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Document 31993R3063
Commission Regulation (EC) No 3063/93 of 5 November 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 with regard to the aid scheme for the production of honey of specific quality
Regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica
Regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica
GU L 274 del 6.11.1993, pp. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1914
Regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 06/11/1993 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0151
REGOLAMENTO (CE) N. 3063/93 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito, per le isole minori del Mar Egeo, un regime di aiuto per alveare per la produzione di miele di qualità tipica ad alto tenore di miele di timo; che è opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione del regime e per il controllo delle disposizioni adottate dal Consiglio; considerando che, per incoraggiare i produttori di miele aderenti ad associazioni costituite a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (4), a migliorare i sistemi di commercializzazione per renderli più rispondenti alle esigenze del mercato e a promuovere prodotti di qualità, è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto alla realizzazione di un programma d'iniziative annuale, soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale designata dalla Grecia; che, per conseguire tali obiettivi, il programma deve sia prefiggersi il miglioramento genetico, la riconversione degli alveari, la meccanizzazione e la formazione permanente degli apicoltori professionisti in merito alle nuove tecniche di produzione, sia prevedere la realizzazione di studi di mercato e di ricerche su nuovi modi di condizionamento, nonché la promozione del prodotto nel quadro di manifestazioni commerciali; considerando che, nel fissare tali modalità, occorre pure stabilire i periodi di presentazione delle domande di aiuto, le informazioni minime da indicare in tali domande ed i periodi di constatazione e di pagamento dell'aiuto da parte delle autorità competenti, nonché prescrivere la notifica alla Commissione degli aiuti versati; che è d'uopo prevedere altresì i controlli necessari per la verifica della corretta applicazione del regime di aiuto, nonché le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tali regole; considerando che, per l'attuazione del presente regime, è opportuno accordare deroghe ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento del medesimo per il raccolto del 1993; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto per la produzione di miele di qualità tipica, con un elevato tenore di miele di timo, nelle isole minori del Mar Egeo è concesso alle associazioni di produttori di miele riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 che svolgono programmi annuali d'iniziative per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e per la promozione del miele di qualità. Sino alla fine del 1994, tuttavia, l'aiuto è concesso anche a tutti gli apicoltori che detengano almeno 10 alveari fissi in produzione, registrati presso la competente autorità greca. Articolo 2 1. Il programma d'iniziative persegue i seguenti obiettivi: - migliorare la commercializzazione mediante il ricorso alla tecnologia, mediante la meccanizzazione per le operazioni di estrazione, depurazione e filtraggio, e mediante la formazione degli apicoltori professionisti; - mantenere costante il rendimento degli sciami, sostituendo ogni due anni le regine anziane con ibridi dotati di caratteristiche adatte alla zona in questione; - promuovere la vendita del miele di qualità attraverso indagini di mercato, l'elaborazione di nuovi modi di condizionamento, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali. 2. Le associazioni di produttori di miele sottopongono i programmi all'approvazione dell'autorità competente reca. Entro due mesi dalla loro presentazione, detta autorità decide in merito all'approvazione o alla reiezione dei singoli programmi, dopo aver chiesto eventualmente l'introduzione delle necessarie modifiche. Articolo 3 1. Gli interessati presentano la domanda di aiuto all'autorità competente nel corso del periodo da essa stabilito e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno per la produzione dello stesso anno. In caso d'inosservanza di questo termine, l'aiuto viene ridotto del 20 %, salvo caso di forza maggiore. Se una domanda è stata presentata più di venti giorni dopo la data stabilita dall'autorità competente, l'aiuto non viene concesso. Tuttavia, per il 1993, le domande di aiuto possono essere presentate entro il 15 dicembre di tale anno. 2. La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni: - la denominazione dell'associazione di produttori di miele o nome, cognome e indirizzo dell'apicoltore; - il numero di alveari fissi in produzione e il numero di registrazione assegnato dall'autorità competente; - la quantità di miele avente un elevato tenore di miele di timo prodotta nel periodo per il quale viene chiesto l'aiuto. 3. Se il totale degli alveari per i quali è chiesto l'aiuto supera il numero massimo di alveari indicato all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'autorità competente fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda. Articolo 4 Lo Stato membro versa l'aiuto entro il 31 dicembre del periodo per il quale è concesso, in relazione del grado di realizzazione del programma di iniziative. Ove la realizzazione del programma sia inferiore al 50 % non viene effettuato alcun versamento. Tuttavia, per il 1993 l'aiuto può essere versato entro il 28 febbraio 1994. Articolo 5 Entro il 31 gennaio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione: - il numero di associazioni di produttori e il numero di apicoltori non associati che hanno presentato domanda di aiuto, - il numero di alveari per i quali sono state presentate domande di aiuto e l'aiuto è stato concesso, ripartito per associazioni di produttori di miele e per apicoltori, - il coefficiente di riduzione eventualmente applicato, - i programmi d'iniziative approvati, - il numero di irregolarità accertate e di alveari interessati. Tuttavia, per il 1993 tali informazioni possono essere comunicate entro il 15 marzo 1994. Articolo 6 1. La Grecia provvede, attraverso controlli in loco, a verificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di aiuto e l'osservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto stesso. 2. I controlli in loco riguardano almeno il 10 % delle domande di aiuto presentate. Per il 1993, tuttavia, questa aliquota è ridotta al 5 %. Qualora venga accertato un numero rilevante di irregolarità, l'autorità competente effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da sottoporre a controllo nell'anno successivo. Le domande oggetto di controlli in loco vengono determinate dall'autorità competente in base a un'analisi dei rischi, abbinata alla scelta di un campione rappresentativo. I controlli in loco riguardano: - il numero degli alveari dichiarati nella domanda, - una verifica della realizzazione del programma d'iniziative. Articolo 7 1. In caso di pagamento indebito dell'aiuto, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse decorrente dalla data di versamento dell'aiuto fino al suo recupero effettivo. Si applica il tasso d'interesse previsto dalla normativa nazionale per analoghe operazioni di recupero. 2. Qualora l'aiuto debba essere recuperato a causa di irregolarità gravi, commesse dall'interessato per dolo o colpa grave, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati del 20 %, ferma restando l'applicazione degli interessi a norma del paragrafo 1. L'interessato non è più ammesso a beneficiare del regime per l'anno successivo. 3. L'aiuto recuperato e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario. Articolo 8 Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno del periodo di presentazione delle domande di aiuto. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.