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Document 31993R2608

Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione del 23 settembre 1993 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 239 del 24.9.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2608/oj

31993R2608

Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione del 23 settembre 1993 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 24/09/1993 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0040


REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/93 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1993 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 207/93 (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che i vegetali raccolti in zone naturali non trattati con prodotti non autorizzati in agricoltura biologica dovrebbero essere considerati come prodotti secondo un metodo di produzione biologico, nella misura in cui la raccolta è stata effettuata in zone e da persone soggette al regime di controllo previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e che pertanto gli allegati I e III devono essere modificati;

considerando che il trattamento fogliare dei meli con cloruro di calcio appare indispensabile per sopperire in maniera adeguata al fabbisogno nutritivo di calcio per talune varietà di meli e che tale pratica non comporta gravi conseguenze a livello ambientale e che pertanto il cloruro di calcio deve essere inserito nella parte A dell'allegato II;

considerando che, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli operatori che importano prodotti da un paese terzo devono assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 e che è pertanto necessario definire precise norme attuative per adeguare le attuali disposizioni dell'allegato III alla situazione degli importatori di prodotti nella Comunità e che per motivi di chiarezza tali disposizioni sono state raggruppate in una parte distinta dell'allegato III;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni della parte C, punto 6 dell'allegato del presente regolamento entrano in vigore sei mesi dopo la data di tale pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

A. Il testo della parte « vegetali e prodotti vegetali » dell'allegato I è modificato nel modo seguente:

1) Nell'ultimo comma del punto 2 vengono cancellate le parole « (preparazioni biodinamiche) ». Dopo tale frase è aggiunta la frase seguente:

« Ai fini del presente punto possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche" derivanti da polvere di pietra, concime di fattoria o di vegetali. »

2) È aggiunto il seguente punto 4:

« 4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico, sempreché:

- queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicato nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. »

B. È aggiunto il seguente prodotto all'allegato II, parte A:

1) Il titolo della parte A è così sostituito dal testo seguente:

« A. Vegetali e prodotti vegetali di produzione aziendale o di raccolta ».

2) Il testo del punto 2 della parte A è sostituito dal seguente:

« 2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, l'organismo di controllo e il produttore, anche se l'attività di quest'ultimo è limitata alla raccolta di vegetali naturali, provvedono a:

- compilare una descrizione completa dell'unità, con le indicazioni dei luoghi di magazzinaggio e di produzione, degli appezzamenti e/o delle zone di raccolta nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;

- elencare tutte le misure concrete che il produttore deve attuare a livello della propria unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

- qualora si tratti della raccolta di vegetali che crescono naturalmente, indicare le garanzie (se del caso fornite da terzi) che il produttore può portare a prova che le disposizioni dell'allegato I, punto 4, sono soddisfatte.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal produttore in questione.

Nella relazione devono inoltre figurare:

- la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

- l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 e, ove necessario, all'articolo 10, paragrafo 3. »

3) Il testo del punto 8 della parte A è sostituito dal seguente:

« 8.1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto;

b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

8.2. Non è richiesta la chiusura in imballaggi o contenitori qualora:

a) il trasporto avvenga tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9, e

b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente. »

4) L'ultimo comma del punto 1 della parte B è sostituito dal seguente:

« Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3. »

5) Il testo del punto 6 della parte B è sostituito dal seguente:

« 6. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichetta in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto;

b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore ove necessario, nonché la presenza delle indicazioni di cui al primo comma, al punto 8.1 della parte A o al punto 8 della parte C del presente allegato. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte B. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un operatore assoggettato al regime di controllo previsto dall'articolo 9, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico. »

6) È aggiunta la seguente parte C:

« C. Operatori che importano da un paese terzo prodotti vegetali e alimentari composti essenzialmente da vegetali

1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'importatore e l'organismo di controllo provvedono a:

- compilare una descrizione completa dei luoghi in cui opera l'importatore e delle sue attività d'importazione indicando, ove possibile, i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e gli impianti che l'importatore intende utilizzare per il magazzinaggio dei prodotti importati;

- tutte le misure concrete che l'importatore deve prendere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dall'importatore. Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'importatore a:

- svolgere le operazioni di importazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 e accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9;

- consentire all'organismo di controllo l'ispezione degli impianti di magazzinaggio che intende utilizzare, o, qualora questi impianti si trovino in un altro Stato membro o regione, consentire lo stesso controllo a un organismo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Dev'essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare, per ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo:

- l'origine, la natura e la quantità della partita interessata nonché, se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dall'esportatore nel paese terzo ai locali o impianti di magazzinaggio dell'importatore;

- la natura, i quantitativi e i destinatari della partita in questione nonché, se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dai locali o magazzini dell'importatore ai destinatari.

3. L'importatore deve informare l'organismo di controllo di ciascuna consegna del materiale importato nella Comunità, fornendo qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodi di produzione biologici. Qualora i prodotti in questione vengano distribuiti in uno Stato membro o in una regione diversi da quelli in cui l'organismo di controllo è riconosciuto, tale organismo può trasmettere le informazioni all'organismo di controllo riconosciuto nello Stato membro o nella regione, per consentirgli di verificare sul luogo i prodotti importati.

4. Qualora i prodotti importati di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche alla trasformazione, al condizionamento o al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;

- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.

5. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo materiale dei locali dell'importatore e, ove necessario, di una parte degli altri impianti di magazzinaggio dell'importatore.

L'organismo di controllo verifica la contabilità di cui al punto 2 della presente parte C e i certificati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di sostanze non autorizzate in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di una sostanza non autorizzata. Dopo ogni visita dev'essere compilata una relazione d'ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

6. Ai fini di tale ispezione, l'importatore consente all'organismo di controllo libero accesso ai locali, alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi, in particolare i certificati di importazione. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.

7. I prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura che consenta di identificare l'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita nel certificato di ispezione.

Una volta ricevuto un prodotto di cui all'articolo 1 importato da un paese terzo, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza del contenuto della partita con il certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), o con un certificato analogo qualora richiesto dalle autorità ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della presente parte C. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un paese terzo o da un importatore di un paese terzo non riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 11, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

8. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore del prodotto oppure una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco l'importatore del prodotto;

b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5. »

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