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Document 31993R2019

    Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

    GU L 184 del 27.7.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1405

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2019/oj

    31993R2019

    Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/07/1993 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0058
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0058


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2019/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il Consiglio europeo, nella sessione tenutasi a Rodi in data 2 e 3 dicembre 1988, ha riconosciuto la specificità dei problemi socioeconmici che contraddistinguono alcune regioni insulari della Comunità; che occorre attuare misure adeguate, che consentano di far fronte a questi problemi specifici;

    considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per la produzione agricola e per il consumo corrente delle isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile alleviare questo svantaggio naturale, istituendo un regime specifico per l'approvvigionamento di talune merci di base indispensabili;

    considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del predetto regime devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbisogni fondamentali dei mercati di tali regioni e prendendo in considerazione le produzioni locali; che, viste le altre misure adottate per promuovere lo sviluppo delle produzioni locali occorre che il suddetto regime sia applicato ai prodotti del settore ortofrutticolo per la durata di cinque anni su base decrescente;

    considerando che gli effetti economici del predetto regime devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

    considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime in questione non possono essere rispediti verso altre parti del mercato comunitario né riesportati verso i paesi terzi;

    considerando che, per il funzionamento del regime di cui trattasi, è necessario instaurare un adeguato ed efficace sistema di gestione e di controllo;

    considerando che la specificità dell'agricoltura delle isole egee richiede particolare attenzione ed impone misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

    considerando che, per sostenere le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche di dette isole, occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;

    considerando che, nel settore ortofrutticolo e dei fiori, è d'uopo prendere provvedimenti per sostenere ed incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti;

    considerando che occorre pure adottare misure di sostegno della produzione nel settore delle patate alimentari e delle patate da semina;

    considerando che, per contribuire al sostegno della viticoltura tradizionale delle suddette isole, è opportuno accordare un aiuto per la coltivazione dei vigneti destinati a produrre vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), sempreché siano conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un programma di miglioramento qualitativo;

    considerando che, per sostenere e migliorare qualitativamente la produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) occorre concedere un aiuto per compensare le spese di ammasso per l'invecchiamento di detta produzione;

    considerando che, al fine di sostenere l'olivicoltura, attività tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in modo da garantire una produzione regolare;

    considerando che l'apicoltura svolge una funzione importante nella salvaguardia della fragile flora egea e, nel contempo, procura un reddito complementare agli abitanti; che è pertanto opportuno appoggiare questa attività tradizionale, erogando un aiuto che contribuisca a ridurre il forte onere dei costi di produzione; che questo incentivo dovrebbe essere accordato nell'ambito di iniziative realizzate dalle associazioni di produttori per migliorare le condizioni di commercializzazione del miele; che, in attesa che si costituiscano siffatte associazioni, l'aiuto dovrà essere concesso a tutti i produttori di miele per un importo ridotto e per un periodo limitato;

    considerando che le strutture delle aziende agricole delle isole in questione soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi auspicabile poter prevedere deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di natura strutturale;

    considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle isole in questione;

    considerando che i problemi delle isole egee sono accentuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime; che, per orientare le priorità e garantire l'efficacia delle misure raccomandate, occorre riservarne l'applicazione alle « isole minori », cioè a quelle la cui popolazione non superi 100 000 abitanti permanenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate « isole minori », per quanto riguarda determinati prodotti e mezzi di produzione agricoli.

    Ai fini del presente regolamento, per « isole minori » si intende qualsiasi isola dell'Egeo la cui popolazione permanente non ecceda i 100 000 abitanti.

    TITOLI I

    Regime specifico di approvvigionamento

    Articolo 2

    Ogni anno civile, prodotti agricoli indispensabili per il consumo umano e i mezzi di base necessari per la produzione agricola, elencati nell'allegato, costituiscono l'oggetto di bilanci di previsione in materia di approvvigionamento. Detti bilanci possono essere ritoccati nel corso della campagna in base all'evoluzione dei fabbisogni delle isole minori.

