasformazione e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che ciò sia compatibile con le finalità del regime di compensazione finanziaria o di aiuto e non pregiudichi la possibilità di controlli. TITOLO IV Materie prime Articolo 9 I prodotti consegnati alle imprese di trasformazione nell'ambito dei contratti di trasformazione debbono: - nel caso dei mandarini, delle clementine e delle arance trasformate in succo, nonché dei mandarini satsuma trasformati in segmenti in scatola, rispondere almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III, - nel caso dei limoni, rispondere almeno ai requisiti qualitativi minimi previsti al titolo II, lettera B, punto i) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (7), con un massimo del 15 % in peso di frutti non conformi ma idonei alla trasformazione. Articolo 10 1. Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita di arance, di mandarini, di clementine, di mandarini satsuma o di limoni, consegnata in forza dei contratti di trasformazione, le autorità competenti designate dallo Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati, nonché la conformità dei prodotti ai requisiti di cui all'articolo 9. Al termine delle operazioni di controllo, per ciascuna partita viene rilasciato all'impresa di trasformazione un certificato che precisa: - il nome e l'indirizzo dei contraenti, - la conformità ai requisiti qualitativi e il peso netto. Una copia del certificato viene consegnata al produttore o all'organizzazione di produttori interessati. Una copia è conservata dalle autorità competenti. 2. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 1, la totalità o parte dei prodotti non risulta conforme alle disposizioni dell'articolo 9, le autorità di cui al paragrafo 1 ne informano simultaneamente i contraenti, precisando loro le conseguenze sul pagamento della compensazione finanziaria o dell'aiuto. TITOLO V Domanda di aiuto o di compensazione finanziaria Articolo 11 1. L'impresa di trasformazione presenta le domande di compensazione finanziaria all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la trasformazione: a) per le arance, una o più domande, entro sessanta giorni: - a partire dal 15 febbraio o dal 30 aprile per i quantitativi trasformati anteriormente a queste date, oppure - dopo la fine delle operazioni di trasformazione della campagna; b) per i mandarini satsuma e le clementine rispettivamente, entro sessanta giorni: - a partire dal 1o gennaio per i quantitativi trasformati prima di tale data, oppure - a partire dalla fine delle operazioni di trasformazione; c) per i mandarini, entro sessanta giorni: - a partire dal 15 febbraio per i quantitativi trasformati prima di tale data, oppure - a partire dalla fine delle operazioni di trasformazione; d) per i limoni, una o più domande entro sessanta giorni: - a partire dal 31 agosto, dal 30 novembre, dal 28 o 29 febbraio, dal 31 maggio per i quantitativi trasformati prima di queste date, oppure - dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna. 2. Le organizzazioni di produttori che consegnano mandarini satsuma ai trasformatori presentano le domande d'aiuto all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è avvenuta la produzione entro sessanta giorni: - a partire dal 1o gennaio per i quantitativi consegnati prima di tale data, - a partire dalla fine delle consegne. 3. Le imprese di trasformazione o le organizzazioni di produttori che consegnano mandarini satsuma possono essere autorizzate a presentare le loro domande di compensazione finanziaria per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance o le domande di aiuto per i mandarini satsuma in una sola volta entro i sessanta giorni necessari alla fine delle operazioni di trasformazione. Articolo 12 1. Nella domanda di compensazione finanziaria va indicato in particolare: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) l'indicazione dei quantitativi globali: - di arance acquistate nel corso della campagna rispettivamente fino al 15 febbraio e al 30 aprile e a partire dal 1o maggio e/o - di mandarini acquistati nel corso della campagna fino al 15 febbraio e a partire dal 16 febbraio e/o - di clementine e mandarini satsuma acquistati nel corso della campagna fino al 1o gennaio e a partire dal 2 gennaio e/o - di limoni consegnati sin dall'inizio della campagna detraendo, eventualmente, i quantitativi indicati nella o nelle domande precedenti; c) l'indicazione dei quantitativi corrispondenti acquistati in forza dei contratti o delle eventuali clausole aggiuntive; d) l'indicazione dei quantitativi globali di ciascuno dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma, delle arance o dei limoni, nonché l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; e) l'indicazione dei quantitativi globali di ciascuno dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma, delle arance o dei limoni acquistati in forza dei contratti, nonché l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; f) una dichiarazione con la quale l'impresa di trasformazione attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari almeno al prezzo minimo. 