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Document 31993L0097

    Direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

    GU L 290 del 24.11.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogato e sostituito da 398L0013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/97/oj

    31993L0097

    Direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0001 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0067
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0067


    DIRETTIVA 93/97/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    (1) considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità, in cui propone l'introduzione del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite come una delle principali condizioni preliminari per lo sviluppo, tra l'altro, di un mercato comunitario di tali apparecchiature;

    (2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione via satellite (4) definisce come uno dei principali obiettivi della politica in materia di telecomunicazioni via satellite, l'armonizzazione e la liberalizzazione delle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, purché siano rispettate in particolare le condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;

    (3) considerando che nella risoluzione si prende atto con interesse che la Commissione intende proporre le misure necessarie per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, in funzione dei principi già stabiliti nella direttiva 91/263/CEE (5);

    (4) considerando che la realizzazione di un mercato transeuropeo aperto ed avanzato per le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite richiede efficienti procedure armonizzate di certificazione, di prova, di marcatura, di garanzia di qualità e di sorveglianza del prodotto; che l'alternativa alla legislazione comunitaria è costituita da un analogo sistema di disposizioni negoziate tra gli Stati membri che comporterebbe ovvie difficoltà a causa del numero di organismi che sarebbero chiamati a partecipare ai numerosi negoziati bilaterali; che questo non è né fattibile, né rapido ed efficace e che di conseguenza gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri; che, al contrario, la direttiva comunitaria si è ripetutamente dimostrata un mezzo praticabile, rapido ed efficiente, segnatamente nel settore delle telecomunicazioni; che pertanto l'obiettivo dell'intervento di cui trattasi può essere conseguito in maniera più adeguata a livello comunitario;

    (5) considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede - in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci - che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che tali requisiti, in quanto essenziali, devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali;

    (6) considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (6) e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7), sono, tra l'altro, applicabili al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

    (7) considerando che la direttiva 73/23/CEE contempla in generale anche la sicurezza delle persone;

    (8) considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (8), prescrive procedure armonizzate per la protezione delle apparecchiature dalle perturbazioni elettromagnetiche e definisce i requisiti in materia di protezione e le relative procedure di ispezione; che le prescrizioni generali di detta direttiva si applicano anche alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che le prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica specifiche delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono definite nella presente direttiva;

    (9) considerando che la decisione 87/95/CEE (9) fissa le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

    (10) considerando che, tenuto conto dei requisiti essenziali, è opportuno, al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, disporre di norme armonizzate a livello europeo in modo da tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oltreché consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate;

    (11) considerando che le proposte di norme tecniche comuni vengono elaborate come regola generale in base a norme armonizzate e, per garantire l'appropriato coordinamento tecnico su un'ampia base europea, sulla scorta di consulenze integrative, in particolare da parte del comitato incaricato dell'applicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC) in materia di telecomunicazione;

    (12) considerando che la direttiva 91/263/CEE ha introdotto il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione ed ha istituito il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, per coadiuvare quest'ultima nell'esecuzione del mandato di cui alla direttiva succitata;

    (13) considerando che la direttiva 91/263/CEE non concerne esplicitamente le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;

    (14) considerando pertanto che è necessario estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite i principi già definiti nella suddetta direttiva relativamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

    (15) considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve basarsi su una definizione generale di «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti; che tale campo di applicazione esclude le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente construite per essere utilizzate come parte della rete pubblica terrestre di telecomunicazioni; che ciò ha lo scopo di escludere, tra l'altro, le stazioni terrestri di gateway via satellite per applicazioni relative ai collegamenti di grande portata nel contesto della fornitura dell'infrastruttura (quali ad esempio le stazioni di grande diametro) e le stazioni terrestri di seguito e di controllo via satellite;

    (16) considerando che la presente direttiva non pregiudica gli attuali diritti speciali od esclusivi riguardanti le comunicazioni via satellite che possono essere mantenuti dagli Stati membri, in conformità del diritto comunitario;

    (17) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia con il sistema spaziale, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono configurate per la trasmissione dei segnali di radiocomunicazione oppure per la trasmissione e ricezione dei segnali di radiocomunicazione oppure per la sola ricezione di tali segnali;

    (18) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia terrestre, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono di due tipi; destinate, oppure non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni;