    Articolo 3

    1. Nel quadro del regime di approvvigionamento contemplato dal presente titolo, sono concessi aiuti per la fornitura alle isole minori dei prodotti elencati nell'allegato, tenendo particolarmente conto delle necessità specifiche di dette isole e, per quanto concerne i prodotti alimentari, curando che vengano rigorosamente rispettati i requisiti qualitativi prescritti e il fabbisogno quantitativo. Il regime di approvvigionamento deve essere attuato in modo da non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

    2. Per ogni gruppo di isole, l'aiuto viene determinato in via forfettaria sulla base dei costi di commercializzazione, calcolati a partire dagli stessi porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali.

    Per quanto concerne il settore ortofrutticolo, l'aiuto sarà versato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1993. Per il 1994, 1995, 1996 e 1997 esso è fissato rispettivamente all'80 %, 60 %, 40 % e 20 % dell'importo valido per il 1993.

    L'aiuto è finanziato per il 90 % dalla Comunità e per il 10 % dallo Stato membro.

    3. Il beneficio del regime di approvigionamento è subordinato alla condizione che il vantaggio concesso si ripercuota effettivamente sino all'utilizzatore finale.

    4. I prodotti che fruiscono del regime di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso altre parti della Comunità.

    5. Non sono concesse restituzioni all'esportazione, a partire dalle isole minori, di prodotti beneficiari del regime di approvvigionamento o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

    Articolo 4

    Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), o agli articoli corrispondenti dei regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione.

    Dette modalità comprendono in particolare:

    - la determinazione dei quantitativi di prodotti che fruiscono del regime di approvvigionamento,

    - il calcolo dell'entità degli aiuti,

    - le disposizioni volte a garantire un controllo efficace e dirette a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino all'utilizzatore finale.

    TITOLO II

    Misure di sostegno dei prodotti locali

    Articolo 5

    Gli aiuti contemplati dal presente titolo sono concessi allo scopo di sostenere le attività tradizionali, di favorire il miglioramento qualitativo e lo sviluppo della produzione locale limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori, nonché di rivitalizzare alcune attività agricole per le quali queste isole presentano una vocazione tradizionale e naturale.

    Articolo 6

    1. Per il sostegno del settore zootecnico sono concessi gli aiuti seguenti:

    - un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in un'integrazione di 40 ECU per capo del premio speciale di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5); detta integrazione può essere concessa per animali di un peso minimo da stabilirsi secondo la procedura di cui al paragrafo 3;

    - un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 4, lettera d) del regolamento (CEE) n. 805/68, versata ai produttori di carni bovine; l'importo di tale integrazione è pari a 40 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda, entro un limite di 40 vacche per azienda.

    2. È concesso un aiuto per l'ammasso privato dei seguenti formaggi di fabbricazione locale:

    - feta, di almeno 2 mesi di età,

    - graviera, di almeno 3 mesi di età,

    - ladotyri, di almeno 3 mesi di età,

    - kefalograviera, di almeno 3 mesi di età.

    L'importo dell'aiuto viene fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

    3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese le disposizioni in materia di controllo, conformemente alla procedura illustrata all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 7

    1. È concesso un aiuto per ettaro ai produttori, alle associazioni od organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7), e del regolamento (CEE) n. 1360/78, del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (8), nonché ai produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti, finalizzato all'incremento e/o alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento qualitativo degli ortofrutticoli e dei fiori di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata.

    Le iniziative incentivate devono essere volte, in particolar modo, a sviluppare la produzione e a migliorare la qualità dei prodotti, segnatamente per mezzo di una riconversione varietale e di miglioramenti colturali. Tali iniziative devono inquadrarsi in programmi della durata minima di tre anni.

    L'aiuto viene corrisposto solo per programmi che interessino una superficie minima di 0,3 ha.

    2. L'importo dell'aiuto è pari al massimo a 500 ECU/ha. Esso viene versato se il finanziamento pubblico dello Stato membro ammonta ad almeno 300 ECU/ha e se l'apporto dei prodotturi, singoli o associati, è di almeno 200 ecu/ha. Qualora la partecipazione dello Stato membro e/o l'apporto dei produttori siano inferiori agli importi indicati, l'aiuto comunitario viene proporzionalmente ridotto.