2. La domanda di compensazione finanziaria è corredata in particolare: a) delle fatture debitamente quietanzate dall'altro contraente per i quantitativi di prodotti freschi di cui al paragrafo 1, lettera c), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, ovvero b) in caso di impegno di conferimento, della dichiarazione con la quale il produttore attesta che l'impresa di trasformazione gli ha pagato o accreditato un prezzo almeno pari a tale prezzo minimo; c) del certificato di cui all'articolo 10; d) di una copia del bonifico bancario o del versamento postale di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Articolo 13 Nella domanda di aiuto delle organizzazioni di produttori debbono figurare in particolare: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione e del trasformatore; b) l'indicazione dei quantitativi globali di mandarini satsuma consegnati nel corso della campagna sino al 1o gennaio compreso e a partire dal 2 gennaio; c) l'indicazione dei quantitativi corrispondenti di mandarini satsuma consegnati in forza dei contratti o delle eventuali clausole aggiuntive nel corso della campagna fino al 1o gennaio compreso e a partire dal 2 gennaio; d) una dichiarazione con la quale l'organizzazione di produttori attesta di aver ricevuto, per i quantitativi di prodotti freschi di cui alla lettera c), un prezzo pari almeno al prezzo minimo; e) una copia del bonifico bancario o dal versamento postale di cui all'articolo 7, paragrafo 4; f) il certificato di cui all'articolo 10. TITOLO VI Controlli Articolo 14 1. L'impresa di trasformazione tiene registri nei quali figurano almeno le indicazioni seguenti, ripartite secondo i periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b): - le partite acquistate o entrate giornalmente nell'impresa, precisando quali sono oggetto di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite, - il peso di ciascuna partita in entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'altro contraente, - i quantitativi di prodotti finiti ottenuti giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli che possono beneficiare di una compensazione finanziaria, nonché l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, - i quantitativi dei prodotti che escono dallo stabilimento del trasformatore con l'indicazione, per ciascuna partita, del grado di concentrazione espresso in gradi Brix e dell'indirizzo del destinatario. Queste indicazioni possono figurare nei registri mediante rinvio ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano tali informazioni. Nel registro sono inoltre riportate le seguenti informazioni: i quantitativi di succo acquistati, per prodotto, e il rispettivo grado di concentrazione espresso in gradi Brix. 2. L'impresa di trasformazione conserva, durante i cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione, le prove del pagamento di tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto di trasformazione o delle eventuali clausole aggiuntive. Essa conserva inoltre, per cinque anni, la prova del pagamento di qualsiasi prodotto trasformato da esso acquistato. 3. L'impresa di trasformazione è soggetta a tutte le misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano loro di svolgere le operazioni di controllo reputate necessarie. Articolo 15 1. L'organizzazione di produttori che consegna mandarini satsuma all'impresa di trasformazione tiene un registro nel quale figurano per lo meno le seguenti informazioni, ripartite secondo i periodi di cui all'articolo 13, lettere b) e c): - le partite giornalmente consegnate all'industria di trasformazione, precisando quali sono oggetto di contratti di trasformazione o di eventuali clausole aggiuntive, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite, - il peso di ciascuna partita consegnata, nonché il nome e l'indirizzo dell'altro contraente. 2. L'organizzazione di produttori è soggetta a tutte le misure di ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano loro di svolgere le operazioni di controllo reputate necessarie. Articolo 16 1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, le autorità competenti controllano i registri delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione e, mediante controlli in loco per sondaggio effettuati su almeno il 10 % delle domande di aiuto e il 10 % delle domande di compensazione finanziaria, verificano in particolare che: a) per le organizzazioni di produttori, - i quantitativi di mandarini satsuma consegnati in forza dei contratti di trasformazione corrispondano a quelli indicati nella domanda di aiuto, - i quantitativi indicati nella domanda di aiuto corrispondano a quelli per i quali è stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 10, - i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati, b) per le imprese di trasformazione, - i quantitativi di arance, di mandarini, di clementine, di mandarini satsuma o di limoni acquistati in forza dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria; - i quantitativi di materie prime di cui al primo trattino corrispondono ai quantitativi di succo ottenuti dalla trasformazione di questi prodotti, tenendo conto del rendimento della materia prima e del grado di concentrazione del prodotto finito espresso in gradi Brix. L'equivalenza tra il quantitativo di materia prima utilizzata e il quantitativo di succo ottenuto e il grado di concentrazione Brix è valutata in base alla scala di concordanza riportata in allegato; - i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondano a quelli per cui è stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 10; - il prezzo pagato per i prodotti di cui al primo trattino ai fini della loro trasformazione sia almeno pari al prezzo minimo fissato, e - i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati. 2. Per ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre, per ogni impresa di trasformazione, a controlli per sondaggio da effettuarsi sul 10 % almeno delle fatture relative alle domande di compensazione finanziaria selezionate ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1, allo scopo di accertare l'autenticità delle firme, nonché la veridicità delle fatture ed il relativo pagamento ricorrendo, ad esempio, ad un confronto tra le parti. 