    (19) considerando che le orbite (come l'orbita geostazionaria, le basse orbite terrestri e le orbite ellittiche) sono traiettorie descritte nello spazio da satelliti o da altri sistemi spaziali e costituiscono una risorsa naturale limitata;

    (20) considerando che le risorse orbitali sono utilizzate unitamente allo spettro delle radiofrequenze, che a sua volta è una risorsa naturale limitata; che le apparecchiature delle stazioni terrestri di trasmissione via satellite utilizzano entrambe tali risorse;

    (21) considerando che, per lo sviluppo delle comunicazioni europee via satellite, è importante utilizzare in modo efficace le risorse orbitali unitamente allo spettro delle radiofrequenze, evitando dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici; che bisogna tener conto che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) definisce criteri per l'efficace impiego delle risorse orbitali, nonché per il coordinamento radio onde garantire la coesistenza dei sistemi spaziali e terrestri evitando indebite interferenze;

    (22) considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite crea le condizioni di un mercato aperto e unificato, e consente l'uso efficace delle risorse orbitali e dello spettro delle radiofrequenze, agevolando la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici;

    (23) considerando che, con riguardo ai requisiti essenziali che impongono l'uso efficace delle risorse orbitali e dello spettro delle radiofrequenze, nonché per evitare dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni tecniche speciali; che sono pertanto necessarie norme tecniche comuni;

    (24) considerando che i parametri per l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze sono inclusi nei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera c) e lettera e) della direttiva 91/263/CEE in quanto i metodi di prova ed i limiti sono specificati unitamente alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature specifiche;

    (25) considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili per la trasmissione ovvero per la trasmissione e la ricezione di segnali di radiocomunicazione possono essere soggette, oltre che alle disposizioni della presente direttiva, a condizioni di autorizzazione;

    (26) considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili per la sola ricezione dei segnali di radiocomunicazione non devono essere soggette a condizioni di autorizzazione ma solo alle disposizioni della presente direttiva, a meno che non siano destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni, conformemente alla proposta avanzata nel Libro verde sulle comunicazioni via satellite nella Comunità europea; che l'uso di tali apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite deve essere conforme alla legislazione nazionale compatibile con il diritto comunitario;

    (27) considerando che si dovrebbe raggiungere l'obiettivo di garantire ai fabbricanti europei un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi, in particolare Stati Uniti d'America e Giappone, di preferenza mediante negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, sebbene possano contribuire a tal fine anche colloqui bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi;

    (28) considerando che dovrebbero avere il diritto di essere consultati i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti dei fornitori di servizi e delle organizzazioni sindacali;

    (29) considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono essere informati dei motivi di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui possono avvalersi;

    (30) considerando che sono necessarie disposizioni transitorie affinché i fabbricanti abbiano il tempo necessario per adattare la progettazione e la produzione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite alle norme tecniche comuni; che, per esigenze di flessibilità, le disposizioni transitorie debono essere elaborate caso per caso; che le norme tecniche comuni prevedono opportune disposizioni transitorie;

    (31) considerando che il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) deve svolgere un importante ruolo nell'applicazione della presente direttiva; che esso deve operare in stretta collaborazione con gli specifici comitati che si occupano delle procedure di autorizzazione delle reti di comunicazione via satellite e dei relativi servizi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I

    Campo di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

    Articolo 1

    1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite definite al paragrafo 2.

    2. Ai fini della presente direttiva:

    - qualora pertinenti, si applicano le definizioni contemplate nella direttiva 91/263/CEE;

    - per «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite», si intendono le apparecchiature idonee alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione («transmit-receive»), oppure alla sola ricezione («receive only») di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni di uno Stato membro;

    - per «collegamento terreste con la rete pubblica di telecomunicazioni», s'intende qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento.

    3. Il fabbricante o il fornitore di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite deve dichiarare se le apparecchiature in questione sono destinate o meno al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano le opportune misure per garantire che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione, non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazione, possano essere immesse sul mercato, essere poste in servizio ed essere utilizzate nel loro territorio in conformità della legislazione nazionale, compatibile con il diritto comunitario, solo se siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

    La loro utilizzazione deve essere conforme alla legislazione nazionale, compatibile con il diritto comunitario, che limiti l'uso alla ricezione di servizi destinati all'utente previsto.

    2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per garantire che le altre apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse sul mercato solo se conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione. L'utilizzazione di tali apparecchiature può essere soggetta a condizioni di autorizzazione in conformità del diritto comunitario.

