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Document 31993R2192

    Regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1059/83, (CEE) n. 377/93, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 3233/92 e (CEE) n. 3234/92

    GU L 196 del 5.8.1993, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000; abrogato da 300R1623

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2192/oj

    31993R2192

    Regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1059/83, (CEE) n. 377/93, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 3233/92 e (CEE) n. 3234/92

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 05/08/1993 pag. 0019 - 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0108
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0108


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1059/83, (CEE) n. 377/93, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 3233/92 e (CEE) n. 3234/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che, nell'ambito del nuovo regime agromonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92, gli articoli da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2), ha modificato i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli in vigore a partire dalla campagna 1993/1994, fatte salve le deroghe previste nel settore vitivinicolo dal presente regolamento, che per maggiore chiarezza raggruppa le disposizioni specifiche emanate in materia;

    considerando che, per il tasso di conversione agricolo applicabile alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, si devono stabilire fatti generatori specifici, onde garantire che i prezzi d'acquisto e gli aiuti fissati a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (4), vengano applicati per tutti gli interessati alle medesime condizioni;

    considerando, per quanto riguarda le misure adottate in virtù degli articoli 35, 36, 38, 39, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, che è opportuno, tenuto conto delle finalità economiche e delle modalità di realizzazione delle operazioni, derogare all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, adottando, per i conferimenti alla distillazione obbligatoria, il tasso di conversione agricolo applicabile a una data rappresentativa di detti conferimenti e, per le altre operazioni, quello applicabile il primo giorno di ogni mese;

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per ogni contratto di ammasso privato dei prodotti viticoli il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto; che è pertanto opportuno, tenendo conto delle nuove disposizioni agromonetarie, abrogare l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3732/92 (6);

    considerando che l'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (8), ha previsto fatti generatori del tasso di conversione agricolo per il prezzo franco frontiera di riferimento; che, visto che alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare detto prezzo, l'obiettivo economico delle importazioni può, in tali casi, considerarsi raggiunto il giorno dell'esportazione dal paese in causa; che occorre pertanto prorogare l'applicazione del suddetto articolo 1 bis e derogare alle misure transitorie contemplate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (9);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento (10), ha previsto fatti generatori per i tassi di conversione agricoli, che occorre adeguare ai principi del nuovo regime agromonetario; che il fatto generatore dei tassi da applicare per il pagamento delle offerte accolte lascia impregiudicata la possibilità di fissare in anticipo il tasso di conversione agricolo, conformemente agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che sono stati previsti fatti generatori specifici con i seguenti regolamenti (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1357/93 (12), e (CEE) n. 3234/92, del 5 novembre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole Canarie (13); che occorre abrogare tali disposizioni per conformarsi al nuovo regime agromonetario;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 3889/92 (15), ha previsto fatti generatori per i tassi di conversione agricoli; che anche tali disposizioni devono essere adeguate al nuovo regime agromonetario;

    considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per convertire in moneta nazionale i prezzi d'acquisto dei vini e dei relativi sottoprodotti, la riduzione del prezzo d'acquisto prevista all'articolo 44, nonché gli importi e gli aiuti relativi alle misure d'intervento considerate dal regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue:

    a) per la distillazione preventiva di cui all'articolo 38 e la distillazione di sostegno di cui all'articolo 41, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese per il quale viene effettuata la prima consegna di vino prevista da uno stesso contratto;

    b) per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 35, e per la distillazione dei vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine, di cui all'articolo 36, il tasso applicabile è quello in vigore il 1o settembre della campagna in causa;

    c) per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, il tasso applicabile è quello in vigore il 1o aprile della campagna in causa;

    d) per l'acquisto di alcole ottenuto dalle distillazioni effettuate dall'organismo d'intervento, il tasso applicabile è quello in vigore il giorno della consegna di ciascuna partita;

    e) per l'aiuto all'impiego dei mosti nella vinificazione, di cui all'articolo 45, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese durante il quale viene realizzata la prima operazione di arricchimento;

    f) per gli aiuti ad altre utilizzazioni dei mosti, di cui all'articolo 46, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno di ogni mese durante il quale sono state realizzate le operazioni di trasformazione.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 377/93 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 35

    Per la conversione in moneta nazionale si applicano i seguenti tassi di conversione agricoli:

    a) quello in vigore il giorno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per:

    - le cauzioni di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 23, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol,

    - i pagamenti dei campioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, espressi in ecu;

    b) quello in vigore il giorno in cui è emesso l'ordine di pagamento preliminare al rilascio dei buoni di ritiro, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 1, per le offerte accettate in ecu;

    c) quello in vigore il giorno di chiusura della gara in causa, per le cauzioni di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino, e all'articolo 25, paragrafo 2, secondo trattino, espresse in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol. »

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3233/92 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 12

    Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per convertire in moneta nazionale:

    a) l'importo dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati di cui al titolo I è quello applicabile il giorno in cui l'acquirente prende in consegna il prodotto;

    b) l'importo dell'aiuto per la fornitura di alcole vinico detenuto dagli organismi d'intervento di cui al titolo II è quello applicabile il giorno del pagamento preliminare al rilascio del buono di ritiro di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

    c) l'importo dell'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di cui al titolo III è - ai fini del pagamento di ciascuna rata - quello applicabile il giorno in cui viene pagata la rata dell'aiuto; per la cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, va utilizzato il tasso applicabile il 1o gennaio di ogni anno;

    d) l'importo dell'aiuto forfettario per ettaro di cui al titolo IV è quello applicabile il primo giorno della campagna viticola per la quale è versato l'aiuto. »

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3820/92, i fatti generatori di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 rimangono applicabili.

    Articolo 5

    Sono abrogati:

    - l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1059/83;

    - l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88;

    - l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3234/92.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

    (5) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

    (6) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 16.

    (7) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

    (8) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

    (9) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

    (10) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

    (11) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

    (12) GU n. L 134 del 3. 6. 1993, pag. 10.

    (13) GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 16.

    (14) GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 11.

    (15) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 50.

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