3. Le autorità competenti designate dagli Stati membri procedono, almeno due volte all'anno, ad un controllo materiale delle scorte dei prodotti trasformati nell'impresa di trasformazione, nonché delle scorte di prodotti trasformati acquistati, e al raffronto tra i dati così ottenuti con quelli desunti dal registro dell'impresa di trasformazione. 4. Le verifiche effettuate in applicazione del presente articolo non pregiudicano la possibilità di eventuali controlli supplementari da parte delle autorità competenti, né le eventuali conseguenze previste dalle disposizioni nazionali. 5. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere le frodi relative ai regimi di compensazione finanziaria e di aiuto a garantire la corretta applicazione di tali regimi. 6. Per quanto concerne i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, ove le irregolarità accertate raggiungano il 5 % rispettivo delle domande di aiuto o di compensazione finanziaria o delle fatture sottoposte a controllo, le autorità competenti intensificano i controlli previsti e ne informano senza indugio la Commissione. 7. Gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente versati, maggiorati degli interessi applicati nello Stato membro in casi analoghi. Gli Stati membri informano la Commissione dei tassi di interesse applicati. Articolo 17 Qualora si constati che l'aiuto o la compensazione finanziaria richiesti da un'organizzazione di produttori o da un'impresa di trasformazione per una data campagna di commercializzazione è superiore all'importo dovuto per l'aiuto o per la compensazione finanziaria, tale importo viene ridotto se la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a negligenza da parte dell'organizzazione di produttori o dell'impresa di trasformazione. La riduzione è pari: - al 10 % se il superamento è compreso tra l'1 % e il 5 % incluso dell'aiuto o della compensazione finanziaria dovuti, - al 40 % se il superamento è compreso tra oltre il 5 % e il 25 %. Se il superamento oltrepassa il 25 %, non viene concesso alcun aiuto, né alcuna compensazione finanziaria per la campagna in oggetto. L'organizzazione di produttori o l'impresa di trasformazione perdono inoltre il diritto all'aiuto o alla compensazione finanziaria per la campagna successiva. Se l'aiuto o la compensazione finanziaria sono già stati versati, lo Stato membro recupera gli importi pagati eccedenti l'aiuto o la compensazione finanziaria dovuti, previa riduzione secondo le disposizioni del primo comma, fatta salva l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 16, paragrafo 7. TITOLO VII Comunicazioni alla Commissione Articolo 18 Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto: 1) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di ciascuno dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni da parte dell'industria di trasformazione; 2) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di ciascuno dei prodotti finiti ottenuti da arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni che hanno beneficiato di una compensazione finanziaria; 3) i quantitativi totali di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni trasformati, suddivisi secondo il prodotto finito ottenuto; 4) i quantitativi totali di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni oggetto dei contratti di trasformazione di cui all'articolo 5, suddivisi secondo il prodotto finito ottenuto; 5) il quantitativo totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni ripartito per periodo, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) che, in base alle domande di compensazione finanziaria, risulta utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 2 del presente articolo e suddiviso secondo il prodotto finito ottenuto; 6) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative alle compensazioni finanziarie per i quantitativi di cui al punto 5; 7) il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti non venduti in giacenza alla fine della campagna di trasformazione; 8) i prodotti finiti di cui ai punti da 1 a 5 e al punto 7, con l'indicazione del grado di concentrazione espresso in gradi Brix; 9) il quantitativo totale di mandarini satsuma consegnati dalle organizzazioni di produttori, precisando i quantitativi consegnati nell'ambito di un contratto; 10) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative all'aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi consegnati in forza di un contratto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di limoni consegnati all'industria di trasformazione nel periodo compreso tra il 1o marzo dell'anno precedente e il 28 o il 29 febbraio dell'anno in corso a norma del regolamento (CEE) n. 1035/77. TITOLO VIII Disposizione derogatoria Articolo 19 Per la campagna 1993/1994 le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 13 e le sanzioni di cui all'articolo 17 si applicano anche ai produttori individuali di cui all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72 che chiedono la misura d'aiuto per i satsuma. TITOLO IX Disposizioni finali Articolo 20 Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è abrogato. Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 1993. Tuttavia, per i prodotti trasformati a base di limoni il regolamento (CEE) n. 1562/85 continua ad applicarsi sino alla fine della campagna 1993/1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17. (2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 32. (6) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (7) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19. ALLEGATO SCALA DI CONCORDANZA "" ID="1">Arance> ID="2">da 30 % a 40 %> ID="3">da 10° a 12°"> ID="1">Mandarini e clementine> ID="2">da 22,5 % a 30 %> ID="3">da 10° a 12°"> ID="1">Limoni> ID="2">da 20 % a 30 %> ID="3">da 7° a 8°">