    3. Gli Stati membri adottano altresì tutte le misure necessarie a garantire che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento terrestre con una rete pubblica di telecomunicazioni, non siano autorizzate ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni.

    4. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie affinché venga interrotto il collegamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento terrestre con una rete pubblica di telecomunicazioni.

    Gli Stati membri adottano inoltre, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, gli opportuni provvedimenti per impedire il collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni delle succitate apparecchiature.

    Articolo 3

    Gli Stati membri non possono impedire la libera circolazione e l'immissione sul mercato delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 4

    1. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono soddisfare i medesimi requisiti essenziali di cui all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.

    2. Ai fini della presente direttiva, nonché della direttiva 91/263/CEE, i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera a) della direttiva 91/263/CEE implicano la sicurezza delle persone come previsto nella direttiva 73/23/CEE.

    3. Per quanto concerne le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione, il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera e) della direttiva 91/263/CEE, che impone di utilizzare in modo efficace lo spettro delle radiofrequenze, deve includere l'utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici.

    4. Per quanto concerne le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, i requisiti della compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano specificamente le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, sono soggetti al requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera c) della direttiva 91/263/CEE.

    5. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono soddisfare il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera f) della direttiva 91/263/CEE, relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con la rete pubblica di telecomunicazioni.

    6. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono soddisfare il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva 91/263/CEE, relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, in casi giustificati.

    I casi in cui l'apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite è idonea e destinata a fornire un servizio che, conformemente alla decisione del Consiglio, deve risultare disponibile su scala comunitaria, sono considerati casi giustificati e i requisiti concernenti l'interfunzionamento sono determinati in conformità della procedura stabilita all'articolo 16 della presente direttiva.

    7. Nonostante il disposto dei paragrafi 1, 5 e 6 del presente articolo, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni, non devono necessariamente soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere b), d), f) e g) della direttiva 91/263/CEE.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alle norme nazionali che applicano le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

    2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 della presente direttiva, adotta:

    - in una prima fase, la misura che identifica il tipo di apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione al fine di trasmetterla ai pertinenti organismi di normalizzazione,

    - in una seconda fase, una volta preparate dai pertinenti organismi di normalizzazione, le relative norme armonizzate, o parte di esse, che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5 che saranno trasformate in regolamentazioni tecniche comuni che sarà obbligatorio osservare e i cui riferimenti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 6

    Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 della presente direttiva eccedano o non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4 della presente direttiva, si applicano le procedure di indagine e di notifica previste all'articolo 7 della direttiva 91/263/CEE.

    Articolo 7

    1. Se uno Stato membro constata che le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite munite delle marcature ai sensi delle disposizioni fissate nel capitolo III non soddisfano i requisiti essenziali che le riguardano, qualora utilizzate adeguatamente secondo l'uso cui sono destinate dal fabbricante, si applicano le medesime misure e procedure d'informazione e di consultazione previste all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 91/263/CEE.

    2. Se un'apparecchiatura delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite che non soddisfa i requisiti essenziali che la concernono è munita della marcatura CE, il competente Stato membro prende le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto la marcatura in questione. In tal caso si applicano le procedure di notifica previste all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 della direttiva 91/263/CEE.

    CAPITOLO II

    Valutazione della conformità

    Articolo 8

    1. A scelta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, tutte le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione sono soggette alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2 della direttiva 91/263/CEE relative alla valutazione di conformità.

    2. Per le lingue, si applicano le procedure prescritte all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 91/263/CEE.

    3. L'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva o della direttiva 91/263/CEE.

    Articolo 9

    Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione, destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni, sono soggette, per quanto concerne l'interfaccia terrestre, alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 relative alla valutazione di conformità mentre, per quanto concerne gli altri elementi, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 oppure, per le esigenze della presente direttiva, alle procedure CE di controllo interno della produzione riportate nell'allegato.

    Articolo 10

    Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 oppure, per le esigenze della presente direttiva, alle procedure CE di controllo interno della produzione riportate nell'allegato.

    Articolo 11

    Oltre al disposto degli articoli 8, 9 e 10 della presente direttiva, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere accompagnate da una dichiarazione del fabbricante o del fornitore, compilata e trasmessa secondo le procedure di cui all'articolo 2 e all'allegato VIII della direttiva 91/263/CEE, con la differenza che la dichiarazione deve fare riferimento alla presente direttiva invece che alla direttiva 91/263/CEE.

