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Document 31993R0741

    Regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo

    GU L 77 del 31.3.1993, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/741/oj

    31993R0741

    Regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0263
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0263


    REGOLAMENTO (CEE) N. 741/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'instaurazione del mercato interno presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

    considerando che, ai sensi dell'atto d'adesione, l'allineamento sul prezzo comune del prezzo portoghese dell'olio d'oliva deve essere realizzato progressivamente fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, pertanto, fino a tale data si devono applicare agli scambi tra questo paese e gli altri Stati membri importi compensativi adesione;

    considerando tuttavia che, pur mantenendo l'aiuto alla produzione e l'aiuto al consumo al livello previsto dall'atto di adesione, l'allineamento del prezzo portoghese sul prezzo comune può essere anticipato, tenendo conto del riequilibrio previsto dal regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i prezzi, gli aiuti e le ritenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva è applicabile in Portogallo.

    Articolo 2

    Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (3) le misure transitorie atte a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dall'articolo 290 dell'atto d'adesione al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle intese ad evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

    (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.

    (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

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