    L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma, per un periodo massimo di tre anni.

    3. Qualora il programma di iniziative sia presentato e realizzato da un'associazione o da un'organizzazione di produttori e preveda, per la sua attuazione, il ricorso a un'assistenza tecnica, l'aiuto viene maggiorato di 100 ECU/ha. Questa maggiorazione è accordata per programmi che investano una superficie minima di 2 ha.

    4. Il presente articolo non si applica alla produzione di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, né alla produzione di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, né alla produzione di pomodori di cui al codice NC 0702.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni in materia di controllo, sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    Articolo 8

    1. Ogni anno è concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, nonché per la coltura delle patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00.

    L'aiuto è concesso per la coltivazione e la raccolta delle patate su una superficie non superiore a 3 200 ha all'anno.

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 500 ECU/ha all'anno.

    3. Le modalità in materia d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni di controllo, sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (9).

    Articolo 9

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

    L'aiuto è concesso per le superfici:

    a) coltivate a viti di varietà incluse nell'elenco delle varietà idonee alla produzione dei singoli vini v.q.p.r.d. prodotti ed appartenenti alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (10) e

    b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo, espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (11).

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 400 ECU/ha. A decorrere dalla campagna 1997/1998, tale aiuto verrà accordato esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori che realizzino un'azione di miglioramento qualitativo dei vini, i quali dovranno essere prodotti secondo un programma - approvato dalle autorità competenti - che proponga mezzi per il miglioramento delle condizioni di vinificazione, di magazzinaggio e di distribuzione.

    3. Gli articoli 32, 34, 38, 39, 41, 42 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 e del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (12), non si applicano alle superfici o ai prodotti ottenuti da queste superfici che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1.

    4. Le eventuali modalità d'appliczaione del presente articolo sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. Esse vertono, in particolare, sulle condizioni d'applicazione del programma di cui al paragrafo 2 e sulle disposizioni in materia di controllo.

    Articolo 10

    1. È concesso un aiuto per l'invecchiamento della produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti tradizionalmente, il cui processo di invecchiamento non sia inferiore a due anni. Esso è versato nel corso del secondo anno di invecchiamento ed è limitato ad un quantitativo annuo massimo di 40 000 hl.

    L'importo dell'aiuto è di 0,02 ECU per ettolitro e per giorno.

    2. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Articolo 11

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro all'anno per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.

    L'importo dell'aiuto è di 120 ECU/ha.

    2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (13). Esse comprendono, segnatamente, le condizioni d'applicazione del regime d'aiuto di cui al paragrafo 1 e le condizioni di manutenzione degli oliveti e le disposizioni in materia di controllo.

    Articolo 12

    1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di una qualità tipica delle isole egee, prodotto in gran parte a partire dal timo.

    Detto aiuto verrà calcolato in base al numero degli alveari in produzione registrati e sarà versato alle associazioni di produttori di miele, riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78, le quali mettano in atto programmi d'iniziative annuali, intesi a migliorare le condizioni di commercializzazione ed a promuovere il miele di qualità.

    L'importo dell'aiuto è di 10 ECU all'anno per singolo alveare in produzione registrato.

    2. Per un periodo transitorio della durata massima di due anni - in attesa che vengano costituite e riconosciute le associazioni di cui al paragrafo 1 - l'aiuto viene versato ad ogni apicoltore avente almeno dieci alveari in produzione.

    In questo caso specifico, l'importo dell'aiuto è fissato a 7 ecu per singolo alveare in produzione registrato.

    3. Gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi per un numero massimo di alveari, pari rispettivamente a 50 000 e 100 000 unità all'anno.

    4. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni in materia di controllo, sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (14).