    Articolo 12

    Per quanto riguarda le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, le procedure relative agli organismi notificati e ai laboratori di prova sono quelle stabilite all'articolo 10 e all'allegato V della direttiva 91/263/CEE.

    CAPITOLO III

    Marcatura CE di conformità e iscrizioni

    Articolo 13

    1. La marcatura delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alla presente direttiva è costituita dalla marcatura CE, che è composta dalla sigla «CE», seguita dal simbolo che identifica l'organismo notificato responsabile e, ove opportuno, da un simbolo che indica che tale apparecchiatura è destinata ed idonea al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni. La sigla «CE» e i due simboli sono quelli illustrati nell'allegato VI della direttiva 91/263/CEE.

    2. È vietato apporre marchi che potrebbero essere confusi con la marcatura CE di cui al paragrafo 1.

    3. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite sono identificate dal fabbricante in base al tipo, al lotto e/o ai numeri di serie, al nome del fabbricante e/o del fornitore responsabile dell'immissione sul mercato.

    4. Fatto salvo il paragrafo 1, la marcatura delle apparecchiature per sola ricezione delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni e sottoposte, per le esigenze della presente direttiva, alla procedura CE di controllo interno di produzione riportata nell'allegato, è costituita dalla marcatura CE, che consiste nella sigla «CE».

    Articolo 14

    Qualora si constati che la marcatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della presente direttiva, è stata apposta sull'apparecchiatura di una stazione terrestre di telecomunicazione via satellite che:

    - non è conforme al tipo approvato,

    - oppure è conforme ad un tipo approvato che non soddisfa i requisiti essenziali che ad esso si applicano;

    oppure, qualora il fabbricante non abbia soddisfatto gli obblighi che gli derivano dalla relativa dichiarazione CE di conformità, si applicano le procedure stabilite all'articolo 12 della direttiva 91/263/CEE.

    CAPITOLO IV

    Procedure del comitato

    Articolo 15

    1. Il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (in appresso denominato «il comitato»), istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/263/CEE, assiste la Commissione nell'attuazione della presente direttiva.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    3. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei fornitori di servizi e delle organizzazioni sindacali e informa il comitato del risultato di dette consultazioni, affinché ne sia tenuto debito conto.

    Articolo 16

    1. Nonostante il disposto dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, per le questioni contemplate dall'articolo 4, paragrafo 6 e dall'articolo 5, paragrafo 2, si applica la procedura descritta ai paragrafi successivi.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 14 un progetto delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

    CAPITOLO V

    Disposizioni transitorie e disposizioni finali

    Articolo 17

    1. La Commissione riferisce sull'attuazione della presente direttiva contemporaneamente e negli stessi termini contenuti nell'articolo 15 della direttiva 91/263/CEE.

    2. Nel sottoporre il progetto delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della presente direttiva relative alle norme tecniche comuni, la Commissione provvede affinché tale progetto contenga, se del caso, disposizioni transitorie.

    Articolo 18

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 19

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. URBAIN

    (1) GU n. C 4 dell'8. 1. 1993, pag. 3.

    (2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 74, e

    decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 11.

    (4) GU n. C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1.

    (5) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

    (6) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

    (7) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).

    (8) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/31/CEE (GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11).

    (9) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

    ALLEGATO

    Procedura CE di controllo interno della produzione 1. Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, cui incombono gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

    Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e compila per iscritto una dichiarazione di conformità.

    2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; tale documentazione è tenuta a disposizione delle competenti autorità nazionali a fini ispettivi dal fabbricante stesso o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

    Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

    3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili e deve comprendere, nella misura necessaria alla valutazione, i seguenti documenti:

    - una descrizione generale del prodotto,

    - i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.,

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e di tali elenchi, e del funzionamento del prodotto,

    - un elenco di norme indicate all'articolo 5 della presente direttiva applicate in tutto o laddove pertinenti, o, in mancanza di tali norme, il dossier tecnico di fabbricazione, nonché le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della presente direttiva applicabili ai prodotti,

    - i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami eseguiti, ecc.,

    - i rapporti sulle prove effettuate.

    4. Il fabbricante o il suo mandatario conservano, insieme con la documentazione tecnica, copia della dichiarazione di conformità.

    5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

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