This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R3019
Commission Regulation (EEC) No 3019/93 of 29 October 1993 amending Regulation (EEC) No 2026/92 on detailed rules for the application of the specific supply measures for Madeira as regards olive oil and establishing the forecast supply balance
Regolamento (CEE) n. 3019/93 della Commissione del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
Regolamento (CEE) n. 3019/93 della Commissione del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
GU L 270 del 30.10.1993, pp. 58–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. impl. da 32002R0021
Regolamento (CEE) n. 3019/93 della Commissione del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 30/10/1993 pag. 0058 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0129
REGOLAMENTO (CEE) N. 3019/93 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1922/93 (4), ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva per l'isola di Madera per il periodo dal 1o novembre 1992 al 31 ottobre 1993; che per permettere l'approvvigionamento dell'isola di Madera in olio d'oliva nel corso della campagna 1993/1994 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini « il periodo dal 1o novembre 1992 al 31 ottobre 1993 » sono sostituiti dai termini « il periodo dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994 ». 2) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente: « 2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli importi degli aiuti alla fornitura di olio d'oliva d'origine comunitaria nel quadro del regime specifico di approvvigionamento di Madera equivalgono, per ogni tipo di olio, alla media dei valori delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi fissate per l'olio in piccoli imballaggi durante il mese precedente in cui viene presentata la domanda di certificato, maggiorata di 1 ECU/100 kg. » 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18. (4) GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 20. ALLEGATO Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994 "(tonnellate) "" ID="01">1509 10 90 100> ID="02">olio d'oliva vergine in imballaggio immediato 5 l> ID="03">100"> ID="01">1509 10 90 900> ID="02">olio d'oliva vergine in imballaggio immediato 5 l> ID="03">-"> ID="01">1509 90 00 100> ID="02">olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato 5 l> ID="03">550"> ID="01">1509 90 00 900> ID="02">olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato 5 l> ID="03">-"> ID="01">1510 00 90 100> ID="02">olio di sansa di oliva in imballaggio immediato 5 l> ID="03">-"> ID="01">1510 00 90 900> ID="02">olio di sansa di oliva in imballaggio immediato 5 l> ID="03">- "> ID="02">Totale > ID="03">650 ">