    TITOLO III

    Misure derogatorie in materia strutturale

    Articolo 13

    1. In deroga agli articoli 5, 6, 7, 10 e 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (15), gli aiuti agli investimenti a favore delle aziende agricole situate nelle isole minori del Mare Egeo beneficiano delle condizioni seguenti:

    a) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, il regime di aiuti agli investimenti di cui agli articoli da 5 a 9 del medesimo può essere applicato nelle isole minori agli imprenditori agricoli che non esercitino l'agricoltura a titolo di attività principale ma traggano almeno il 25 % del reddito globale dall'attività agricola svolta nella loro azienda, purché il volume di lavoro di quest'ultima richieda non più dell'equivalente di 1 ULU e purché inoltre gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU. Ad eccezione dei prodotti tipici locali, tutta la produzione alimentare deve essere limitata al consumo locale;

    b) si applica in questo caso il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, per quanto riguarda l'autorizzazione a tenere una contabilità semplificata;

    c) nel settore della suinicoltura praticata nelle aziende familiari, le condizioni enunciate all'articolo 6, paragrafo 4 del suddetto regolamento non sono obbligatorie; tuttavia, il requisito di cui all'ultimo comma di detto paragrafo, secondo il quale, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini deve poter essere prodotto dall'azienda, è sostituito dalla percentuale del 10 %;

    d) nel settore delle uova e del pollame, il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del suddetto regolamento non si applica alle aziende agricole a conduzione familiare;

    e) in deroga all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento, il valore imputabile massimo dell'aiuto agli investimenti è portato al 55 %, indipendentemente dal tipo di investimenti (immobiliari od altri).

    Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo sono applicabili soltanto a condizione che l'allevamento rispetti le esigenze del benessere degli animali e della tutela dell'ambiente e che la produzione sia destinata al mercato interno delle isole minori.

    2. In materia di insediamento dei giovani agricoltori, non è richiesta l'osservanza della condizione enunciata all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 2328/91.

    3. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, nel caso di allevamento di bovini l'importo dell'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento può essere aumentato a 180,5 ECU per UBA nei limiti di un importo massimo di 3 ECU ecu per azienda per il 1993, da rivalutare conformemente alla procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (16).

    4. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii) del regolamento (CEE) n. 2328/91, nelle isole minori l'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del medesimo può essere concessa - nei limiti di un importo massimo di 3 540 ECU per azienda per il 1993, da rivalutare conformemente alla procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - per tutte le colture vegetali, purché praticate compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente.

    Inoltre, le vacche il cui latte è destinato al mercato interno di tale regione possono essere conteggiate ai fini del calcolo dell'indennità compensativa, limitatamente a 20 capi, in tutte le zone della regione stessa definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (17).

    5. La Commissione, che agisce secondo la procedura descritta all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88:

    1) stabilisce le condizioni d'applicazione del presente articolo;

    2) può decidere in favore delle isole minori, su richiesta giustificata delle autorità competenti, una deroga all'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino di detto regolamento, autorizzando a portare il tasso di partecipazione comunitaria oltre il limite stabilito per gli investimenti in taluni settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, destinati a migliorare le condizioni di vita degli abitanti.

    TITOLO IV

    Disposizioni finali

    Articolo 14

    Le misure previste ai titoli I e II del presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (18).

    Articolo 15

    1. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte circa le misure di adeguamento necessarie per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

    2. Alla fine del terzo anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sulla situazione economica delle isole minori, che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento.

    Sulla scorta delle conclusioni della relazione, la Commissione presenta, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, gli adeguamenti appropriati, comprese, se del caso, una degressività del livello di taluni aiuti e/o la fissazione di limiti temporali.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 21.

    (2) Parere dato il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere dato il 26 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15).

    (6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).

    (7) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

    (8) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

    (9) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 della Commissione (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40).

    (10) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

    (11) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3).

    (12) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 833/92 (GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16).

    (13) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

    (14) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29).

    (15) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93 (GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 10).

    (16) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali investimenti e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

    (17) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

    (18) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti cui si applica il regime specifico di approvvigionamento previsto al titolo I per le isole minori del Mar Egeo

    >SPAZIO PER TABELLA>

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